§ 1.5.19 - L.R. 31 luglio 2007, n. 27.
Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:31/07/2007
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Commissione di garanzia statutaria)
Art. 2.  (Attribuzioni)
Art. 3.  (Composizione e durata)
Art. 4.  (Incompatibilità e prerogative)
Art. 5.  (Trattamento economico)
Art. 6.  (Termini per l’espressione del parere)
Art. 7.  (Efficacia del parere)
Art. 8.  (Attribuzioni in materia di referendum regionali)
Art. 9.  (Ulteriori competenze)
Art. 10.  (Modifica dell’articolo 2 della L.R. n. 22/1997)
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. n. 22/1997)
Art. 12.  (Modifica dell’articolo 6 della L.R. n. 22/1997)
Art. 13.  (Modifica dell’articolo 10 della L.R. 22/97)
Art. 14.  (Modifica dell’articolo 20 della L.R. 22/97)
Art. 15.  (Norma finanziaria)


§ 1.5.19 - L.R. 31 luglio 2007, n. 27.

Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali).

(B.U. 8 agosto 2007, n. 35)

 

CAPO I

COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA

 

Art. 1. (Commissione di garanzia statutaria)

     1. La presente legge istituisce e disciplina la Commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata Commissione), in attuazione degli articoli 81 e 82 dello Statuto regionale, quale organo consultivo indipendente ed autonomo di verifica nell’ambito delle attribuzioni definite dall’articolo 2.

 

     Art. 2. (Attribuzioni)

     1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali, la Commissione esprime pareri motivati ai sensi dell’articolo 82 dello Statuto:

     a) sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;

     b) sulle questioni interpretative delle norme statutarie;

     c) sull’ammissibilità delle proposte di referendum regionali.

 

     Art. 3. (Composizione e durata)

     1. La Commissione è composta da 7 membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti tra:

     a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

     b) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o politologiche;

     c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

     d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.

     2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione elegge al proprio interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica tre anni e non è rieleggibile.

     3. I componenti della Commissione restano in carica per un periodo di sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall’incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

 

     Art. 4. (Incompatibilità e prerogative)

     1. L’ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l’espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.

     2. I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.

     3. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale dell’Umbria. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione.

 

     Art. 5. (Trattamento economico)

     1. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a 250,00 € ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, pari al trattamento nel tempo previsto per il Segretario Generale del Consiglio regionale, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

 

          Art. 6. (Termini per l’espressione del parere)

     1. Salvo quanto previsto all’articolo 8, la Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta regionale. Il termine è prorogabile di ulteriori dieci giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse [1].

 

     Art. 7. (Efficacia del parere)

     1. La Commissione trasmette al richiedente, ed in ogni caso al Consiglio regionale, tutti i pareri espressi.

     2. I pareri trasmessi dalla Commissione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Qualora la Commissione ritenga che una legge o un  regolamento regionale non siano conformi allo Statuto gli organi regionali competenti sono tenuti a riesaminare l’atto oggetto di rilievo ed a riapprovarlo, con o senza modifiche.

 

     Art. 8. (Attribuzioni in materia di referendum regionali)

     1. La Commissione esprime il proprio parere sull’ammissibilità delle proposte di referendum secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla legge regionale di disciplina degli istituti referendari [2].

 

     Art. 9. (Ulteriori competenze)

     1. La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni giuridiche che concernono l’interpretazione e l’applicazione al caso concreto delle norme statutarie.

     2. Le Commissioni consiliari, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

     3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla L.R. n. 22/1997 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA L.R. 4 LUGLIO 1997, N. 22

 

     Art. 10. (Modifica dell’articolo 2 della L.R. n. 22/1997)

     1. Il  comma 4, dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

“4. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità delle firme raccolte, trasmette la richiesta di referendum alla Commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata Commissione) ai fini di cui all’articolo 82 dello Statuto.”.

     2. Il comma 5, dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

“5. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere obbligatorio della Commissione, provvede con decreto motivato sulla ammissibilità della richiesta in conformità allo Statuto ed alle norme di cui alla presente legge.”.

     3. Il comma 6, dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

“6. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione della deliberazione sulla richiesta di referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione è, altresì, trasmessa ai promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione, delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per la indizione del referendum.”.

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 5 della L.R. n. 22/1997)

     1. L’articolo 5 della l.r. n. 22/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Ammissibilità del referendum di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali)

1. Entro il 31 ottobre il Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta di referendum alla Commissione, che esprime parere motivato sulla ammissibilità della stessa.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione, provvede con decreto motivato non oltre il 15 novembre.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla indizione del referendum.

4. La deliberazione sulla richiesta di referendum è trasmessa agli enti promotori.”.

 

     Art. 12. (Modifica dell’articolo 6 della L.R. n. 22/1997)

     1. Il comma 2, dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 31 dicembre, il Presidente della Giunta regionale provvede, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri. La deliberazione è pubblicata e trasmessa ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo precedente.”.

 

     Art. 13. (Modifica dell’articolo 10 della L.R. 22/97)

     1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. Se prima della data di svolgimento del referendum gli atti o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione, con proprio decreto, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso.”.

 

     Art. 14. (Modifica dell’articolo 20 della L.R. 22/97)

     1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 dopo le parole “il Consiglio regionale”, sono aggiunte le seguenti: “, acquisito il parere della Commissione,”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

     1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’attuazione dell’articolo 5 si provvede per l’esercizio finanziario 2007 e successivi mediante gli stanziamenti previsti nell’unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”.


[1] Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14.