§ 6.1.305 - L.R. 25 luglio 2011, n. 32.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2010 – 2012. Assestamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:25/07/2011
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2011
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2011
Art. 3.  Debiti perenti
Art. 4.  Sostituzione dell’art. 4 della l.r. 66/2010
Art. 5.  Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 66/2010
Art. 6.  Integrazione dell’allegato A.4 della l.r. 66/2010
Art. 7.  Sostituzione dell’allegato 2 della l.r. 66/2010
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 6.1.305 - L.R. 25 luglio 2011, n. 32.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2010 – 2012. Assestamento.

(B.U. 27 luglio 2011, n. 36)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

 

Visto l’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 66 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013);

 

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2010 risulta necessario procedere all’aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, dell’avanzo di amministrazione nonché dei residui attivi e passivi;

2. Conseguentemente si procede a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio, relativamente al disavanzo dell’esercizio 2010 ed al programma pluriennale degli investimenti;

3. Risulta pertanto necessario modificare le risultanze della l.r. 66/2010;

4. La presente legge riveste carattere di urgenza;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Assestamento del bilancio

 

Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2011

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di previsione dell’anno 2011 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Bilancio di previsione annuale 2011 - Entrata” e nell’allegato B “Bilancio di previsione annuale 2011 - Spesa”.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2011 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2011

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B “Bilancio di previsione annuale 2011 - Spesa”.

 

     Art. 3. Debiti perenti

1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), lo stanziamento delle unità previsionali di base (UPB) relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, è integrato come di seguito indicato:

 

UPB 741 “Fondi – Spese correnti”……………………………+ euro 2.398.951.801,44

UPB 743 “Fondi – Spese di investimento”……… + euro 37.173.063,45

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66

(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013)

 

     Art. 4. Sostituzione dell’art. 4 della l.r. 66/2010

1. L’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013), è sostituito dal seguente:

“Art. 4 Disavanzo dell’esercizio 2011

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2011 è approvato in euro 2.141.793.528,09 comprensivo della somma di euro 1.755.849.295,16 relativa al disavanzo del rendiconto 2010.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2011 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 2.141.793.528,09 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell’allegato A.4 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013, come integrato dalla prima legge di variazione 2011 e dalla legge di assestamento 2011.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2011. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2012, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2013, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 66/2010

1. L’articolo 5 della l.r. 66/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 Intervento per il programma pluriennale degli investimenti

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2011 – 2013 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 204.633.595,14, di cui euro 182.383.925,14 nel 2011 ed euro 22.249.670,00 nel 2012, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2011. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2012, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 6. Integrazione dell’allegato A.4 della l.r. 66/2010

1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2011 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla l.r. 66/2010 per l’esercizio 2011, già modificato con la prima legge di variazione 2011, è ulteriormente integrato dagli allegati C/1 “Integrazione al prospetto dell’indebitamento autorizzato a copertura del disavanzo di cui all’allegato A.4 della Legge di Bilancio per l’anno 2011”, e C/2. “Integrazione al prospetto dell’indebitamento autorizzato a copertura del Programma pluriennale degli investimenti di cui all’allegato A.4 della Legge di Bilancio per l’anno 2011”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’allegato 2 della l.r. 66/2010

1. L’allegato 2 della l.r. 66/2010, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall’allegato D “Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario”.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.