Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 02/05/1989 |
Numero: | 157 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'elettorato attivo, in deroga alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 39.1.23 - D.L. 2 maggio 1989, n. 157. [1]
Disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.
(G.U. 2 maggio 1989, n. 100).
1. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'elettorato attivo, in deroga alla
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della