§ 98.1.11653 - D.M. 14 maggio 1988, n. 212.
Attuazione della direttiva n. 85/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/05/1988
Numero:212


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 85/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi [...]
Art. 2.      1. I tipi di latte trattato termicamente ai sensi della direttiva sono il latte pastorizzato, il latte UHT ed il latte sterilizzato che rispondono ai trattamenti ed ai [...]
Art. 3.      1. Le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva e dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1411/71 sono integrate con le definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 [...]
Art. 4.      1. Le aziende di produzione che forniscono agli stabilimenti di cui al successivo art. 6 latte crudo destinato al trattamento termico ai fini del commercio in ambito [...]
Art. 5.      1. Gli stabilimenti di trattamento termico, i centri di raccolta ed i centri di normalizzazione del latte destinato alla spedizione nei Paesi comunitari sono [...]
Art. 6.      1. Gli stabilimenti riconosciuti idonei al trattamento termico del latte sono tenuti ad effettuare periodici controlli analitici sul latte crudo ad essi fornito e sul [...]
Art. 7.      1. I centri di raccolta, i centri di normalizzazione e gli stabilimenti di trattamento termico sono soggetti ad un controllo permanente dei competenti servizi dell'unità [...]
Art. 8.      1. I requisiti del latte crudo destinato al trattamento termico e i requisiti microbiologici dei tre tipi di latte trattato termicamente destinati agli scambi [...]
Art. 9.      1. Il certificato sanitario di scorta del latte trattato termicamente destinato ai Paesi membri è rilasciato dal sanitario incaricato dell'unità sanitaria locale. Il [...]
Art. 10.      1. Le cisterne adibite al trasporto del latte trattato termicamente destinato agli scambi intracomunitari, autorizzate ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente [...]
Art. 11.      1. I contenitori di latte trattato termicamente confezionato per il consumo diretto destinato ai Paesi membri devono recare le indicazioni di cui all'allegato C al [...]
Art. 12.      1. Il Ministero della sanità per il tramite del Ministero degli affari esteri notifica alle competenti autorità degli stati membri nonchè alla Commissione delle Comunità [...]
Art. 13.      1. Qualora uno Stato membro comunichi, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero della sanità ed alla Commissione delle Comunità europee di ritenere [...]
Art. 14.      1. Il Ministero della sanità, qualora dai controlli effettuati sul latte di provenienza comunitaria siano emersi elementi tali da far ritenere che in uno stabilimento di [...]
Art. 15.      1. Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione delle Comunità europee i nominativi di esperti nazionali del [...]
Art. 16.      1. Qualora l'ufficio veterinario di confine, porto, aeroporto e dogana interna accerti che il latte trattato termicamente non è conforme ai requisiti prescritti ne [...]
Art. 17.      1. Nel caso in cui uno Stato membro comunichi l'insorgenza di casi di afta epizootica in una zona del proprio territorio nella quale sono state adottate misure [...]
Art. 18.      1. Ai sensi dell'art. 16 della direttiva le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 31 dicembre 1988


§ 98.1.11653 - D.M. 14 maggio 1988, n. 212.

Attuazione della direttiva n. 85/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente .

(G.U. 18 giugno 1988, n. 142, S.O.)

 

 

     IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

     Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1988;

     Vista la direttiva n. 85/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

     Sulla proposta del Ministro della sanità;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 85/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. La direttiva n. 85/397/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. I tipi di latte trattato termicamente ai sensi della direttiva sono il latte pastorizzato, il latte UHT ed il latte sterilizzato che rispondono ai trattamenti ed ai requisiti di cui all'allegato A), parte II e III, del presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva e dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1411/71 sono integrate con le definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, lettere a), d), e), f), i), punto 1) e j).

     2. Il Ministero della sanità ed i servizi delle unità sanitarie locali secondo le rispettive competenze esercitano i controlli previsti dal presente decreto.

 

          Art. 4.

     1. Le aziende di produzione che forniscono agli stabilimenti di cui al successivo art. 6 latte crudo destinato al trattamento termico ai fini del commercio in ambito comunitario sono assoggettate a controlli periodici da parte dei servizi veterinari della competente unità sanitaria locale.

     2. I controlli di cui al comma 1 sono diretti ad accertare la conformità del latte ai requisiti di cui all'art. 3, lettera A, punto 1, lettera a), della direttiva.

     3. Qualora, a seguito del controllo, siano emersi elementi tali da far ritenere che non siano soddisfatti nell'azienda di produzione i requisiti di sanità animale, prescritti dall'allegato A, capitolo VI, della direttiva, l'autorità sanitaria locale dispone specifici accertamenti da effettuarsi da parte del veterinario incaricato, estesi, ove necessario, ad un esame clinico delle mammelle delle vacche lattifere.

     4. Nel caso in cui si verifichi che il latte crudo raggiunga il valore limite di cellule somatiche, il veterinario incaricato dall'unità sanitaria locale effettua, al più presto, gli accertamenti clinici sulle vacche lattifere interessate e adotta le necessarie misure di profilassi.

 

          Art. 5.

     1. Gli stabilimenti di trattamento termico, i centri di raccolta ed i centri di normalizzazione del latte destinato alla spedizione nei Paesi comunitari sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanità dopo che sia stato constatato il rispetto dei requisiti prescritti:

     a) dall'allegato A, capitoli I, III e V, della direttiva, per i centri di raccolta;

     b) dall'allegato A, capitoli I, IV e V, della direttiva per i centri di normalizzazione;

     c) dall'allegato A, capitoli I, II e V, della direttiva, per gli stabilimenti di trattamento.

     2. Per il riscontro di potabilità dell'acqua di approvvigionamento dei centri di raccolta e di normalizzazione e degli stabilimenti di trattamento termico del latte, secondo le prescrizioni dell'allegato A, capitolo I della direttiva, si applicano le disposizioni del decreto di recepimento della direttiva comunitaria del 15 luglio 1980, n. 80/778.

     3. Il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di trattamento di cui al comma 1 comporta anche l'approvazione:

     a) per il latte pastorizzato, UHT e sterilizzato, dei procedimenti di riscaldamento e dei rispettivi parametri tempo/temperatura;

     b) dei tipi di apparecchiature a tal fine usate, con le relative valvole di derivazione;

     c) dei tipi di dispositivi di regolazione della temperatura, i cui grafici devono essere datati e conservati per due anni per poter essere esibiti a richiesta dell'unità sanitaria locale.

     4. In base alle istanze, con la relativa documentazione, inviate dalle imprese di cui al comma 1 e trasmesse per il tramite delle unità sanitarie locali, con il proprio preventivo parere tecnico-sanitario, il Ministero della sanità dispone, presso i centri o gli stabilimenti per i quali è stato chiesto il riconoscimento di idoneità, sopralluoghi intesi ad accertare l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1.

     5. I centri e gli stabilimenti riconosciuti idonei sono iscritti in uno speciale registro ufficiale, attribuendo loro un numero di riconoscimento che li identifica ai fini della spedizione di latte nei Paesi comunitari.

     6. Qualora venga accertato, attraverso i sopralluoghi disposti dal Ministero della sanità o attraverso i controlli di cui al successivo art. 7, che in un centro raccolta o di normalizzazione o in uno stabilimento di trattamento del latte sono venute meno le condizioni che hanno consentito il riconoscimento di idoneità, il Ministero della sanità dispone la revoca del provvedimento di riconoscimento e la cancellazione dello stabilimento del registro ufficiale.

 

          Art. 6.

     1. Gli stabilimenti riconosciuti idonei al trattamento termico del latte sono tenuti ad effettuare periodici controlli analitici sul latte crudo ad essi fornito e sul latte trattato termicamente di propria produzione per accertare che il latte risponda ai trattamenti ed ai requisiti previsti dall'allegato A, parti I, II e III, del presente decreto. A tal fine gli stabilimenti si avvalgono di un laboratorio di diretta dotazione ovvero, previo nulla osta del Ministero della sanità, dei servizi di altro idoneo laboratorio esterno.

     2. I controlli relativi al tenore di germi ed al titolo di cellule somatiche del latte crudo comportano almeno quattro prelievi mensili ai fini dell'osservanza delle modalità di valutazione di cui all'allegato A, parte I, del presente decreto.

     3. Gli esami analitici di cui al comma 1 comportano, in particolare, anche la ricerca dei seguenti residui:

     a) di sostanze ad azione farmacologica;

     b) di antibiotici;

     c) di sostanze ad azione ormonica o ad azione tireostatica;

     d) di antiparassitari;

     e) di detergenti e di altre sostanze nocive, comunque atte a rendere pericoloso, se non nocivo, il consumo del latte o ad alterarne le caratteristiche organolettiche.

     4. I referti analitici, che comprovino il raggiungimento del tenore limite dei germi e delle cellule somatiche o il superamento delle tolleranze ammesse per i residui, vengono comunicati all'unità sanitaria locale territorialmente competente per la sede dell'azienda di produzione.

     5. Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'unità sanitaria locale a seguito delle comunicazioni di cui al comma 4, i titolari degli stabilimenti devono escludere dagli scambi intracomunitari, sottoponendolo separatamente a trattamento termico, il latte proveniente dall'azienda interessata dalla segnalazione di cui al comma 4 che alla scadenza di un mese presenti ancora un tenore di cellule somatiche anormale.

     6. Ai fini degli scambi intracomunitari i titolari di cui al comma 5 non devono destinare al trattamento termico il latte crudo che, a seguito degli accertamenti analitici, presenti un tenore di germi superiore al limite di cui all'allegato A, parte I, al presente decreto e residui delle sostanze di cui al comma 3 in quantità superiore alle tolleranze ammesse. Nè può essere destinato agli scambi intracomunitari il latte trattato termicamente che, a seguito degli accertamenti analitici, presenti un tenore di germi superiore al limite di cui all'allegato A, parti II e III, al presente decreto e residui delle sostanze di cui al comma 3 in quantità superiore alle tolleranze ammesse.

     7. I controlli di cui al comma 3 sono mirati all'accertamento della rispondenza dei residui eventualmente contenuti nel latte ai relativi limiti di tolleranza ammessi dalle disposizioni nazionali o, in loro mancanza, ai valori massimi tollerabili in base alla letteratura scientifica, sui quali si siano pronunciati il comitato scientifico veterinario o il comitato scientifico dell'alimentazione umana.

     8. Gli accertamenti analitici vengono effettuati con i metodi di analisi ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o in loro mancanza, con metodi riconosciuti a livello internazionale.

 

          Art. 7.

     1. I centri di raccolta, i centri di normalizzazione e gli stabilimenti di trattamento termico sono soggetti ad un controllo permanente dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale, che provvedono anche a periodici prelevamenti di campioni per gli accertamenti analitici sul latte.

     2. Il controllo di cui al comma 1 è diretto ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 e ad assicurare:

     a) l'osservanza delle prescrizioni, di cui all'allegato A, cap. V, della direttiva, relative all'igiene del personale, dell'ambiente e delle attrezzature nonchè al lavaggio, alla pulizia, ed alla disinfezione dei recipienti e delle cisterne, con l'obbligo di usare soltanto prodotti registrati come presidi medico-chirurgici;

     b) l'osservanza delle prescrizioni, di cui all'allegato A, cap. VII, della direttiva, relative alla refrigerazione obbligatoria del latte crudo, ai controlli e alle garanzie supplementari del latte crudo non sottoposto a trattamento termico entro le 36 ore dalla sua immissione nello stabilimento nonchè alle modalità dei trattamenti termici;

     c) l'osservanza delle prescrizioni, di cui all'allegato A, cap. VIII, IX, e XI, della direttiva, relative alle modalità di confezionamento, di deposito e di trasporto del latte.

 

          Art. 8.

     1. I requisiti del latte crudo destinato al trattamento termico e i requisiti microbiologici dei tre tipi di latte trattato termicamente destinati agli scambi intracomunitari devono corrispondere ai valori indicati nella direttiva e richiamati nell'allegato A, parti I, II e III, del presente decreto, con decorrenza, per la fase 1, dal 15 gennaio 1989 e per la fase 2 dal 1° gennaio 1993.

     2. Le condizioni prescritte per la fase 2 si applicano al latte trattato termicamente confezionato per il consumo diretto a decorrere dal 1° aprile 1990.

 

          Art. 9.

     1. Il certificato sanitario di scorta del latte trattato termicamente destinato ai Paesi membri è rilasciato dal sanitario incaricato dell'unità sanitaria locale. Il certificato deve essere redatto nella lingua o nelle lingue del Paese destinatario in conformità al modello di cui all'allegato B del presente decreto.

     2. Le cisterne adibite al trasporto del latte pastorizzato destinato ai Paesi membri sono soggette, prima della partenza, a piombatura da parte dell'autorità di cui al comma 1, che vi provvede all'atto del rilascio del certificato sanitario di scorta, previo accertamento della rispondenza della cisterna e delle relative modalità di riempimento ai requisiti prescritti dall'allegato A, capitolo XI, della direttiva.

 

          Art. 10.

     1. Le cisterne adibite al trasporto del latte trattato termicamente destinato agli scambi intracomunitari, autorizzate ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, devono essere utilizzate esclusivamente per il trasporto dei prodotti lattiero-caseari di cui al decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 1984.

     2. Le cisterne di cui al comma 1 possono essere altresì adibite al trasporto dell'acqua potabile purchè risultino rispettati i requisiti dettati dal decreto di recepimento della direttiva comunitaria del 15 luglio 1980 n. 80/778.

     3. I centri di raccolta, i centri di normalizzazione e gli stabilimenti di trattamento termico del latte non devono adibire i locali, gli impianti o i materiali ad usi diversi dalla raccolta, dal trattamento e dal deposito del latte e dei prodotti lattiero caseari.

 

          Art. 11.

     1. I contenitori di latte trattato termicamente confezionato per il consumo diretto destinato ai Paesi membri devono recare le indicazioni di cui all'allegato C al presente decreto.

 

          Art. 12.

     1. Il Ministero della sanità per il tramite del Ministero degli affari esteri notifica alle competenti autorità degli stati membri nonchè alla Commissione delle Comunità europee gli elenchi ufficiali dei centri di raccolta e di normalizzazione e degli stabilimenti di trattamento del latte riconosciuti idonei, con i rispettivi numeri di riconoscimento.

     2. Con le stesse modalità del comma 1 vengono notificati i provvedimenti di revoca del riconoscimento di idoneità.

 

          Art. 13.

     1. Qualora uno Stato membro comunichi, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero della sanità ed alla Commissione delle Comunità europee di ritenere che in uno stabilimento di trattamento od in un centro di raccolta o di normalizzazione del latte nazionale non siano rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità dispone l'immediata ispezione presso gli impianti interessati e adotta ogni conseguente misura cautelare, dandone motivata comunicazione alla competente autorità centrale del Paese membro.

 

          Art. 14.

     1. Il Ministero della sanità, qualora dai controlli effettuati sul latte di provenienza comunitaria siano emersi elementi tali da far ritenere che in uno stabilimento di un Paese membro non siano rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento, ne informa, per il tramite del Ministero degli affari esteri, la competente autorità centrale del Paese membro e la Commissione delle Comunità europee.

     2. Qualora, tuttavia, emergano dubbi sull'effettiva adozione o sull'adeguatezza delle misure adottate, il Ministero della sanità attraverso dirette intese con la competente autorità centrale del Paese membro interessato esamina tutti i mezzi, anche con un sopralluogo presso lo stabilimento contestato, per superare la controversia, informando poi la Commissione delle Comunità europee delle soluzioni concordate.

     3. Quando sia risultato impossibile raggiungere una intesa e sia stata adita la Commissione delle Comunità europee per acquisire in materia il parere di uno o più esperti comunitari, il Ministero della sanità dispone l'intensificazione dei controlli sul latte proveniente dallo stabilimento contestato, per l'adozione delle misure conseguenti che, come in ogni caso di referto analitico irregolare, possono comportare a richiesta dello speditore o dell'importatore o del loro rappresentante il rinvio del prodotto allo speditore o il suo impiego, ove possibile, per altri scopi non alimentari ovvero ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, della direttiva la sua distruzione.

     4. Sulla base delle risultanze della perizia tecnico sanitaria effettuata dagli esperti comunitari il Ministero della sanità può disporre il provvisorio divieto d'introduzione nel territorio nazionale del latte trattato termicamente proveniente da detto stabilimento.

     5. Tale provvedimento di divieto, da notificarsi agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna e, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità centrali del Paese membro interessato ed alla Commissione delle Comunità europee, rimane in vigore fino ad una nuova pronuncia ufficiale comunitaria.

 

          Art. 15.

     1. Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione delle Comunità europee i nominativi di esperti nazionali del settore per l'inserimento nell'elenco ufficiale di esperti comunitari.

 

          Art. 16.

     1. Qualora l'ufficio veterinario di confine, porto, aeroporto e dogana interna accerti che il latte trattato termicamente non è conforme ai requisiti prescritti ne informa lo speditore o l'importatore o il loro rappresentante e il Ministero della sanità.

     2. Qualora non si oppongano controindicazioni sanitarie, a richiesta dello speditore o dell'importatore o del loro rappresentante, l'ufficio di cui al comma 1 può autorizzare la restituzione del latte allo stabilimento di provenienza ovvero l'inoltro condizionato a destinazione sotto il vincolo sanitario ai fini delle ulteriori determinazioni di cui al comma 4.

     3. Nei casi di cui al comma 2 l'ufficio deve adottare le misure cautelari atte a evitare l'abusivo impiego alimentare del latte e deve annotare sul certificato sanitario di scorta la specifica destinazione del latte.

     4. Qualora la restituzione del latte risulti impossibile per motivi di carattere sanitario, ne viene ordinata la distruzione salvo che, sentito il Ministero della sanità, sia possibile autorizzarne la destinazione ad impieghi diversi dall'alimentazione umana.

     5. Qualora la difformità del latte ai requisiti prescritti venga accertata dalla competente autorità sanitaria locale, la stessa dispone il sequestro, dandone comunicazione allo speditore o all'importatore o al loro rappresentante e al Ministero della sanità.

     6. Con le stesse modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 l'unità sanitaria locale provvede alla restituzione del latte, ovvero alla sua distruzione o al suo impiego per scopi diversi dall'alimentazione umana.

     7. Ogni decisione adottata deve essere notificata per iscritto, debitamente motivata, allo speditore o all'importatore od al loro rappresentante, informandoli dei mezzi di opposizione previsti dalla vigente normativa, con le procedure ed i termini relativi.

     8. Qualora, tuttavia, la difformità del latte dai requisiti prescritti risulti fondata sulla diagnosi di una malattia infettiva o contagiosa o su di un'alterazione tale da costituire un pericolo per la salute umana o degli animali ovvero su un'infrazione grave, l'ufficio di cui al comma 1 o l'unità sanitaria locale competente deve darne immediata comunicazione al Ministero della sanità.

     9. Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alle competenti autorità governative del Paese comunitario di provenienza del latte contestato ed alla Commissione delle Comunità europee i provvedimenti adottati quando essi siano stati determinati da:

     a) alterazioni pericolose per la salute umana;

     b) implicazioni relative a malattie infettive o contagiose;

     c) gravi violazioni dei requisiti prescritti dalla direttiva.

     10. Lo speditore o l'importatore o il loro rappresentante hanno il diritto di chiedere il parere di un esperto comunitario, ufficialmente designato fra quelli inclusi nell'apposito elenco compilato dalla Commissione delle Comunità europee, appartenente ad un Paese comunitario estraneo alla controversia, con effetti sospensivi rispetto all'adozione di ulteriori provvedimenti.

 

          Art. 17.

     1. Nel caso in cui uno Stato membro comunichi l'insorgenza di casi di afta epizootica in una zona del proprio territorio nella quale sono state adottate misure profilattiche secondo le vigenti disposizioni comunitarie, il Ministro della sanità, con propria ordinanza, può limitare o vietare temporaneamente l'introduzione nel territorio nazionale del latte pastorizzato ottenuto in uno stabilimento che sia situato o che raccolga latte crudo nella zona suddetta.

     2. Quando uno Stato membro comunichi che i preesistenti focolai di afta epizootica hanno assunto carattere estensivo ovvero che in esso è insorta una malattia grave e contagiosa degli animali, il Ministro della sanità, con propria ordinanza, può limitare o vietare temporaneamente l'introduzione nel territorio nazionale di latte pastorizzato e di latte UHT comunque proveniente dal territorio dello Stato membro interessato.

     3. Il Ministero della sanità notifica senza indugio alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Paesi membri l'adozione delle misure cautelari di profilassi di cui ai commi 1 e 2 e la loro successiva revoca.

     4. Viene altresì notificata senza indugio alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri, a cura del Ministero della sanità, l'eventuale insorgenza nel territorio nazionale dell'afta epizootica o di ogni altra malattia grave e contagiosa del bestiame non contemplata nelle ordinanze di competenza del Ministero della sanità con l'indicazione delle relative misure di lotta adottate.

     5. Quando in sede di comitato veterinario permanente delle Comunità europee sia stata deliberata la modifica o l'abrogazione delle misure cautelari di cui ai commi 1 e 2, anche al fine di garantirne il coordinamento con quelle adottate da altri Paesi membri, il Ministro della sanità, con propria ordinanza, assicura l'attuazione delle decisioni comunitarie.

 

          Art. 18.

     1. Ai sensi dell'art. 16 della direttiva le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 31 dicembre 1988.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegati - (omissis)