Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.13 strumenti urbanistici |
Data: | 11/12/1952 |
Numero: | 2467 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, può, con propri decreti, fissare nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per [...] |
Art. 2. E' autorizzata fino al 15 aprile 1961 l'applicazione delle norme di cui agli articoli 173 e seguenti del testo unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 [...] |
§ 38.13.1 - Legge 11 dicembre 1952, n. 2467. [1]
Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915.
(G.U. 3 gennaio 1953, n. 2)
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, può, con propri decreti, fissare nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 115 e seguenti del testo unico, approvato con
E' autorizzata fino al 15 aprile 1961 l'applicazione delle norme di cui agli articoli 173 e seguenti del testo unico, approvato con
Sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie sulla determinazione dell'indennità.
[1] Abrogata dall'art. 24 del