§ 1.5.8 - L.R. 4 luglio 1997, n. 22.
Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:04/07/1997
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Titolari dell'iniziativa.
Art. 2.  Iniziativa popolare.
Art. 3.  Raccolta delle firme.
Art. 4.  Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali.
Art. 5.  (Ammissibilità del referendum di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali)
Art. 6.  Irregolarità formali e unificazione delle richieste.
Art. 7.  Indizione del referendum.
Art. 8.  Formula del referendum.
Art. 9.  Sospensione del referendum.
Art. 10.  Inefficacia del referendum.
Art. 11.  Ufficio regionale e uffici circoscrizionali per il referendum.
Art. 12.  Operazioni elettorali.
Art. 13.  Modalità della votazione.
Art. 14.  Schede per il referendum abrogativo.
Art. 15.  Operazioni degli uffici circoscrizionali.
Art. 16.  Operazioni dell'Ufficio centrale.
Art. 17.  Reclami.
Art. 18.  Esito del referendum.
Art. 19.  Divieto di riproporre la proposta respinta.
Art. 20.  Referendum consultivo obbligatorio.
Art. 21.  Indizione del referendum consultivo.
Art. 22.  Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.
Art. 23.  Schede per il referendum consultivo.
Art. 24.  Delega ai Comuni.
Art. 25.  Norme applicabili al referendum consultivo.
Art. 26.  Spese per lo svolgimento del referendum.
Art. 27.  Norma di rinvio.
Art. 28.  Imputazione della spesa.
Art. 29.  Abrogazione.


§ 1.5.8 - L.R. 4 luglio 1997, n. 22. [1]

Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali.

(B.U. n. 33 del 9 luglio 1997).

 

TITOLO I

REFERENDUM ABROGATIVO

 

Art. 1. Titolari dell'iniziativa.

     1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o regolamento regionale o di un atto di indirizzo e programmazione di competenza del Consiglio regionale è indetto qualora lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi diritto di elettorato attivo o di un Consiglio provinciale o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, previa deliberazione della proposta a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

     2. Il referendum abrogativo non è proponibile nei casi previsti dall'art. 72, commi 2, 3, 4 e 5 dello Statuto regionale.

 

     Art. 2. Iniziativa popolare.

     1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia unitamente agli appositi fogli per la raccolta delle firme di cui all'art. 3.

     2. Entro trenta giorni dalla consegna dei fogli di cui al comma 1, i promotori depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta di referendum corredata delle firme di almeno tremila elettori e dei certificati elettorali dei sottoscrittori.

     3. La richiesta di referendum di cui al comma 2 indica, in modo preciso ed inequivocabile, a pena di inammissibilità, la disposizione o le disposizioni, ovvero il testo di legge o di regolamento, o l'atto amministrativo di indirizzo e programmazione dei quali si chiede, in tutto o in parte, l'abrogazione.

     4. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità delle firme raccolte, trasmette la richiesta di referendum alla Commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata Commissione) ai fini di cui all’articolo 82 dello Statuto [2].

     5. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere obbligatorio della Commissione, provvede con decreto motivato sulla ammissibilità della richiesta in conformità allo Statuto ed alle norme di cui alla presente legge [3].

     6. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione della deliberazione sulla richiesta di referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione è, altresì, trasmessa ai promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione, delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per la indizione del referendum [4].

     7. I promotori depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 30 settembre, gli ulteriori fogli contenenti le firme raccolte ed i certificati elettorali dei sottoscrittori.

     8. Entro il 31 ottobre l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, verificato il numero e la regolarità delle firme, trasmette copia del relativo verbale al Presidente della Giunta regionale per la indizione del referendum.

 

     Art. 3. Raccolta delle firme.

     1. Per la raccolta delle firme di cui all'art. 2 devono essere usati i fogli forniti e vidimati dalla Regione di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta unitamente al quesito che si intende sottoporre a referendum trascritto nella stessa formula di cui all'art. 8.

     2. Accanto alla firma l'elettore sottoscrittore indica per esteso il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.

     3. La firma va apposta in calce alla proposta alla presenza di chi abbia titolo a garantirne l'autenticità e ad accertare l'identità del firmatario, anche con certificato collettivo ai sensi di legge.

     4. Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell'impedimento.

 

     Art. 4. Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali.

     1. Le deliberazioni del Consiglio provinciale e quelle dei Consigli comunali volte a richiedere il referendum abrogativo devono contenere le indicazioni di cui all'art. 2, comma 3.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal presidente dell'Amministrazione provinciale e dai sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

     3. La richiesta di referendum di iniziativa comunale si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di presidenza la deliberazione dell'ultimo Comune, il cui concorso sia necessario a realizzare le condizioni di cui all'art. 1, comma 2.

     4. La richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali e comunali deve essere depositata entro il 30 settembre di ciascun anno.

 

     Art. 5. (Ammissibilità del referendum di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali) [5]

     1. Entro il 31 ottobre il Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta di referendum alla Commissione, che esprime parere motivato sulla ammissibilità della stessa.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione, provvede con decreto motivato non oltre il 15 novembre.

     3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla indizione del referendum.

     4. La deliberazione sulla richiesta di referendum è trasmessa agli enti promotori.

 

     Art. 6. Irregolarità formali e unificazione delle richieste.

     1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora le proposte di referendum presentino irregolarità formali, invita i promotori a procedere alla regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione.

     2. Entro il 31 dicembre, il Presidente della Giunta regionale provvede, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri. La deliberazione è pubblicata e trasmessa ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo precedente [6].

 

     Art. 7. Indizione del referendum.

     1. Entro il 31 gennaio il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum, elencando nello stesso le richieste da sottoporre a votazione e fissando la data di convocazione dei comizi elettorali in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

     2. In relazione al numero delle richieste di referendum ed anche al fine di un più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente della Giunta potrà decidere di convocare i comizi in due distinte giornate immediatamente successive.

     3. Non è comunque ammessa, per ogni anno, più di una convocazione degli elettori per le votazioni di referendum abrogativo.

     4. Il decreto di indizione del referendum va notificato al Commissario di Governo e al primo presidente della Corte di appello dell'Umbria ed è altresì comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai sindaci dei Comuni, i quali ultimi provvederanno a dare notizia della votazione agli elettori mediante affissione di manifesti entro il 45° giorno dalla data fissata per la votazione stessa.

 

     Art. 8. Formula del referendum.

     1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella seguente formula: «Approvate l'abrogazione della legge regionale o del regolamento regionale concernente ........ promulgata dal Presidente della Regione il ........ e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. ....... del .....» ovvero: «Approvate l'abrogazione dell'articolo ........ o degli articoli...... o del comma numero ...... dell'articolo .......... della legge regionale .......... o del regolamento regionale del ....... promulgata dal Presidente della Regione in data ........... e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. ......... del ........», ovvero: «Approvate l'abrogazione dell'atto di indirizzo e programmazione ......... del ........... pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. ...... del ............».

 

     Art. 9. Sospensione del referendum.

     1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum non ancora indetto è sospesa nei due mesi antecedenti e successivi alla data delle elezioni politiche regionali o amministrative o delle consultazioni referendarie nazionali.

     2. Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche, nazionali o amministrative nel primo semestre dell'anno.

     3. Salvo quanto previsto dal comma 4 il referendum già indetto può essere sospeso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della stessa, nel caso di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di referendum nazionali.

     4. In caso di indizione di referendum nazionali nel corso dell'anno il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può disporre con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, che la consultazione relativa al referendum regionale sia effettuata contestualmente a quella del referendum nazionale, fissando la relativa data o modificando quella già fissata anche al di fuori del periodo previsto dal primo comma dell'art. 7.

     5. Nell'ipotesi di sospensione del referendum già indetto ai sensi dei commi 2 e 3, il Presidente della Giunta, previa conforme delibera della stessa, può fissare la nuova data di convocazione dei comizi elettorali in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre dello stesso anno, ovvero nell'anno successivo nel periodo previsto dal comma 1 dell'art. 7.

 

     Art. 10. Inefficacia del referendum.

     1. Se prima della data di svolgimento del referendum gli atti o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione, con proprio decreto, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso [7].

 

     Art. 11. Ufficio regionale e uffici circoscrizionali per il referendum.

     1. Entro 15 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, il primo presidente della Corte di appello provvede alla costituzione dell'Ufficio centrale regionale per il referendum popolare formato nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

     2. Entro i successivi trenta giorni sono costituiti presso i tribunali di Perugia e di Terni gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum, da formarsi sempre nei tempi e nei modi previsti dalla legge suddetta.

 

     Art. 12. Operazioni elettorali.

     1. Le operazioni relative al referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale, nell'espletamento di esse, si servirà della collaborazione delle Amministrazioni comunali.

     2. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, nonché per quant'altro non previsto dalla presente legge, si applicano, per lo svolgimento delle operazioni, le norme di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla stessa legge attribuite al Ministero dell'interno.

 

     Art. 13. Modalità della votazione.

     1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale dei registri elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.

     2. I certificati elettorali sono compilati il 20° giorno successivo a quello del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il 40° giorno dalla pubblicazione medesima.

     3. I certificati elettorali non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal 40° giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

 

     Art. 14. Schede per il referendum abrogativo.

     1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Regione dell'Umbria con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella A) allegata alla presente legge e debbono contenere il quesito formulato a termine dell'art. 9 della presente legge, letteralmente riprodotto a carattere chiaramente leggibile.

     2. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, quante sono le proposte di referendum ammesse.

     3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

     4. Nel caso di cui al comma 2, l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste di referendum sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto di indizione del referendum.

 

     Art. 15. Operazioni degli uffici circoscrizionali.

     1. Ogni ufficio circoscrizionale, sulla scorta dei verbali di scrutinio ricevuti dagli uffici di sezione di tutti i Comuni della provincia, da atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati, previo esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     2. Delle operazioni di cui al comma 1 deve essere redatto verbale in tre esemplari dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, uno viene inviato a mezzo corriere speciale all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e relativi documenti ed uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 16. Operazioni dell'Ufficio centrale.

     1. L'Ufficio centrale per il referendum, appena ricevuto dagli uffici circoscrizionali quanto specificato nel precedente articolo, procede in seduta pubblica, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte di appello, e con l'assistenza, per l'esecuzione materiale dei calcoli di esperti designati dal presidente dell'ufficio stesso, al controllo degli elettori che hanno votato ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati.

     2. Di tutte le operazioni di cui al comma 1 viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria della Corte di appello e l'altro viene trasmesso immediatamente alla Segreteria della Giunta regionale.

     3. I delegati ed i promotori della richiesta di referendum hanno facoltà di prendere cognizione o di estrarre copia dell'esemplare del verbale di cui al comma 2 già depositato presso la Cancelleria della Corte di appello.

 

     Art. 17. Reclami.

     1. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici circoscrizionali ed all'Ufficio centrale per il referendum decide quest'ultimo nella pubblica seduta di cui all'articolo precedente prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

     Art. 18. Esito del referendum.

     1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione dell'atto o di singole sue disposizioni, il Presidente della Giunta ne dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto, da emanarsi entro tre giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 2 dell'art. 16.

     2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

     3. Il decreto del Presidente della Giunta di cui ai commi 1 e 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 19. Divieto di riproporre la proposta respinta.

     1. Qualora il risultato del referendum sia sfavorevole alla abrogazione, ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Presidente della Giunta regionale.

     2. La proposta di abrogazione respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del referendum precedente.

 

TITOLO II

REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

 

     Art. 20. Referendum consultivo obbligatorio.

     1. Le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, che il Consiglio regionale, acquisito il parere della Commissione, ritenga proponibili, sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate previsto dall'art. 73 dello Statuto [8].

 

     Art. 21. Indizione del referendum consultivo.

     1. La deliberazione del Consiglio regionale che decide l'effettuazione del referendum deve precisare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

     2. Con la deliberazione di cui al comma 1 è dato mandato al Presidente della Giunta regionale di indire il referendum e di fissare la data dei comizi elettorali con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno 45 giorni prima della data stabilita per la consultazione.

 

     Art. 22. Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.

     1. L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum viene costituito, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, presso il Tribunale del circondario cui appartengono le popolazioni interessate e, ove appartengano a circondari diversi, presso quello che ricomprende il maggior numero di elettori chiamati ad esprimersi.

     2. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, dovrà comunicarli al Presidente del Consiglio regionale, il quale a sua volta ne dà immediata notizia al Presidente della Giunta ed al Consiglio stesso nella prima seduta successiva, disponendone contestualmente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 23. Schede per il referendum consultivo.

     1. Le schede per il referendum consultivo, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, debbono essere corrispondenti al modello riprodotto nella tabella B) allegata alla presente legge.

 

     Art. 24. Delega ai Comuni.

     1. Lo svolgimento delle operazioni relative agli aspetti organizzativi ed amministrativi della consultazione è delegato ai Comuni ai quali appartengono le popolazioni interessate.

     2. Al termine della consultazione i Comuni presentano una relazione sulla attività svolta alla Giunta regionale la quale vigila sul buon andamento delle operazioni.

 

     Art. 25. Norme applicabili al referendum consultivo.

     1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I della presente legge.

     2. Non si applica al referendum consultivo la sospensione di cui all'art. 9.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 26. Spese per lo svolgimento del referendum.

     1. Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione.

     2. Le spese per l'autenticazione del numero prescritto di firme, liquidate nella misura stabilita per i diritti dovuti ai segretari comunali per tale funzione, sono rimborsate ai promotori che ne fanno richiesta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

     3. Le spese per gli adempimenti di spettanza dei comuni, comprese le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e a questi rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla richiesta.

     4. La Regione può anticipare ai comuni un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese di cui al comma 3.

     5. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione delle spese sono adottati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 27. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non previsto nella presente legge ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si fa riferimento alla normativa statale in quanto applicabile.

 

     Art. 28. Imputazione della spesa.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto nell'esistente cap. 880 del bilancio regionale 1997.

 

     Art. 29. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 23 aprile 1974, n. 27.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 31 luglio 2007, n. 27.

[3] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 31 luglio 2007, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 31 luglio 2007, n. 27.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 31 luglio 2007, n. 27.

[6] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 31 luglio 2007, n. 27.

[7] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 31 luglio 2007, n. 27.

[8] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 31 luglio 2007, n. 27.