§ 1.5.12 - L.R. 28 luglio 2004, n. 16.
Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello statuto regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:28/07/2004
Numero:16

§ 1.5.12 - L.R. 28 luglio 2004, n. 16. [1]

Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello statuto regionale.

(B.U. 4 agosto 2004, n. 32 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulla approvazione o modifica dello statuto della Regione Umbria.

 

Art. 2. (Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum).

     1. Il testo della legge di approvazione o di modifica dello statuto è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione da parte del Consiglio, adottata ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria senza formula di promulgazione e senza numerazione, con l’intestazione: «Testo di legge di approvazione (o di modifica) statutaria deliberato a norma dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione».

     3. Dopo il testo della legge è inserito l’avvertimento che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un numero di Consiglieri pari a un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione e della presente legge.

     4. Con l’avvertimento di cui al comma 3 è specificato il numero degli elettori, calcolato sulla base delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale, e dei consiglieri regionali che possono richiedere il referendum.

     5. In allegato alla pubblicazione è pubblicato il fac simile del modulo da utilizzare, a pena di nullità, per la richiesta di referendum di cui all’articolo 5 e per la raccolta delle firme di cui all’articolo 8.

 

Art. 3. (Questione di legittimità costituzionale).

     1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e comunicazione agli eventuali promotori del referendum di cui agli articoli 7 e 11.

     2. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 3, è sospeso e, sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

     3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 3, riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall’ultima operazione compiuta.

     4. Nel caso in cui la legge statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla legge oggetto della sentenza perdono efficacia.

 

Art. 4. (Promulgazione in caso di scadenza dei termini).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, senza che il Governo abbia promosso ricorso di legittimità costituzionale, ovvero sia stata avanzata richiesta di referendum, promulga la legge di approvazione o di modifica dello statuto e ordina che venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

     2. La promulgazione avviene con la seguente formula:

«Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione;

il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte Costituzionale;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge»:

(testo della legge).

 

Art. 5. (Richiesta di referendum).

     1. La richiesta di referendum della legge di approvazione o di modifica dello statuto deve contenere l’indicazione del testo della legge che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve, altresì, citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nel quale è stata pubblicata.

     2. Il quesito da sottoporre a referendum è espresso nella seguente formula: «Approvate il testo della legge regionale concernente: …(titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno …(data) e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ...(numero) del …(data)?».

 

Art. 6. (Responsabile del procedimento).

     1. Il Segretario generale del Consiglio regionale è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsti dalla presente legge non espressamente attribuiti ad altri soggetti.

     2. Il Segretario generale può assegnare ad altro dirigente la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

 

Art. 7. (Iniziativa popolare).

     1. Ai fini dell’esercizio dell’iniziativa referendaria da parte degli elettori, almeno tre di essi, in qualità di promotori, si presentano muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia, unitamente ai moduli di cui all’articolo 8, comma 1.

     2. Copia del verbale è inviata entro quarantotto ore al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, che ne cura la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

Art. 8. (Raccolta delle firme).

     1. Le firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum devono essere raccolte su moduli forniti e vidimati dal Consiglio regionale.

     2. Accanto alla firma l’elettore sottoscrittore indica per esteso il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.

     3. Le firme apposte dagli elettori sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. L’iscrizione nelle liste elettorali è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.

     4. Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell’impedimento.

 

Art. 9. (Deposito delle firme).

     1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge ai sensi dell’articolo 2, comma 2, i promotori depositano presso la Segreteria generale del Consiglio regionale la richiesta referendaria corredata dalle prescritte firme raccolte con le modalità di cui all’articolo 8 e dai certificati di cui all’articolo 8, comma 3. Il responsabile del procedimento ne dà atto, mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell’ora dell’avvenuto deposito. Copia del verbale è consegnata ai promotori.

     2. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione nonché della validità della documentazione allegata.

     3. Il responsabile del procedimento redige processo verbale anche sottoscritto dai promotori attestante il risultato delle verifiche effettuate. Il verbale è trasmesso ai promotori, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

 

Art. 10. (Indizione del referendum).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale del responsabile del procedimento attestante la regolarità della richiesta referendaria procede, con proprio decreto, alla indizione del referendum, fissandone la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto medesimo. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

     2. Qualora il verbale del responsabile del procedimento attesti la non regolarità della richiesta referendaria, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con la seguente formula: «La richiesta di referendum di iniziativa popolare avente ad oggetto la legge regionale di approvazione (o di modifica) dello statuto regionale non è stata ritenuta regolare».

 

Art. 11. (Richiesta di referendum ad iniziativa dei Consiglieri regionali).

     1. La richiesta di referendum da parte dei Consiglieri regionali, formulata ai sensi dell’articolo 5, è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio ed è presentata alla Segreteria generale del Consiglio regionale.

     2. Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell’avvenuto deposito, procedendo all’autentica delle firme dei richiedenti ed attestando che trattasi di Consiglieri regionali in carica.

     3. I Consiglieri che sottoscrivono la richiesta di referendum devono indicare all’atto del deposito uno o più incaricati a rappresentarli nelle successive fasi della procedura referendaria.

 

Art. 12. (Svolgimento del referendum).

     1. Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, comma 1, 15, 16 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22.

     2. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello allegato alla presente legge.

     3. Le schede contengono il quesito così come formulato nella richiesta di referendum in conformità all’articolo 5, cui seguono le due risposte proposte alla scelta dell’elettore «SI» - «NO».

     4. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, a pena di nullità.

     5. La scheda è nulla qualora presenti segni di riconoscimento ovvero non consenta di risalire alla volontà dell’elettore.

     6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno medesimo.

     7. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicate nel decreto di indizione del referendum.

     8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

 

Art. 13. (Proclamazione dei risultati – promulgazione o decadenza).

     1. Nel caso in cui le risposte «NO» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «SI» la legge di approvazione o di modifica statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e la legge statutaria non approvata dal referendum decade.

     2. Nel caso in cui le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’Ufficio centrale per il referendum, promulga la legge di approvazione o di modifica statutaria adottando la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ….. ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge»: (testo della legge). In calce viene adottata la seguente formula: «La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Umbria».

 

Art. 14. (Norma finanziaria).

     1. Le spese per lo svolgimento del referendum disciplinato dalla presente legge sono a carico della Regione.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le somme annualmente iscritte nella unità previsionale di base 01.1.002 denominata «Consultazioni elettorali» (cap. 875 di nuova istituzione) del bilancio regionale.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

ALLEGATO

Scheda di votazione per il referendum confermativo sullo Statuto della Regione Umbria

(Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14.