Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 01/02/2006 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Interventi di razionalizzazione della spesa regionale. |
Art. 2. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa degli organismi ed enti dipendenti. |
Art. 2 bis. Direttive della Giunta regionale. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 6.1.252 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 3. [1]
Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
(B.U. 6 febbraio 2006, n. 3).
Art. 1. Interventi di razionalizzazione della spesa regionale.
1. Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, comma 139, della
a) la spesa annua per il personale in servizio a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, a quella calcolata su base annua per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 2005 e per le collaborazioni coordinate e continuative in essere alla medesima data con esclusione dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi e degli aumenti degli oneri conseguenti all’applicazione di leggi nazionali [2];
b) la spesa annua relativa alla formazione del personale per ciascuno degli anni compresi nel triennio sia ridotta in misura non inferiore al 5 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2004;
c) la spesa annua per studi, incarichi professionali e di consulenza comunque conferiti dalla Giunta regionale ai sensi della
1 bis. Rientrano nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettere a) e c), anche gli incarichi e le collaborazioni coordinate e continuative conferite ai sensi dell’articolo 32 del
2. Il complesso della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 198, della
3. La spesa determinata ai sensi del comma 2 che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall’articolo 1, comma 198, della
4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali sottoscritto in data 24 novembre 2005 ai fini dell’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall’articolo 1, commi 93 e 98, della
Art. 2. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa degli organismi ed enti dipendenti.
1. Gli organismi e gli enti dipendenti della Regione di cui agli articoli 47 e 50 dello Statuto sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Agli effetti di cui al comma 1 il complesso della spesa corrente di cui all’articolo 1, comma 139, della
3. Non sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 gli organismi e gli enti dipendenti che attestano, con specifico provvedimento del competente organo approvato dal collegio dei revisori entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il rispetto del limite fissato dall’articolo 1, comma 198, della
4. Il complesso della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 198, della
5. Ai fini del contenimento della spesa regionale, l’utile di esercizio conseguito dagli organismi ed enti dipendenti negli anni 2005 e 2006 è valutato ai fini della quantificazione del trasferimento regionale per spese di funzionamento relativo all’esercizio in cui l’utile è accertato; nel caso degli enti soggetti a contabilità finanziaria è preso a riferimento l’avanzo di amministrazione.
Art. 2 bis. Direttive della Giunta regionale. [4]
1. A decorrere dall’anno 2007 la Giunta regionale impartisce direttive specifiche volte ad assicurare la coerenza delle misure regionali di razionalizzazione della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla legge finanziaria statale in relazione ad ogni singolo esercizio.
2. Le direttive di cui al comma 1 determinano gli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di equilibrio finanziario che la Regione e gli organismi ed enti dipendenti sono tenuti a conseguire nel corso dell’esercizio.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
[1] Legge abrogata dall'art. 6 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 9 della
[3] Comma inserito dall’art. 4 della
[4] Articolo inserito dall'art. 10 della