§ 59.4.30 - Legge 24 dicembre 1969, n. 991.
Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:24/12/1969
Numero:991


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.      L'art. 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è così modificato
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.      Il contributo previsto dall'art. 1 della legge 12 marzo 1968, numero 410, sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui [...]
Art. 11.  [10]
Art. 12.  [11]
Art. 13.  [12]
Art. 14.  [13]
Art. 15.  [14]
Art. 16.      La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli auimenti delle pensioni è tenuta a [...]
Art. 17.      Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico [...]
Art. 18.      Ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata
Art. 19.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 59.4.30 - Legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori.

(G.U. 3 gennaio 1970, n. 2)

 

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

     I superstiti di avvocati e procuratori, che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, possono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalità che saranno stabilite dalla giunta esecutiva, dell'intero importo del conto personale già liquidato, maggiorato degli interessi legali.

     Il comma quarto dell'art. 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è soppresso.

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6.

     L'art. 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è così modificato:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto della iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di età.

     Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

     Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di "non riscosso come riscosso".

     Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianità e che continuano a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000.

     La Cassa è autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilità di pensione".

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9. [9]

     E' dovuto un contributo di lire 2000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle autorità indicate nell'art. 8 della stessa legge.

     La riscossione del contributo è demandata alle stesse autorità ed uffici cui anche è demandata in via normale o in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.

 

          Art. 10.

     Il contributo previsto dall'art. 1 della legge 12 marzo 1968, numero 410, sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonchè sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5000.

     Il contributo di lire 3000 è dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

 

          Art. 11. [10]

 

          Art. 12. [11]

 

          Art. 13. [12]

 

          Art. 14. [13]

 

          Art. 15. [14]

 

          Art. 16.

     La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli auimenti delle pensioni è tenuta a devolvere con precedenza le somme riscosse a norma della presente legge e delle precedenti sulla previdenza per gli avvocati.

 

          Art. 17.

     Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego.

     La medesima esenzione si applica altresì agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

 

          Art. 18.

     Ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata.

 

          Art. 19.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[3]  Comma abrogato dall'art. 9 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[4]  Comma abrogato dall'art. 9 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[6]  Articolo modificato dalla L. 22 luglio 1975, n. 319 e abrogato dall'art. 25 della L. 11 febbraio 1992, n. 141.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[9]  La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 1973, n. 20, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 21 della L. 22 luglio 1975, n. 319.