§ 98.1.10550 - D.M. 28 febbraio 1989, n. 100.
Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1989
Numero:100


Sommario
Art. 1. Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilità del debito d'imposta      L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, [...]
Art. 2. Attivazione delle fabbriche      Il fabbricante dei sacchetti di cui al precedente art. 1 deve fare preventiva denuncia della sua attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente [...]
Art. 3.   
Art. 4. Accertamento e pagamento del debito d'imposta      Il fabbricante deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente gli elementi [...]
Art. 5. Cauzioni      Il fabbricante deve prestare una cauzione ragguagliata all'importo medio mensile dell'imposta dovuta per l'anno precedente
Art. 6. Verifiche e riscontri      L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile della dichiarazione, procede ogni qualvolta lo ritenga necessario ed almeno una volta [...]
Art. 7. Disposizioni finali      Il presente decreto, che sostituisce il decreto 3 gennaio 1989, n. 1, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.10550 - D.M. 28 febbraio 1989, n. 100.

Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica.

(G.U. 20 marzo 1989, n. 66)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE,

     DI CONCERTO CON

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

     Visto l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, e con il quale è stata istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;

     Visto il decreto 3 gennaio 1989, n. 1, recante modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica;

     Vista l'ordinanza in data 2 febbraio 1989 del tribunale amministrativo regionale per la Puglia che sospende l'obbligo di prestazione della cauzione previsto dall'art. 5 del predetto decreto 3 gennaio 1989, n. 1, nonchè l'ordinanza in data 3 febbraio 1989 del medesimo tribunale, sezione staccata di Lecce, che ha sospeso l'intero decreto fino all'adozione del decreto di cui all'art. 9-sexies, comma 1, della citata legge 9 novembre 1988, n. 475;

     Ritenuta l'urgenza di ridefinire le modalità di applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui alle citate disposizioni, al fine di assicurare la continuità nella riscossione del tributo;

     Ritenuto di dover separare la disciplina dell'accertamento della biodegradabilità ai fini dell'applicazione del tributo dalla definizione del metodo previsto dall'art. 9-sexies, comma 1, della legge 9 novembre 1988, n. 475, ai fini della commerciabilità di sacchetti prodotti con nuovi materiali;

     Tenuto conto dell'ordine del giorno n. 9.1.1551 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pubblica dell'8 febbraio 1989;

     Decreta:

 

     Art. 1. Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilità del debito d'imposta

     L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, è dovuta dal fabbricante.

     Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilità si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno.

     

     

     Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine è dovuta dall'importatore.

     Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.

 

          Art. 2. Attivazione delle fabbriche

     Il fabbricante dei sacchetti di cui al precedente art. 1 deve fare preventiva denuncia della sua attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.

     La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

     a) la ditta, la sua sede e le generalità di chi la rappresenta legalmente;

     b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova la fabbrica;

     c) la descrizione delle apparecchiature della fabbrica, la potenzialità dell'impianto compresa quella della forza motrice;

     d) il processo di lavorazione;

     e) la qualità della materia prima e dei prodotti finiti ottenuti nella fabbrica;

     f) la quantità massima della materia prima che in qualsiasi momento si può trovare nella fabbrica;

     g) la denominazione delle ditte fornitrici della materia prima.

     Per le fabbriche in attività alla data del 7 gennaio 1989 la denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata, qualora non ancora effettuato, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Eventuali variazioni degli elementi indicati nella denuncia devono essere comunicate, entro quindici giorni, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dove è stata presentata la denuncia.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede ad una ricognizione degli impianti della fabbrica redigendo apposito verbale e prescrive le misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali ed in particolare l'applicazione di misuratori contapezzi alle macchine saldatrici-tagliatrici e di strumenti idonei atti a rilevare le quantità in ciclo.

     Un esemplare della denuncia vistato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e copia del verbale di ricognizione degli impianti di cui al comma precedente sono consegnati al fabbricante.

 

          Art. 3.

 

          Art. 4. Accertamento e pagamento del debito d'imposta

     Il fabbricante deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, entro il secondo mese successivo a quello cui essa si riferisce. Entro lo stesso termine, l'imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale.

     Dalla dichiarazione di cui al precedente comma devono risultare:

     a) la denominazione della ditta, sede ed il legale rappresentante;

     b) ubicazione dell'impianto e l'ufficio amministrativo della ditta dove sono tenute le relative contabilità;

     c) la quantità, in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta prodotta e quella giacente in magazzino alla fine del mese;

     d) la quantità, in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta ceduta;

     e) l'ammontare dell'imposta di fabbricazione dovuta;

     f) gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta, che deve essere allegata in copia alla dichiarazione.

     Alla dichiarazione deve essere, altresì, allegato un elenco delle spedizioni effettuate nel mese contenente la denominazione delle ditte destinatarie, loro sedi ed ubicazione, la quantità fornita e gli estremi del documento di accompagnamento o delle fatture emesse.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della dichiarazione e provvede ad allibrarla in apposito registro e restituisce alla ditta un esemplare della stessa debitamente vistato e munito della data di presentazione.

     L'imposta eventualmente pagata in più del dovuto viene accreditata alla ditta con provvedimento formale a firma del dirigente dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione da allegare alla successiva dichiarazione a scarico del relativo debito d'imposta.

     Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica l'indennità di mora del 6%, riducibile al 2%, se il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine, di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286, nonchè l'interesse di mora del 18% annuo previsto dall'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni.

     Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse con le norme di cui all'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.

     Per i sacchetti di provenienza estera la sovrimposta di confine viene accertata e riscossa con le modalità previste per i diritti di confine.

 

          Art. 5. Cauzioni

     Il fabbricante deve prestare una cauzione ragguagliata all'importo medio mensile dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

     Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere ragguagliata all'ammontare dell'imposta che si prevede possa essere versata in un mese e deve essere prestata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il fabbricante che inizia l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto deve preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.

     Le cauzioni previste dal presente articolo sono dovute dalle imprese artigiane in misura pari alla metà di quella stabilita.

     Le cauzioni sono prestate con le modalità vigenti in materia di imposta di fabbricazione.

 

          Art. 6. Verifiche e riscontri

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile della dichiarazione, procede ogni qualvolta lo ritenga necessario ed almeno una volta l'anno, ad effettuare i riscontri presso gli impianti di produzione e presso gli uffici amministrativi delle ditte fabbricanti per accertare l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione.

     L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia presso le ditte fornitrici della materia prima utilizzata per la produzione dei sacchetti di plastica sia presso le ditte commerciali acquirenti o destinatarie per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

 

          Art. 7. Disposizioni finali

     Il presente decreto, che sostituisce il decreto 3 gennaio 1989, n. 1, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Conservano validità gli adempimenti effettuati sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 3 gennaio 1989, n. 1.

     Con separato decreto si provvederà a disciplinare le modalità di applicazione del tributo per i periodi pregressi.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.