Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 05/04/2006 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento del TITOLO III bis nella l.r. 70/2005. |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 70/2005. |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 40 ter nella l.r. 70/2005. |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 46 bis nella l.r. 70/2005. |
§ 6.1.254 – L.R. 5 aprile 2006, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006).
(B.U. 14 aprile 2006, n. 12).
Art. 1. Inserimento del TITOLO III bis nella
1. Dopo il TITOLO III della
“TITOLO III bis
Disposizioni in materia di programmazione regionale”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 40 bis nella
1. Dopo l’articolo 40 della
“Art. 40 bis. Proroga di alcuni strumenti della programmazione regionale di settore.
1. I sottoindicati strumenti della programmazione regionale di settore venuti a scadenza nell’anno 2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006, salvo l’acquisto di efficacia prima di tale termine dei nuovi piani:
a) piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato - anni 2001/2005 – approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 279, ai sensi dell’articolo 6 della
b) piano di indirizzo generale integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro per il periodo 2003/2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2003, n. 137, ai sensi dell’articolo 31 della
c) piano regionale degli interventi in favore dei toscani all’estero anni 2000-2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 281, ai sensi dell’articolo 6 della
d) piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 1, ai sensi dell’articolo 2 della
e) piano faunistico venatorio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 13 luglio 2001, n. 144, ai sensi dell’articolo 9 della
Art. 3. Inserimento dell’articolo 40 ter nella
1. Dopo l’articolo 40 bis della
“Art. 40 ter. Disposizioni di carattere finanziario.
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 40 bis, ammontante complessivamente ad euro 68.729.265,86, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2006:
a) UPB 122 “Cooperazione internazionale, promozione della cultura di pace - spese correnti”, per euro 3.444.564,00;
b) UPB 611 “Sistema formativo professionale – spese correnti”, per euro 1.382.755,47; UPB 612 “Lavoro - spese correnti”, per euro 1.895.037,00; UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione - spese correnti”, per euro 54.657.728,19; UPB 614 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione - spese di investimento”, per euro 3.300.000,00;
c) UPB 121 “Interventi per i toscani all’estero – spese correnti”, per euro 733.628,36;
d) UPB 413 “Energia - spese di investimento”, per euro 2.200.000,00; UPB 414 “Energia - spese correnti”, per euro 37.352,84;
e) UPB 551 “Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - spese correnti”, per euro 1.078.200,00.”.
Art. 4. Inserimento dell’articolo 46 bis nella
1. Dopo l’articolo 46 della
“Art. 46 bis. Rimborso dell’anticipazione regionale erogata al Comune di Greve in Chianti per la realizzazione dell’impianto di gassificazione in località Testi.
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della