§ 98.1.11461 - D.M. 11 febbraio 1988, n. 62.
Approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonchéla durata dei corsi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/02/1988
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. Gli ufficiali di complemento di prima nomina sono reclutati a domanda tra i giovani in possesso di specifici requisiti, previa ammissione e superamento di appositi corsi di formazione (corsi [...]
Art. 2.      1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 è accertato per l'ammissione ai corsi AUC e verificato durante lo svolgimento dei corsi stessi, mediante le operazioni di selezione e le [...]
Art. 3.      1. Il numero dei giovani da nominare sottotenenti o guardiamarina di complemento di prima nomina è stabilito in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata
Art. 4.      1. Il numero di ammessi ai corsi AUC è maggiorato, rispetto all'entità di cui all'art. 3, di una adeguata aliquota per tener conto, corso durante, delle presumibili perdite calcolate su basi [...]
Art. 5.      1. I corsi AUC dell'Esercito comprendono
Art. 6.      1. Gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, all'atto in cui vengono sottoposti alla selezione attitudinale di cui all'art. 13, possono chiedere l'assegnazione ad un'Arma o Corpo
Art. 7.      1. Gli aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri devono presentare altra apposita istanza diretta al comando generale di tale Arma
Art. 8.      1. Possono concorrere, a domanda, per l'ammissione ai corsi AUC di cui al presente decreto i giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, di cui [...]
Art. 9.      1. Non sono, comunque, ammessi ai corsi
Art. 10.      1. Per l'ammissione ai corsi AUC è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio
Art. 11.      1. La selezione per i concorrenti all'ammissione ai corsi AUC si effettua tenendo conto delle caratteristiche fisiche e psico-attitudinali e, per gli ammessi, delle capacità dimostrate durante [...]
Art. 12.      1. Per i concorrenti ai corsi AUC è richiesta spiccata attitudine fisica, che non coincide con l'idoneità al servizio militare incondizionato come militare di truppa
Art. 13.      1. L'idoneità psico-attitudinale dei concorrenti è accertata presso i gruppi selettori speciali AUC immediatamente dopo l'avvenuto accertamento dell'idoneità fisica
Art. 14.      1. L'ammissione ai corsi è disposta in relazione al numero dei posti disponibili ed ha luogo sulla base delle graduatorie compilate dal Ministero della difesa, tenendo conto delle qualità [...]
Art. 15.      1. Durante lo svolgimento dei corsi AUC gli allievi ammessi sono sottoposti ad una rigorosa selezione in modo che proseguano l'addestramento e siano considerati idonei e quindi nominati [...]
Art. 16.      1. Il bando di arruolamento per l'ammissione ai corsi AUC è indetto dal Ministero della difesa e pubblicato sul Giornale ufficiale e sul foglio d'ordini della Marina militare. Della [...]
Art. 17.      1. I corsi AUC sono tenuti presso l'Accademia navale nel numero e alle date stabilite dallo stato maggiore della Marina militare
Art. 18.       1. Lo stato maggiore della Marina ha la facoltà di
Art. 19.       1. Per l'ammissione ai corsi AUC, di cui all'art. 17, possono concorrere a domanda i giovani in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla tabella A, ottenuto quando sia un diploma di [...]
Art. 20.      1. Ai corsi AUC non sono ammessi comunque coloro i quali
Art. 21.      1. La selezione dei candidati per l'ammissione ai corsi AUC è attuata sulla base delle qualità fisiche, culturali nonchédelle caratteristiche psico-attitudinali
Art. 22.      1. Per i concorrenti è richiesta una spiccata attitudine fisica, che non coincide con l'idoneità al servizio militare incondizionato come militare di truppa. Le qualità fisiche sono accertate da [...]
Art. 23.      1. L'idoneità e la valutazione psico-attitudinale per l'ammissione ai corsi AUC è accertata da apposita commissione nominata dal Ministero presieduta da un ammiraglio o da un capitano di [...]
Art. 24.      1. Per l'ammissione ai corsi AUC è necessario superare gli accertamenti sanitari e le previste prove psico-attitudinali, di cui agli articoli 22 e 23. I giudizi di non idoneità espressi dalle [...]
Art. 25.      1. Gli allievi ammessi ai corsi AUC rinunciano implicitamente alle dispense, ritardi, rinvii e qualsiasi altro beneficio concesso dai consigli di leva o comunque maturati fino a tale momento. [...]
Art. 26.      1. I non ammessi ai corsi, coloro che ne sono allontanati per inidoneità od hanno rinunciato a proseguire gli stessi, se appartenenti a classe
Art. 27.      1. Gli ammessi che al termine dei corsi AUC sono riconosciuti idonei, vengono nominati aspiranti guardiamarina di complemento. Essi conseguono la nomina ad ufficiale nel grado di guardiamarina, [...]
Art. 28.      1. Il numero e le sedi dei corsi AUC e la ripartizione dei giovani da ammettervi sono stabilite dallo stato maggiore Aeronautica
Art. 29.      1. I corsi AUC per la nomina a sottotenente dell'Aeronautica militare (A.M.) possono essere istituiti, nei sottoindicati ruoli e specialità
Art. 30.      1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare a quale dei corsi di cui al precedente articolo intendono partecipare
Art. 31.      1. Possono concorrere, a domanda, per l'ammissione ad uno dei corsi AUC per l'A.M. di cui al presente decreto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che [...]
Art. 32.      1. Una commissione nominata con apposito decreto ministeriale provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ruolo e specialità, tenendo conto dei [...]
Art. 33.      1. Nella formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo sarà tenuto conto delle precedenze assolute e di quelle a parità di merito previste dalle vigenti disposizioni ed in [...]
Art. 34.      1. Gli aspiranti ai corsi AUC saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro selezione dell'A.M. - Reparto medico, o altro organo dell'A.M., tendenti ad accertare il possesso dei [...]
Art. 35.      1. Il corso allievi ufficiali avrà la durata di circa tre mesi e si svolgerà presso una scuola dell'A.M


§ 98.1.11461 - D.M. 11 febbraio 1988, n. 62. [1]

Approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonchéla durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate

(G.U. 8 marzo 1988, n. 56)

 

 

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     Visti gli articoli 12 e 13 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

     Decreta:

 

     E' approvato l'annesso regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonchéla durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' PER L'ARRUOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO NONCHE' LA DURATA DEI CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLE TRE FORZE ARMATE

 

Parte I

 

CRITERI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. Gli ufficiali di complemento di prima nomina sono reclutati a domanda tra i giovani in possesso di specifici requisiti, previa ammissione e superamento di appositi corsi di formazione (corsi allievi ufficiali complemento: corsi AUC) e di eventuali tirocini, di durata variabile a seconda della Forza armata.

     2. Al termine dei corsi AUC e degli eventuali tirocini di cui al comma 1 gli allievi nominati sottotenenti o guardiamarina sono destinati a prestare servizio di prima nomina fino al compimento della ferma di leva. Detta ferma decorre dalla data di inizio del corso.

 

          Art. 2.

     1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 è accertato per l'ammissione ai corsi AUC e verificato durante lo svolgimento dei corsi stessi, mediante le operazioni di selezione e le valutazioni indicate nei successivi articoli.

     2. In relazione alle funzioni che il futuro ufficiale dovrà assolvere nella Forza armata e nell'Arma o Corpo di assegnazione costituiscono oggetto di selezione e valutazione:

     a) le qualità fisiche;

     b) le qualità culturali, che vanno valutate essenzialmente in base ai titoli di studio;

     c) le qualità morali, di carattere e psico-attitudinali.

 

          Art. 3.

     1. Il numero dei giovani da nominare sottotenenti o guardiamarina di complemento di prima nomina è stabilito in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata.

 

Parte II

 

ESERCITO

 

Titolo I

 

GENERALITA'

 

          Art. 4.

     1. Il numero di ammessi ai corsi AUC è maggiorato, rispetto all'entità di cui all'art. 3, di una adeguata aliquota per tener conto, corso durante, delle presumibili perdite calcolate su basi statistiche e delle esigenze di selezione.

     2. Il numero e le sedi dei corsi AUC nonchéla ripartizione dei giovani da ammettervi sono stabilite dallo stato maggiore dell'Esercito.

     3. I corsi AUC sono indetti dal Ministero della difesa con bandi pubblicati nel Giornale ufficiale. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero della difesa ha la facoltà di sopprimere qualsiasi corso precedentemente indetto, di trasferire i giovani da un corso all'altro, di apportare modifiche al numero dei posti messi a concorso.

 

          Art. 5.

     1. I corsi AUC dell'Esercito comprendono:

     a) corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione: hanno la durata minima di ventuno settimane. Gli aspiranti all'Arma dei carabinieri seguono i regolari corsi presso le scuole AUC salvo quanto stabilito al successivo art. 7, svolgendo l'addestramento previsto per le rispettive Armi di assegnazione;

     b) corsi AUC del Corpo sanitario e del Corpo veterinario: hanno la durata minima di dieci settimane;

     c) corsi AUC del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato (ruolo commissari): hanno la durata minima di dieci settimane.

 

          Art. 6.

     1. Gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, all'atto in cui vengono sottoposti alla selezione attitudinale di cui all'art. 13, possono chiedere l'assegnazione ad un'Arma o Corpo.

     2. La selezione ai corsi viene effettuata d'autorità dal Ministero della difesa in relazione alle aliquote stabilite di volta in volta dallo stato maggiore Esercito, alle risultanze della selezione fisio-psico-attitudinale, al titolo di studio posseduto da ciascuno e, infine, al desiderio manifestato al riguardo dagli aspiranti allievi.

 

          Art. 7.

     1. Gli aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri devono presentare altra apposita istanza diretta al comando generale di tale Arma.

     2. Al fine dell'eventuale conseguimento della nomina a sottotenente dei carabinieri gli allievi ufficiali di complemento che abbiano prodotto regolare domanda sono sottoposti durante il corso ad una prova di selezione specifica sulla base del profilo attitudinale per l'ufficiale di complemento dell'Arma. I pareri gerarchici (comandanti di compagnia, battaglione e scuola) ed il giudizio riportato nella prova di selezione attitudinale specifica concorrono alla formazione di una graduatoria degli aspiranti da parte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

     3. La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito sulla base della graduatoria di cui al comma 2 determina gli allievi ufficiali di complemento prescelti per il passaggio nell'Arma dei carabinieri.

     4. Gli allievi ufficiali di complemento prescelti completano il corso nel mese antecedente la nomina a sottotenente di complemento presso la scuola ufficiali carabinieri. Coloro che a fine corso risultano idonei sono nominati sottotenenti di complemento nell'Arma stessa; i non idonei sono restituiti all'Arma di provenienza per ultimarvi gli obblighi di leva.

 

Titolo II

 

REQUISITI

 

          Art. 8.

     1. Possono concorrere, a domanda, per l'ammissione ai corsi AUC di cui al presente decreto i giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, di cui al successivo art. 10, che si trovino in una delle condizioni seguenti:

     a) militari in congedo illimitato provvisorio;

     b) militari alle armi;

     c) militari che abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o che si trovino, comunque, in congedo illimitato, limitata ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza e ruolo commissari), di amministrazione e del Corpo tecnico;

     d) giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva, purchè compiano il 18° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono nominati sottotenenti.

     2. Per concorrere all'ammissione ai corsi AUC, i militari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non devono aver superato il 37° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento.

     3. I sottufficiali ed i graduati di truppa devono rinunziare per iscritto al proprio grado; essi sono, però, ripristinati nel grado precedentemente rivestito, qualora vengano dimessi dai corsi per un motivo qualsiasi o non conseguano la idoneità al grado di sottotenente.

     4. Ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) possono essere anche ammessi:

     a) giovani laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, qualora ne facciano esplicita documentata domanda, indipendentemente dalla possibilità di concorrere anche per l'ammissione ai corsi AUC del Corpo sanitario (medici o farmacisti) e di quello veterinario in rapporto al titolo di studio da ciascuno di essi posseduto;

     b) gli aspiranti ai corsi del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato (ruolo commissari) che non conseguano l'ammissione a tali corsi per mancanza di posti disponibili. A coloro che vengono trasferiti ai corsi delle varie Armi è data facoltà di rinunciarvi per concorrere all'ammissione al successivo corso AUC del Corpo tecnico o del Corpo di commissariato (ruolo commissari). Coloro che non sono ammessi né a un corso AUC del Corpo di commissariato (ruolo commissari), né al corrispondente corso AUC delle varie Armi possono chiedere di concorrere nuovamente solo per il successivo corso AUC delle varie Armi.

     5. I giovani concorrenti per la prima volta per un corso AUC e non ammessi al corso stesso, possono essere rinviati a concorrere per il corso successivo, fermo restando quanto disposto al comma 4, senza essere sottoposti a nuovi accertamenti fisio-psico-attitudinali e qualora dichiarino di volersi avvalere di tale possibilità entro il termine che sarà fissato dal distretto militare nella comunicazione di non ammissione.

 

          Art. 9.

     1. Non sono, comunque, ammessi ai corsi:

     a) i giovani che non siano in possesso dei requisiti richiesti;

     b) i giovani che siano stati dispensati dalla chiamata alle armi per essersi trovati in particolari condizioni previste dalle disposizioni in vigore a meno che rinuncino, nella forma e con le modalità prescritte, ai benefici loro concessi;

     c) i giovani che comunque non abbiano conseguito l'idoneità alla nomina a sottotenente di complemento in uno dei precedenti corsi;

     d) i giovani già giudicati non idonei in sede di selezione fisio-psico-attitudinale in uno dei precedenti concorsi;

     e) i giovani che per due volte, anche non consecutive, non abbiano potuto ottenere l'ammissione ai corsi AUC per mancanza di posti disponibili;

     f) i giovani che abbiano ottenuto di recedere per due volte, anche non consecutive, dalla domanda di ammissione ai corsi AUC, salvo casi di eccezionale gravità che dovranno essere segnalati dai comandi di regione militare al Ministero per le decisioni di merito.

     2. Le domande dei giovani che comunque fruiscono di un periodo di temporanea inidoneità fisica debbono essere accettate con riserva.

     3. In ogni caso non debbono essere accettate le domande dei giovani che abbiano riportato coefficiente "4" in una delle caratteristiche somato-funzionali in sede di visita medica quali militari di truppa.

     4. Ai fini dell'esclusione dai corsi AUC i motivi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 si cumulano fra loro.

     5. Gli aspiranti non ammessi ai corsi per mancanza di posti disponibili potranno, ove lo desiderino, rimanere in congedo illimitato provvisorio per concorrere all'ammissione al corso successivo, salvo i casi previsti dalla circolare relativa alla chiamata alle armi dei contingenti per l'Esercito e l'Aeronautica, diramata dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.

 

          Art. 10.

     1. Per l'ammissione ai corsi AUC è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

     a) Armi e Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore;

     b) Corpi sanitario e veterinario:

     1) medici: laurea in medicina e chirurgia, con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

     2) farmacisti: laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, con abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

     3) veterinari: laurea in medicina veterinaria, con abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

     c) Corpi tecnico e di commissariato (ruolo commissari):

     1) Corpo tecnico: laurea in ingegneria, chimica, chimica industriale, fisica, scienze biologiche, matematica, geologia, astronomia, scienze dell'informazione;

     2) Corpo di commissariato (ruolo commissari): laurea in giurisprudenza, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, scienze agrarie, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, chimica, chimica industriale, scienze delle preparazioni alimentari.

     2. I relativi bandi di concorso stabiliranno i diplomi di laurea ed i rispettivi indirizzi richiesti per ciascuno dei corsi AUC di cui al comma 1, lettera c).

 

Titolo III

 

SELEZIONE

 

          Art. 11.

     1. La selezione per i concorrenti all'ammissione ai corsi AUC si effettua tenendo conto delle caratteristiche fisiche e psico-attitudinali e, per gli ammessi, delle capacità dimostrate durante la frequenza dei corsi AUC.

 

          Art. 12.

     1. Per i concorrenti ai corsi AUC è richiesta spiccata attitudine fisica, che non coincide con l'idoneità al servizio militare incondizionato come militare di truppa.

     2. Gli accertamenti dovranno essere effettuati attenendosi a quanto richiesto dalla scheda sanitaria completa di tutti gli elementi rilevati obiettivamente o mediante indagini speciali, tenendo inoltre presente che:

     a) i profili sanitari minimi per essere dichiarati idonei quali aspiranti allievi ufficiali di complemento, sono quelli indicati nel seguente prospetto:

 

 

Statura

Costituzione

Apparato cardio-circolatorio

Apparato respiratorio

 

ST

CO

AC

AR

Armi-Corpi: Automobilistico, di amministr. e di comm. (u. sussistenza)

2 (m 1,65)

2

2

2

Corpi: Tecnico, sanitario, veterinario e di commiss. (u. commissari)

2 (m 1,65)

3

2

2

Apparati vari

Locomozione superiore

Locomozione inferiore

Vista

Udito

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

     b) il limite minimo di statura per l'Arma dei carabinieri è fissato in metri 1,70;

     c) per quanto riguarda la costituzione:

     1) per le Armi e per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ufficiali di sussistenza) sono richiesti uno sviluppo somatico armonico, una buona prestanza fisica e attitudine dinamica, un perimetro toracico da cm 85 (profilo 2);

     2) per i Corpi tecnico, sanitario, veterinario e di commissariato (ufficiali commissari) sono richiesti un normale sviluppo somatico ed un perimetro toracico da cm 83 (profilo 3);

     d) per quanto riguarda la funzione visiva:

     1) per le Armi e per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ufficiali di sussistenza) gli aspiranti devono avere acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie, anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normale (profilo 2);

     2) per i Corpi tecnico, sanitario, veterinario e di commissariato (ufficiali commissari) gli aspiranti devono avere acutezza visiva uguale o superiore a 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropismo e l'astigmatismo ipermetropico ed a 4 diottrie per l'astigmatismo misto, anche in un solo occhio (profilo 3);

     3) lievi discromatopsie sono compatibili con l'idoneità quale allievi ufficiali di complemento;

     e) per quanto riguarda la funzione uditiva, tutti gli aspiranti devono percepire la voce ordinaria di conversazione da m 6 di distanza da un orecchio almeno e da una distanza non inferiore a m 5 dall'altro (perdita percentuale totale da zero al 20%) (profilo 2);

     f) sono causa d'inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria), anche se in forma lieve;

     g) in ogni caso dovranno essere eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti gli aspiranti, l'esame schermografico del torace e, quando non sussiste la possibilità di esecuzione di tale esame, quello radiografico.

     3. Il giudizio dei collegi medici sarà comunicato seduta stante agli interessati e, in caso di non idoneità, verrà altresì sottoposto alla firma dei medesimi, per l'accettazione, il relativo verbale. Qualora il giudizio di non idoneità non sia accettato, gli aspiranti saranno sottoposti a visita di appello con le modalità che verranno stabilite nel bando di concorso.

 

          Art. 13.

     1. L'idoneità psico-attitudinale dei concorrenti è accertata presso i gruppi selettori speciali AUC immediatamente dopo l'avvenuto accertamento dell'idoneità fisica.

     2. Gli accertamenti comprendono:

     a) una serie di test volti a determinare l'efficienza intellettuale e culturale e le qualità caratterologiche;

     b) un colloquio psicologico individuale, dal quale sia possibile ricavare anche indicazioni sul successivo impiego.

 

Titolo IV

 

AMMISSIONE AI CORSI E NOMINA A SOTTOTENENTE

 

          Art. 14.

     1. L'ammissione ai corsi è disposta in relazione al numero dei posti disponibili ed ha luogo sulla base delle graduatorie compilate dal Ministero della difesa, tenendo conto delle qualità fisiche, delle risultanze delle prove psico-attitudinali e del titolo di studio degli aspiranti; le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

     2. Il punteggio finale che dà luogo alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1, discende dalla somma del punteggio ottenuto nei test psico-attitudinali e degli incrementi da assegnare per:

     a) profilo sanitario migliore di quello minimo richiesto;

     b) risultanze del colloquio psicologico individuale;

     c) titolo di studio:

     1) diploma: in base alla votazione riportata all'esame finale;

     2) esami universitari: in proporzione al numero di esami superati;

     3) diploma di laurea: in relazione alla durata dei corsi di laurea e, per i Corpi tecnico, di commissariato (ruolo commissari), sanitario e veterinario in base alla votazione riportate all'esame finale ed agli ulteriori eventuali titoli.

 

          Art. 15.

     1. Durante lo svolgimento dei corsi AUC gli allievi ammessi sono sottoposti ad una rigorosa selezione in modo che proseguano l'addestramento e siano considerati idonei e quindi nominati sottotenenti di complemento al termine dei corsi stessi soltanto gli elementi di spiccata attitudine.

     2. La determinazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1 avviene sulla base di valutazioni periodiche del rendimento negli studi, delle attività pratiche e ginnico-sportive, dell'attitudine militare e della condotta disciplinare.

     3. Gli allievi allontanati durante i corsi sono considerati non idonei alla prosecuzione del corso e sono dimessi con disposizione della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito su proposta del comandante dell'Istituto in cui si svolge il corso AUC e reimpiegati dalla Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito.

     4. Al termine dei corsi viene compilata, una graduatoria finale per Arma o Corpo o specialità e vengono nominati sottotenenti di complemento soltanto gli allievi che nell'ordine di detta graduatoria risultino compresi nei limiti dei posti di cui all'art. 3. Per i rimanenti allievi si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

 

Parte III

 

MARINA

 

Titolo I

 

GENERALITA'

 

          Art. 16.

     1. Il bando di arruolamento per l'ammissione ai corsi AUC è indetto dal Ministero della difesa e pubblicato sul Giornale ufficiale e sul foglio d'ordini della Marina militare. Della pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il predetto bando è disponibile presso gli uffici di leva delle capitanerie di porto ai quali devono essere presentate le domande di ammissione.

 

          Art. 17.

     1. I corsi AUC sono tenuti presso l'Accademia navale nel numero e alle date stabilite dallo stato maggiore della Marina militare.

     I predetti corsi si distinguono in corsi per laureati e per diplomati e sono svolti per ciascuno dei seguenti Corpi:

     stato maggiore;

     genio navale;

     armi navali;

     commissariato;

     capitanerie di porto;

     sanitario (riservato esclusivamente ai laureati).

     2. La durata dei corsi AUC per laureati e diplomati è di massima di 12 settimane.

 

          Art. 18.

     1. Lo stato maggiore della Marina ha la facoltà di:

     - stabilire le aliquote percentuali degli specifici titoli di studio che danno accesso ai Corpi di cui all'art. 17;

     - riservare posti:

     nel Corpo di stato maggiore ed in quello delle capitanerie di porto ai giovani diplomati che avanzino domanda di essere ammessi, successivamente alla nomina a guardiamarina di complemento, ai corsi di pilotaggio aereo e che risultino in possesso della specifica idoneità al volo. (L'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo comporta, ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 249 e successive modificazioni, il vincolo di sottoscrivere una ferma volontaria di anni dodici a decorrere dalla data di inizio dei corsi stessi);

     nei Corpi nei quali è previsto il titolo di studio di liceo classico o scientifico ai diplomati provenienti dal collegio navale "F. Morosini" di Venezia che abbiano superato le previste prove di ammissione al concorso;

     nel Corpo di stato maggiore ad ex allievi che abbiano completato la prima classe del corso normale (esami esclusi) nel predetto Corpo purché non espulsi dalla Accademia navale.

 

Titolo II

 

REQUISITI

 

          Art. 19.

     1. Per l'ammissione ai corsi AUC, di cui all'art. 17, possono concorrere a domanda i giovani in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla tabella A, ottenuto quando sia un diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a quarantuno sessantesimi, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

     - arruolati di leva nel C.E.M.M.;

     - militari in servizio di leva nel C.E.M.M. che non abbiano già ultimato tale servizio ovvero non siano rinviati dalle armi prima dell'inizio del corso;

     - arruolati di leva nell'Esercizio o nell'Areonautica previo "nulla osta" rilasciato dai competenti Distretti militari;

     - giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva purchè compiano il diciassettesimo anno di età entro il 1° agosto dell'anno in cui vengono banditi i corsi AUC.

 

          Art. 20.

     1. Ai corsi AUC non sono ammessi comunque coloro i quali:

     non siano in possesso dei requisiti richiesti;

     non abbiano conseguito l'idoneità alla nomina a G.M. di complemento in precedenti corsi;

     non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti prove psico-attitudinali per l'ammissione all'Accademia navale o nei concorsi per l'arruolamento volontario nella Marina militare;

     abbiano già partecipato con esito negativo alle operazioni selettive in due corsi AUC anche non consecutivi;

     siano stati espulsi da istituti di istruzione o educazione dello Stato ed equipollenti o siano stati rinviati dagli stessi per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

     abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi.

 

Titolo III

 

SELEZIONE

 

          Art. 21.

     1. La selezione dei candidati per l'ammissione ai corsi AUC è attuata sulla base delle qualità fisiche, culturali nonchédelle caratteristiche psico-attitudinali.

 

          Art. 22.

     1. Per i concorrenti è richiesta una spiccata attitudine fisica, che non coincide con l'idoneità al servizio militare incondizionato come militare di truppa. Le qualità fisiche sono accertate da apposita commissione medica nominata dal Ministero, presieduta da un ammiraglio o da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore e composta da medici specialisti.

     2. Le condizioni di idoneità fisica sono elencate nella tabella B annessa alla parte III del presente decreto. Negli accertamenti sanitari si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nell'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008 .

     3. Gli accertamenti sanitari per l'idoneità al volo sono effettuati da competenti organi dell'Aeronautica militare con l'osservanza della normativa in vigore.

 

          Art. 23.

     1. L'idoneità e la valutazione psico-attitudinale per l'ammissione ai corsi AUC è accertata da apposita commissione nominata dal Ministero presieduta da un ammiraglio o da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore e composta da almeno un ufficiale medico specialista e da un ufficiale perito selettore.

     2. Gli accertamenti comprendono una serie di prove, integrate da colloqui individuali, allo scopo di valutare:

     a) le facoltà intellettive intese sia come doti di intelligenza, capacità ideativa, rapidità dei processi mentali, capacità di sintesi e di giudizio, adeguato sviluppo del pensiero, sia come doti di cultura e qualità attentive;

     b) la stabilità emozionale, intesa come capacità di autocontrollo e stabilità del tono dell'umore, in relazione anche alle particolari condizioni stressanti dell'attività e degli ambienti in cui saranno chiamati ad operare;

     c) il livello evolutivo globale inteso come maturazione armonica della personalità con riguardo al senso di responsabilità, di autostima, alla capacità di adattamento alle norme e alla disciplina, al grado di socievolezza, alla partecipazione attiva alla vita collettiva e alle richieste specifiche ambientali.

 

Titolo IV

 

AMMISSIONE AI CORSI E NOMINA AD ASPIRANTE GUARDIAMARINA

 

          Art. 24.

     1. Per l'ammissione ai corsi AUC è necessario superare gli accertamenti sanitari e le previste prove psico-attitudinali, di cui agli articoli 22 e 23. I giudizi di non idoneità espressi dalle relative commissioni sono definitivi ed inappellabili e comportano la non ammissione al corso.

     2. Il comando dell'Accademia navale provvede a compilare una graduatoria generale degli idonei sulla base del voto del titolo di studio e della valutazione dei risultati delle prove psico-attitudinali. Successivamente lo stesso comando provvede all'assegnazione dei candidati nei vari Corpi fino alla copertura dei posti previsti per il reclutamento, tenuto conto:

     della sopracitata graduatoria;

     dei posti riservati di cui all'art. 18;

     dei requisiti fisici richiesti per il Corpo di stato maggiore;

     delle percentuali di specifici titoli di studio stabilite per il reclutamento di ciascun Corpo.

     Subordinatamente al soddisfacimento dei predetti criteri e qualora ritenuto opportuno, sarà tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

 

          Art. 25.

     1. Gli allievi ammessi ai corsi AUC rinunciano implicitamente alle dispense, ritardi, rinvii e qualsiasi altro beneficio concesso dai consigli di leva o comunque maturati fino a tale momento. Essi rinunciano implicitamente agli altri benefici concessi alla condizione di ammogliato con prole che fosse già in atto o che si dovesse verificare durante il servizio di leva.

 

          Art. 26.

     1. I non ammessi ai corsi, coloro che ne sono allontanati per inidoneità od hanno rinunciato a proseguire gli stessi, se appartenenti a classe:

     a) non ancora avviata alle armi, sono rinviati al proprio domicilio e ripristinati nella posizione di leva in cui erano prima dell'avviamento al corso AUC;

     b) già chiamata alle armi o di cui è prevista la chiamata nell'anno in cui avviene l'esclusione dei predetti corsi, seguono le sorti della propria classe di leva.

     2. Coloro che non risultino idonei al termine dei corsi non possono ripeterli, né ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento.

 

          Art. 27.

     1. Gli ammessi che al termine dei corsi AUC sono riconosciuti idonei, vengono nominati aspiranti guardiamarina di complemento. Essi conseguono la nomina ad ufficiale nel grado di guardiamarina, dopo un ulteriore periodo di tirocinio pratico di 4 mesi da svolgere a bordo o a terra e previo giudizio di idoneità espresso dal comando di appartenenza.

     2. Il Ministero ha facoltà di prorogare la durata del suddetto tirocinio qualora al termine dello stesso non vi siano sufficienti elementi di giudizio.

     3. Ai non idonei al tirocinio pratico si applicano le norme stabilite dall'art. 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, che ha approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare".

 

Parte IV

 

AERONAUTICA

 

Titolo I

 

GENERALITA'

 

          Art. 28.

     1. Il numero e le sedi dei corsi AUC e la ripartizione dei giovani da ammettervi sono stabilite dallo stato maggiore Aeronautica.

     2. Il bando d'arruolamento per l'ammissione ai corsi AUC è indetto con decreto ministeriale pubblicato sul Giornale ufficiale della Difesa. Detto bando viene pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o quanto meno sulla stessa viene dato avviso dell'avvenuta emanazione.

     Il Ministro della difesa ha facoltà di sopprimere qualsiasi corso precedentemente indetto, di trasferire i giovani da un corso all'altro, di apportare modifiche al numero dei posti messi a concorso.

 

          Art. 29.

     1. I corsi AUC per la nomina a sottotenente dell'Aeronautica militare (A.M.) possono essere istituiti, nei sottoindicati ruoli e specialità:

     a) Laureati:

     Corpo sanitario aeronautico;

     Corpo commissariato, ruolo commissariato;

     Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità:

     - infrastrutture aeronautiche;

     - costruzioni aeronautiche;

     - elettronica.

     Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici;

     Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici.

     b) Diplomati:

     Arma aeronautica, ruolo servizi;

     Corpo di commissariato, ruolo amministrazione;

     Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità:

     - aeronautici;

     - edili;

     - elettronici;

     - elettricisti;

     - motorizzazione;

     - armamento;

     - assistenti di laboratorio;

     - geofisici;

     - fotografi.

     2. Il reclutamento degli allievi ufficiali piloti di complemento dell'A.M. è regolato dalla legge 19 maggio 1986, n. 224.

 

          Art. 30.

     1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare a quale dei corsi di cui al precedente articolo intendono partecipare.

     2. Non è ammesso partecipare al concorso per più di un ruolo e specialità.

     3. I candidati che omettono di indicare nella domanda il ruolo o la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indicano un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, o che presentano più di una domanda, potranno essere assegnati d'ufficio dal Ministero ad un ruolo e specialità compatibile con il titolo di studio posseduto.

 

Titolo II

 

REQUISITI

 

          Art. 31.

     1. Possono concorrere, a domanda, per l'ammissione ad uno dei corsi AUC per l'A.M. di cui al presente decreto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

     a) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

     b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 28° anno alla data di scadenza del concorso.

     Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè cittadini italiani residenti all'estero;

     c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'A.M., della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchédella idoneità generica al volo;

     d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

     e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

     f) i concorrenti ad un corso per laureati dovranno aver conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio:

     1) per il Corpo sanitario aeronautico:

     laurea in medicina e chirurgia: i concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

     Qualora, al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

     2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

     laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze sociali, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia politica, in scienze bancarie ed assicurative, in scienze economiche e sociali, in economia aziendale, in scienze statistiche ed economiche, in discipline economiche e sociali oppure laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la Sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche o laurea in scienze economiche e bancarie;

     3) per il Corpo del genio aeronautico:

     laurea in ingegneria civile, in architettura, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad indirizzo idraulico, geotecnico, strutturale ed urbanistico, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

     laurea in ingegneria aeronautica, in ingegneria aerospaziale, in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria nucleare, in ingegneria chimica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo meccanico, elettrico, chimico ed economico-organizzativo, se aspirante all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

     laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: elettrico ed economico-organizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

     laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo fisici;

     laurea in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione nel ruolo chimici;

     g) i concorrenti ad un corso per diplomati dovranno aver conseguito o essere in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in cui viene emanato il bando uno dei seguenti titoli di studio:

     1) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

     diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di maturità rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità professionale di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

     2) per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione:

     diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale di segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analisi contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

     3) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

     diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

     diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

     diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

     diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

     diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

     diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

     diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

     diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

     diploma di perito industriale se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi.

     2. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

     3. I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa.

     4. E' facoltà del Ministero della difesa fissare nel decreto con cui vengono indetti i corsi AUC diversi od ulteriori requisiti in relazione alle esigenze della Forza armata.

 

Titolo III

 

SELEZIONE

 

          Art. 32.

     1. Una commissione nominata con apposito decreto ministeriale provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

     Tali graduatorie, condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 31, saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

     a) al grado di idoneità psico-fisica-attitudinale (il relativo punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali);

     b) al titolo di studio;

     c) agli altri eventuali titoli previsti dal decreto con cui vengono indetti i corsi.

 

          Art. 33.

     1. Nella formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo sarà tenuto conto delle precedenze assolute e di quelle a parità di merito previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

 

          Art. 34.

     1. Gli aspiranti ai corsi AUC saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro selezione dell'A.M. - Reparto medico, o altro organo dell'A.M., tendenti ad accertare il possesso dei requisiti somatico-funzionali per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare quale allievi ufficiali di complemento, nonchél'idoneità generica al volo.

     Tali requisiti sono quelli previsti dalla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, concernente "Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" integrate dai seguenti:

     a) statura: non inferiore a metri 1, 65;

     b) precedenti morbosi neuro-psichici: qualsiasi precedente morboso familiare o personale di natura neuropatica o psicopatica che dia motivo di presumere predisposizioni del candidato alle forme predette o alle loro recidive;

     c) funzione visiva: 7/10 in entrambi gli occhi anche dopo correzione con lenti. Il visus minimo naturale, comunque, non dovrà essere inferiore a 1/10 per ciascun occhio.

     I requisiti visivi per gli AUC - Arma aeronautica ruolo servizi (A.A.r.s.) sono i seguenti:

     visus non inferiore ad 8/10 in ciascun occhio, raggiungibili anche con correzione di lenti, purchè il visus naturale, in ciascun occhio, non sia inferiore a 4/10;

     i vizi di refrazione, anche di un solo occhio, non devono superare nell'asse più ametrope le 2 diottrie, con un limite di 1,5 diottrie, quale differenza fra i due assi principali:

     senso cromatico normale;

     equilibrio muscolare e senso stereoscopico normali;

     campo visivo normale.

     Sono comunque motivo d'inabilità per tutte le categorie:

     la miopia superiore a 5 diottrie;

     l'astigmatismo miopico, ipermetropico e misto che nel settore di maggior vizio di refrazione superi le 3 diottrie;

     l'ipermetropia che superi le 3 diottrie.

     Le predette condizioni sono inabilitanti anche se interessano un solo occhio. Senso cromatico: è richiesto, come minimo, il riconoscimento pronto e senza alcun errore, dei colori per trasparenza;

     d) funzione vestibolare: saggiata con le prove spontanee, deve essere contenuta nei limiti fisiologici;

     e) funzione uditiva: con audiometro, a tonalità pura, deficit uditivo inferiore a 20 decibel per le frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 - 8000 Hz per ciascun orecchio.

     2. Gli aspiranti riconosciuti idonei agli accertamenti di cui al precedente punto 1, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto Centro di selezione o altro organo dell'A.M., ad un insieme di prove tendenti ad accertare il possesso dei requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiali di complemento nell'Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso:

     a) una serie di test volti a determinare l'efficienza intellettuale e culturale e le qualità caratterologiche;

     b) un colloquio psicologico o individuale dal quale sia possibile ricavare anche indicazioni sul successivo impiego.

     3. Contro l'esito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 non è ammesso appello.

 

Titolo IV

 

AMMISSIONE AI CORSI E NOMINA A SOTTOTENENTE

 

          Art. 35.

     1. Il corso allievi ufficiali avrà la durata di circa tre mesi e si svolgerà presso una scuola dell'A.M.

     2. I concorrenti saranno ammessi al corso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e con le modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi meritevoli saranno promossi avieri scelti.

     3. Al termine del corso avranno luogo gli esami; gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'A.M., ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

     4. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione d'esame di abilitazione successiva alla data di fine corso.

     5. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

     6. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

     7. Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficenza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

     8. Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

     9. Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme con quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

     10. Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

     11. Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle predette cause.

     12. Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso, e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

     13. Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti da qualsiasi corso qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

 

     Tabella A - CORPO DI STATO MAGGIORE

     Corsi per laureati.

     Laurea in astronomia, discipline nautiche, fisica, interprete e traduttore, matematica, ingegneria, scienze dell'informazione, scienze economiche e marittime, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche.

     Corsi per diplomati.

     Diploma di istituto tecnico aeronautico, istituto tecnico nautico (sezione capitani), maturità classica, maturità scientifica.

     CORPO DEL GENIO NAVALE

     Corsi per laureati.

     Laurea in fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria civile, ingegneria nucleare, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria e tecnologie industriali, scienze dell'informazione.

     Corsi per diplomati.

     Diploma di istituto tecnico industriale (costruzioni aeronautiche, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica), istituto tecnico nautico (sezione macchinisti, sezione costruttori), maturità professionale (tecnico industrie meccaniche), istituto tecnico per geometri.

     CORPO DELLE ARMI NAVALI

     Corsi per laureati.

     Laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare, ingegneria e tecnologie industriali, scienze dell'informazione.

     Corsi per diplomati.

     Diploma di istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico industriale (chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, informatica, meccanica di precisione, telecomunicazioni), maturità professionale (tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie meccaniche).

     CORPO SANITARIO

     Medici.

     Laurea in medicina e chirurgia e relativo certificato di abilitazione professionale.

     Farmacisti.

     Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, o in farmacia e relativo certificato di abilitazione professionale.

     CORPO DI COMMISSARIATO

     Corsi per laureati.

     Laurea in architettura, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, lingue e civiltà orientali, pedagogia, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria civile, interprete e traduttore, lettere, lingue e letterature orientali, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, fisica, materie letterarie, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienze economiche e sociali (indirizzo economico e sociale), scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze dell'informazione, scienze statistiche e demografiche, sociologia, scienze biologiche, scienze forestali, scienze delle preparazioni alimentari, scienze geologiche, scienze naturali, scienze della produzione animale.

     Corsi per diplomati.

     Diploma di istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico industriale (chimica conciaria, disegnatore di tessuti, informatica, industria tessile, industria tintoria, maglieria, materie plastiche, tecnologie alimentari), maturità linguistica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità professionale (agrotecnico, analista contabile, operatore commerciale, operatore commerciale dei prodotti alimentari, segretario d'amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento), istituto tecnico per geometri, maturità scientifica, maturità tecnica per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, maturità classica, scuola europea (maturità classica, maturità scientifica).

     CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

     Corsi per laureati.

     Laurea in architettura, astronomia, chimica industriale, discipline nautiche, economia e commercio, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria mineraria, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, ingegneria e tecnologie industriali, interprete e traduttore, lettere, lingue e civiltà orientali, lingue e letterature orientali, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, materie letterarie, scienze biologiche, scienze dell'informazione, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico e sociale), scienze geologiche, scienze naturali, scienze politiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, sociologia, urbanistica, storia, economia politica.

     Corsi per diplomati.

     Diploma di istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale (chimica industriale, edilizia, informatica, meccanica, telecomunicazioni), istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico aeronautico, istituto tecnico per il turismo, maturità d'arte applicata, maturità classica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), diploma di maturità professionale per analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario d'amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico della cinematografia e della televisione, maturità scientifica, maturità linguistica .

 

     Tabella B - CONDIZIONI RICHIESTE PER L'IDONEITA' FISICA ALL'AMMISSIONE AI CORSI AUC DELLA MARINA MILITARE

     Requisiti particolari - a) Dati somatici.

     Statura:

     minima = m 1,65

     massima = m 1,95; m 1,87 per il personale pilota.

     Il perimetro toracico deve essere in rapporto alla statura, secondo i limiti dell'art. 2 dell'"Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"; per i giovani che abbiano una età compresa tra i 18 ed i 20 anni è consentita una tolleranza di 1 cm.

     b) Potere visivo.

     Stato maggiore.

     Visus naturale: non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore.

     Visus corretto: 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

     1,25 diottrie per la miopia;

     2 diottrie per l'ipermetropia;

     0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed esse;

     la correzione totale non dovrà comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.

     Stato refrattivo: l'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l'autorefrattometro, o in ciclopegia, o con il metodo dell'annebbiamento.

     Normalità del senso cromatico: (da accertare con tavole pseudoisocromatiche).

     Sono motivi di inidoneità:

     tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura;

     presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;

     gli strabismi manifesti, anche alternanti.

     Corpi tecnici.

     Visus complessivo: non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore dopo aver corretto totalmente con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

     4 diottrie per miopia;

     5 diottrie per ipermetropia; se v'è astigmatismo la correzione totale non dovrà comunque superare le 4 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e le 5 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto;

     3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica purchè siano presenti la visione e la visione binocolare.

     Stato refrattivo: l'accertamento dello stato, ove occorra, può essere eseguito o con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento.

     Normalità del senso cromatico: (da accertare con tavole pseudoisocromatiche).

     Sono motivi di inidoneità:

     tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonchégli strabismi manifesti.

     c) Dentatura.

     La dentatura deve essere in buone condizioni, è consentita la mancanza fino ad un massimo di 8 denti non contrapposti, con l'integrità degli incisivi e dei canini. I denti sostituiti rientrano nel computo dei mancanti.

     Le malocclusioni dentarie sono motivo di non idoneità se di grado tale da compromettere sensibilmente la funzione masticatoria e l'aspetto estetico.

     d) Udito.

     Tutti i giovani aspiranti all'ammissione in qualsiasi Corpo debbono possedere una acutezza che permetta la percezione esatta della voce afona nei toni medi:

     alla distanza di otto metri con ambedue gli orecchi;

     alla distanza di sette metri con un solo orecchio.

     e) Condizioni generali.

     Sono inoltre causa di inidoneità, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal citato elenco delle imperfezioni e delle infermità:

     le varie manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio M.M., costituiscono un manifesto sintomo di speciali malattie costituzionali incompatibili con il servizio di ufficiale di marina;

     i difetti scheletrici (mancanza di dita o falangi, accorciamento di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano comunque un'appariscente deformità;

     malattie croniche della faringe associate a quelle della mucosa nasale, le note manifeste di linfatismo o di adenoidismo, nonchél'ipertrofia delle tonsille quando queste vengano reciprocamente a contatto nei movimenti di contrazione della faringe;

     le balbuzie anche se di lieve grado;

     le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'elenco di cui al primo comma della presente lettera e) prescrive per gli iscritti di leva la rivedibilità o l'osservazione in un ospedale militare, e per i militari la temporanea non idoneità al servizio militare.

     L'idoneità fisica viene giudicata anche in base agli esami di laboratorio collaterali più comuni e strumentali.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.