Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 12/02/2010 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria e economica) |
Art. 2. (Attività di assistenza tecnica dei programmi di cooperazione territoriale europea) |
Art. 3. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2) |
Art. 4. (Norme in materia di attività di cava) |
Art. 5. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11) |
Art. 6. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46) |
Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30) |
Art. 8. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23) |
Art. 9. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6) |
Art. 10. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35) |
Art. 11. (Attuazione modifiche l.r. 6/2006 e l.r. 35/1994) |
Art. 12. (Modifica alla legge regionale 8 luglio 2005, n. 22) |
Art. 13. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) |
Art. 14. (Modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4) |
Art. 15. (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali) |
Art. 16. (Costituzione Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”) |
Art. 17. (Integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2004, n. 7) |
Art. 18. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13) |
Art. 19. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3) |
Art. 20. (Modificazione alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1) |
Art. 21. (Norma transitoria) |
Art. 22. (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali) |
§ 2.3.295 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese.
(B.U. 17 febbraio 2010, n. 8 - S.S. n. 3)
Art. 1. (Ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria e economica)
1. Al fine di facilitare l’accesso al credito e di consentire l’incremento delle garanzie rilasciate a favore delle imprese, sono assegnati contributi ai fondi rischi degli organismi di garanzia privati di cui all’articolo 13 del
2. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti fra i soggetti interessati secondo modalità, criteri e procedure stabilite con atto amministrativo dalla Giunta regionale, tenuto conto delle assegnazioni stabilite da specifiche norme regionali di settore.
3. Le garanzie rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 a fronte dei fondi costituiti con contributi regionali sono concesse alle imprese con sede operativa e per le attività realizzate nella regione, nel rispetto del
4. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l’anno 2010, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 1.000.000,00 con imputazione sulla UPB di nuova istituzione denominata “Interventi per il sostegno all’accesso al credito delle PMI” - 08.1.018 (cap. 2944).
5. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 2. (Attività di assistenza tecnica dei programmi di cooperazione territoriale europea)
1. Allo scopo di implementare i programmi ed i progetti dell’Obiettivo 3 - Cooperazione territoriale europea 2007-2013 e consentire un adeguato svolgimento delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica delle attività concernenti l’attuazione dell’Obiettivo 3 in Umbria, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 60.000,00.
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento previsto alla UPB 14.1.001 (cap. 688).
3. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 3. (Ulteriori modificazioni alla
1. Al comma 3 dell’articolo 5-bis della
2. Il comma 6 dell’articolo 5-bis della
“6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla Provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente.”.
3. Al comma 1-bis dell’articolo 14 della
4. Il comma 1-ter dell’articolo 14 della
5. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della
6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della
7. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della
8. Il comma 8 dell’articolo 17 della
“8. L’irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Provincia con le procedure di cui alla
Art. 4. (Norme in materia di attività di cava)
1. [Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della
2. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva, scadute alla data del 31 dicembre 2009, che non hanno completato il progetto approvato, e per le quali è in corso il procedimento di accertamento di giacimento di cava ai sensi dell’articolo 5-bis della
3. In deroga a quanto previsto all’articolo 5, comma 2 della
Art. 5. (Ulteriori modificazioni alla
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della
“c) approvazione della realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta in conformità con la normativa vigente in materia.”.
2. L’articolo 44 della
3. L’articolo 46 della
Art. 6. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. La Regione promuove interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale.
1 ter. Ai fini della presente legge, sono comprese nelle infrastrutture regionali, oltre la rete stradale di cui al comma 1, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa di cui all’articolo 15, la rete escursionistica di interesse regionale come individuata con apposito atto della Giunta regionale e le piste ciclabili.”.
2. Prima del comma 1 dell’articolo 16 della
“01. La Regione concorre a finanziare gli interventi sulla rete infrastrutturale regionale di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter in via diretta, ovvero attraverso propri enti strumentali, mediante contributi ai soggetti proprietari delle infrastrutture ovvero titolari della concessione o della gestione delle infrastrutture stesse.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della
“1 bis. Per la realizzazione degli interventi tesi a perseguire le finalità di cui al comma 1, lettere d), h), n), o), p), q) e r) e di opere connesse ai suddetti interventi, ovvero per le finalità di cui all’articolo 35 della
4. La rubrica del Titolo V della
5. La rubrica dell’articolo 20 della
“Cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione di strade statali”.
6. Al comma 1 dell’articolo 20 della
7. Al comma 2 dell’articolo 20 della
8. Al comma 4 dell’articolo 23 della
Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Al comma 5 dell’articolo 13 della
2. Al comma 6 dell’articolo 16 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della
“4 bis. Oltre al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 4, può continuare a svolgere le funzioni di educatore professionale e di educatore animatore, il personale in possesso dei titoli di studio previsti dal Piano triennale 2008-2010 e diversi da quelli di cui all’articolo 17 purché:
a) abbia svolto almeno trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo tra il 16 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 in qualità di educatore professionale o educatore animatore;
b) sia titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 presso i servizi rivolti alla prima infanzia in qualità di educatore professionale o educatore animatore;
c) sia titolare di servizi alla prima infanzia svolgendo al 31 dicembre 2010 le funzioni di educatore professionale o educatore animatore.
4 ter. A far data dal 1 gennaio 2011 sono ritenuti validi per l’accesso alle funzioni di educatore professionale e di educatore animatore i soli titoli di studio previsti all’articolo 17 e gli altri titoli dichiarati equipollenti o equiparati.
4 quater. Ulteriori disposizioni sul personale e sull’omogenietà dei titoli di studio possono essere adottate all’interno del Piano triennale del sistema integrato dei servizi di cui all’articolo 9.”.
4. Dopo l’articolo 23 della
“Art. 23 bis. (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia in violazione delle prescrizioni esplicitamente previste nell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
3. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia attribuendosi il possesso dell’accreditamento non rilasciato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
4. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
5. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dai regolamenti comunali le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento che facciano venire meno i requisiti per l’esercizio dell’attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
6. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dal regolamento regionale modifiche di caratteristiche del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell’accreditamento è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
7. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal comune territorialmente competente in appositi capitoli di bilancio, e destinati alle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale del personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati.”.
Art. 8. (Ulteriore modificazione alla
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della
“4 bis. Al fine di concorrere all’equilibrio e al contenimento della spesa pubblica, gli A.T.I., per l’esercizio delle funzioni conferite, attribuite o delegate ai sensi della presente legge, o di altre leggi regionali, non possono procedere, in ogni caso, alla assunzione di personale, salvo quanto previsto all’articolo 50, comma 6 della
Art. 9. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 10-bis della
“a bis) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);”.
2. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 10-bis della
3. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 10-bis della
4. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 10-bis della
5. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 10-bis della
6. Dopo la lettera h) del comma 5 dell’articolo 10-bis della
“h bis) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;”.
7. L’articolo 15 della
8. L’articolo 20 della
“Art. 20
(Vigilanza e controllo)
1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dell’ADiSU. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:
a) le norme regolamentari;
b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;
c) il bilancio di previsione annuale;
d) il conto consuntivo.”.
Art. 10. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. L’articolo 11 della
“Art. 11
(Amministratore unico)
1. L’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.
3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.
4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.
5. L’Amministratore unico:
a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’Agenzia, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;
b) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);
c) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della
d) elabora e trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte di programma triennale e annuale di attività;
e) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo e le relative variazioni;
f) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attività svolta;
g) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
h) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
“2 bis. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.”.
3. L’articolo 13 della
4. L’articolo 18 della
5. L’articolo 31 della
Art. 11. (Attuazione modifiche
1. Le modifiche apportate dall’articolo 9 alla
2. Le modifiche apportate dall’articolo 10 alla
3. I contratti stipulati per gli incarichi di Direttore dell’ADiSU e dell’ARUSIA, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili.
4. I componenti del Collegio dei revisori contabili, in carica all’entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza dell’incarico.
Art. 12. (Modifica alla
1. L’articolo 4 della
Art. 13. (Ulteriore modificazione alla
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all’anno solare. L’importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.”.
Art. 14. (Modificazione alla
1. Al comma 8 dell’articolo 6 della
Art. 15. (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali)
1. La ricognizione e la valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali di cui all’articolo 58 del
Art. 16. (Costituzione Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”)
1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”, al fine di sviluppare e valorizzare le componenti paesaggistiche, culturali, ambientali, eno-gastronomiche regionali e le relazioni tra le stesse.
2. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con la somma di euro 10.000,00 allocata nel bilancio di previsione 2010 nella UPB 05.1.004 denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” (cap. 5800 n.i.).
3. La Regione concorre per l’anno 2010 al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con euro 10.000,00 da imputare nella UPB 05.1.004 denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” del bilancio di previsione regionale (cap. 5801 n.i.).
4. Alla copertura dell’onere complessivo di euro 20.000,00 di cui ai commi 2 e 3 si provvede con contestuale riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui all’UPB 05.1.007 “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010).
5. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa, per il finanziamento del fondo di gestione di cui al comma 3, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 17. (Integrazioni alla
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Le Aziende sanitarie regionali, in deroga al comma 1 possono essere autorizzate dalla Regione, previa presentazione di un piano di valorizzazione, a mantenere la proprietà delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, ai fini della loro alienazione da parte delle Aziende sanitarie stesse. Il piano di valorizzazione dovrà indicare l’eventuale porzione della struttura ospedaliera, che si intende non alienare, fermo restando che la stessa dovrà essere riutilizzata per fini sanitari. L’autorizzazione regionale fissa il termine entro il quale la procedura di alienazione deve essere conclusa.
1 ter. La Regione può trasferire alle Aziende sanitarie regionali le strutture ospedaliere dismesse e già acquisite al patrimonio regionale per le quali non sono state attivate procedure di valorizzazione. Il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e ne disciplina i termini per l’alienazione.”;
b) dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis
(Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall’operazione di dismissione mediante alienazione)
1. Le Aziende sanitarie regionali destinano le riserve da plusvalenza derivanti dall’alienazione degli immobili di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, prioritariamente alla riduzione dell’indebitamento.”.
Art. 18. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. Alla
a) dopo il comma 5 dell’articolo 46 della
“5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base, e dei relativi capitoli, contenute nelle entrate e nelle spese per contabilità speciali.”;
b) il comma 7 dell’articolo 46 della
“7. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 42, 43 e 44, ogni altra variazione al bilancio, ivi compreso lo storno dei fondi, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, entro il 30 novembre.”;
c) il comma 5 dell’articolo 50 della
“5. Al termine di ciascun semestre il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell’anno, va presentata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio.”;
d) al comma 1 dell’articolo 52 della
e) dopo il comma 1 dell’articolo 58 della
“1 bis. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l’attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.”;
f) l’articolo 59 della
g) il comma 4 dell’articolo 83 della
“4. La Giunta regionale è autorizzata, con propri atti ed in via anticipata rispetto all’assestamento di bilancio, ad iscrivere gli importi dei residui passivi come risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, nelle appropriate unità previsionali di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio.”;
h) il comma 4 dell’articolo 86 della
i) i commi 1 e 2 dell’articolo 87 della
“1. Il conto economico espone l’attività della Regione evidenziando le componenti positive e negative della gestione, secondo criteri di competenza economica.
2. Il conto economico è redatto sulla base delle risultanze del sistema di contabilità economica di cui all’articolo 94.”;
l) il comma 2 dell’articolo 94 della
“2. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1, si osservano gli articoli 10 e 12 del
Art. 19. (Ulteriori modificazioni alla
1. [L’articolo 84 della
“Art. 84
(Modalità di affidamento delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)
1. Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito dalla
2. Ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le commissioni mediche operanti presso le Aziende unità sanitarie locali, sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.
3. La Regione stipula con l’INPS, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un’apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.
4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in particolare, le modalità concernenti:
a) procedure e scambio di dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;
b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;
c) lo svolgimento, da parte dell’INPS, dell’attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;
d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;
e) la tutela della privacy;
f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.
5. Le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del
6. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all’articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998.”] [2].
2. L’articolo 85 della
3. L’articolo 86 della
Art. 20. (Modificazione alla
1. L’articolo 7 della
“Art. 7
(Trattamento economico)
1. Ai membri del Consiglio direttivo sono corrisposti i seguenti gettoni per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso:
a) al Presidente spetta un gettone pari a euro 150,00;
b) agli altri membri del Consiglio direttivo spetta un gettone pari a euro 100,00.
2. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposto un gettone pari a euro 50,00 per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso Collegio.
3. Ai componenti degli organi di cui ai commi 1 e 2 spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.”.
Art. 21. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della
Art. 22. (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali)
1. All’Allegato A della
2. All’Allegato A della
3. All’articolo 27 della
“001. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nella scelta dell’offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
01. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l’attività di affidamento, anche tramite la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo.”.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma abrogato dall'art. 9 della
[2] Comma abrogato dall'art. 118 della