§ 38.13.14 - D.L. 20 settembre 1996, n. 486.
Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.13 strumenti urbanistici
Data:20/09/1996
Numero:486


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. E' disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali ed a questo fine, a seguito dell'approvazione del [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 38.13.14 - D.L. 20 settembre 1996, n. 486. [1]

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

(G.U. 21 settembre 1996, n. 222).

 

Art. 1.

     1. [2].

     2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto- legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 [3].

     2 bis. Per le finalità di cui al comma 2 può essere utilizzato, nel limite massimo di 22 unità, anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attività di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro [4].

     2 ter. Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione [4].

     3. [4a].

     3 bis. [4b].

     4. [5].

     5. [5a].

     5 bis. [4b].

     6. - 13. [5b].

     14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Provincia di Napoli», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994- 1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo i criteri e le procedure previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali [5c].

     15. [5a].

 

     Art. 2.

     1. E' disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali ed a questo fine, a seguito dell'approvazione del progetto per stati di avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, la regione Lombardia, l'amministrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree, è autorizzato il conferimento per la progettazione, la pianificazione e gli interventi della bonifica, dell'importo di lire 25 miliardi nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Lambro-Olona- Seveso», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

     1 bis. In caso di acquisizione delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dall'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica effettuate [4].

     1 ter. In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1, il comune di Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Si applicano in tale caso le medesime procedure di cui ai commi 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 [4].

     1 quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della Regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i princìpi e i criteri di cui all'art. 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime [6].

     2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento delle aree a rischio di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 26 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 novembre 1996, n. 582 (G.U. 19 novembre 1996, n. 271).

[2] Comma modificato dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582, dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e ora abrogato dall'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582.

[4a] Comma modificato dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582 e ora abrogato dall'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[4b] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582 e ora abrogato dall'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[5] Comma sostituito dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582, modificato dall'art. 4 del D.L. 19 maggio 1997, n. 130 e ora abrogato dall'aer. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[5a] Comma abrogato dall'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[4b] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582 e ora abrogato dall'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[5b] Commi abrogati dall'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[5c] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582.

[5a] Comma abrogato dall'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 novembre 1996, n. 582.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 426.