§ 39.1.23 - D.L. 2 maggio 1989, n. 157.
Disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:02/05/1989
Numero:157


Sommario
Art. 1.      1. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'elettorato attivo, in deroga alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 39.1.23 - D.L. 2 maggio 1989, n. 157. [1]

Disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.

(G.U. 2 maggio 1989, n. 100).

 

Art. 1.

     1. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'elettorato attivo, in deroga alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, continuano ad esercitare le loro funzioni nella attuale composizione. Nel caso di tramutamento ad altra sede o ad altro ufficio del magistrato che le presiede, con decreto del presidente della corte d'appello, si provvede alla sostituzione con altro magistrato in servizio presso la pretura circondariale, ovvero presso il tribunale se si tratta della commissione elettorale mandamentale o delle sottocommissioni aventi sede nel capoluogo del circondario.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 30 giugno 1989, n. 244.