§ 2.3.236 - L.R. 27 aprile 2001, n. 14.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:27/04/2001
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 4.  (Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata).
Art. 5.  (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2001).
Art. 6.  (Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).
Art. 7.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 8.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 9.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).
Art. 10.  (Autorizzazione alla stipulazione di mutui).
Art. 11.  (Autorizzazione alla emissione di prestiti obbligazionari).
Art. 12.  (Estinzione anticipata di mutui onerosi).
Art. 13.  (Gestione attiva del portafoglio di debiti).
Art. 14.  (Cartolarizzazione dei crediti).
Art. 15.  (Spese per la edizione di cataloghi scientifici).
Art. 16.  (Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - Legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).
Art. 17.  (Spese per la carta tecnica regionale).
Art. 18.  (Recupero di anticipazioni in materia di edilizia).
Art. 19.  (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati).
Art. 20.  (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità).
Art. 21.  (Approvazione del bilancio pluriennale 2001-2003)
Art. 22.  (Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione).


§ 2.3.236 - L.R. 27 aprile 2001, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003.

(B.U. n. 21 del 4 maggio 2001 - S.S. n. 2).

 

Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2001 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 9.394.448.048.410 in termini di competenza e in lire

11.516.113.141.594 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2001 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

     3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in unità previsionali di base (di seguito denominate U.P.B.) della parte entrata del bilancio di previsione 2001 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2001 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire 9.394.448.048.410 in termini di competenza e in lire

11.516.113.141.594 in termini di cassa.

     2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2001 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

     3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2001 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

     4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2000, l'articolazione in funzioni obiettivo e U.P.B. della parte spesa del bilancio di previsione 2001 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2001 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. (Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata).

     1. L'avanzo finanziario di lire 845.799.698.721 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2000, è destinato agli interventi indicati nella Tabella "I" allegata alla presente legge.

     2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2001 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

 

     Art. 5. (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2001).

     1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2001 ammontano a lire 1.935.121.000.000 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella "M" allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2001, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle U.P.B. contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

     2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge regionale n. 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le U.P.B. individuate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, quelle indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

     2. Sono in ogni caso integrabili tutte le U.P.B. per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3, della legge regionale n. 13/2000.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale n. 13/2000, è approvato l'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

 

     Art. 9. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 13/2000 è stabilito per l'anno 2001 in lire 155.112.036.356 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

 

     Art. 10. (Autorizzazione alla stipulazione di mutui).

     1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2001, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 67.631.800.000 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2001 e di lire 7.000.000.000 per gli anni successivi.

     2. Al conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 allegato (appendice n. 1).

     3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella "E" allegata alla presente legge.

     4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2000, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 67.105.300.000 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di lire 3.500.000.000 per l'anno 2001 e lire 7.000.000.000 per ciascuno degli anni successivi.

     5. Al conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 allegato (appendice n. 1).

     6. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella "H" allegata alla presente legge.

 

     Art. 11. (Autorizzazione alla emissione di prestiti obbligazionari).

     1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari per una durata massima di anni trenta, in alternativa totale o parziale dei mutui di cui all'articolo 10.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

     3. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura rischi.

     4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

     5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

     6. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2001/2003.

 

     Art. 12. (Estinzione anticipata di mutui onerosi).

     1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11.

     3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

 

     Art. 13. (Gestione attiva del portafoglio di debiti).

     1. La Giunta regionale è autorizzata in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o di tassi di interesse, attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

     2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 4.

 

     Art. 14. (Cartolarizzazione dei crediti).

     1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

     2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003.

 

     Art. 15. (Spese per la edizione di cataloghi scientifici).

     1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di lire 30.000.000 iscritto in corrispondenza dell'U.P.B. 10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

 

     Art. 16. (Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - Legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

     1. L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 12.000.000.000 a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza delle U.P.B. 2.02.001 "Interventi su immobili regionali" e 11.2.002 "Investimenti in favore dell'occupazione" dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.001.

 

     Art. 17. (Spese per la carta tecnica regionale).

     1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di lire 200.000.000 della U.P.B. 5.01.008 della parte spesa del bilancio 2001 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

 

     Art. 18. (Recupero di anticipazioni in materia di edilizia).

     1. Le risorse finanziarie in materia di edilizia per lire 195.613.192.532, iscritte in entrata nella U.P.B. 2.03.002 connesse al trasferimento di funzioni alla Regione in applicazione dell'articolo 61 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono prioritariamente utilizzate al recupero integrale delle anticipazioni effettuate a carico del bilancio regionale sino alla data del 31 dicembre 2000 per le medesime finalità.

 

     Art. 19. (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati).

     1. Per l'anno 2001 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tabella "P" allegata alla presente legge.

 

     Art. 20. (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità).

     1. In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 2001 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 20.000.

     2. Nei casi di cui al comma 1, il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

 

     Art. 21. (Approvazione del bilancio pluriennale 2001-2003)

     1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001/2003 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

 

     Art. 22. (Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione).

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale n. 13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

     a) Agenzia Regione Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 2);

     b) Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria (ESAU) - Gestione liquidatoria

- di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 3);

     c) Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.SU.) di cui alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 4);

     d) Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5);

     e) Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Terni di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 6);

     f) Agenzia Umbria Lavoro di cui alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Appendice n. 7).

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

     Allegati

     (Omissis)