Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/02/1992 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 18 del regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'art. 19 del regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 22 del regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. Nella tabella A annessa al regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, sotto il titolo "Corpo delle capitanerie di porto" l'alinea "Corsi [...] |
§ 98.1.8192 - D.M. 19 febbraio 1992, n. 308. [1]
Modificazioni al regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62.
(G.U. 9 giugno 1992, n. 134)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visti gli articoli 12 e 13 della
Visto il
Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata
ADOTTA
il seguente regolamento:
1. L'art. 18 del regolamento approvato con
"Art. 18.-1. Lo stato maggiore della Marina ha la facoltà di:
- stabilire le aliquote percentuali degli specifici titoli di studio che danno accesso ai Corpi di cui all'art. 17;
- riservare posti:
nel Corpo di stato maggiore ed in quello delle capitanerie di porto ai giovani diplomati che avanzino domanda di essere ammessi, successivamente alla nomina a guardiamarina di complemento, ai corsi di pilotaggio aereo e che risultino in possesso della specifica idoneità al volo. (L'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo comporta, ai sensi della
nei Corpi nei quali è previsto il titolo di studio di liceo classico o scientifico ai diplomati provenienti dal collegio navale "F. Morosini" di Venezia che abbiano superato le previste prove di ammissione al concorso;
nel Corpo di stato maggiore ad ex allievi che abbiano completato la prima classe del corso normale (esami esclusi) nel predetto Corpo purché non espulsi dalla Accademia navale".
1. L'art. 19 del regolamento approvato con
"Art. 19. -1. Per l'ammissione ai corsi AUC, di cui all'art. 17, possono concorrere a domanda i giovani in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla tabella A, ottenuto quando sia un diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a quarantuno sessantesimi, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- arruolati di leva nel C.E.M.M.;
- militari in servizio di leva nel C.E.M.M. che non abbiano già ultimato tale servizio ovvero non siano rinviati dalle armi prima dell'inizio del corso;
- arruolati di leva nell'Esercizio o nell'Areonautica previo "nulla osta" rilasciato dai competenti Distretti militari;
- giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva purché compiano il diciassettesimo anno di età entro il 1° agosto dell'anno in cui vengono banditi i corsi AUC".
1. Il comma 2 dell'art. 22 del regolamento approvato con
"2. Le condizioni di idoneità fisica sono elencate nella tabella B annessa alla parte III del presente decreto. Negli accertamenti sanitari si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nell'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvato con
1. Nella tabella A annessa al regolamento approvato con
"Corsi per diplomati.
Diploma di istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale (chimica industriale, edilizia, informatica, meccanica, telecomunicazioni), istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico aeronautico, istituto tecnico per il turismo, maturità d'arte applicata, maturità classica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del