§ 6.1.231 – L.R. 12 luglio 2004, n. 36.
Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Assestamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:12/07/2004
Numero:36

§ 6.1.231 – L.R. 12 luglio 2004, n. 36.

Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Assestamento.

(B.U. 21 luglio 2004, n. 26 – S.S. n. 139).

 

Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2004.

     1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione dell’anno 2004 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2004 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

(Omissis)

 

Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2004.

     1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B.

 

Art. 3. Fondi speciali.

     1. Nell’elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali, costituente allegato 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 59 (Bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), sono apportate le seguenti modifiche:

 

Fondi in aumento

UPB 741 “FONDI – SPESE CORRENTI”

- adeguamento del fondo speciale per la legge sulla pesca e acquicoltura euro 516.840,00

- iniziative per fronteggiare i danni conseguenti alla BSE euro 420.330,90

UPB 743 “FONDI - SPESE DI INVESTIMENTO”

- adeguamento del fondo speciale per la legge sulla pesca e acquicoltura euro 1.291.120,00

 

Art. 4. Disavanzo dell’esercizio 2004.

     1. L’articolo 4 della l.r. 59/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Disavanzo dell’esercizio 2004.

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2004 è approvato in euro 415.662.124,76, comprensivo della somma di euro 83.812.000,00 per l’acquisto degli immobili sede di uffici regionali di cui alla legge regionale 22 marzo 2004, n. 18 (Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006) e della somma di euro 237.948.018,20 relativa al disavanzo del rendiconto 2003.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2004 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 415.662.124,76 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4.

3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 3,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2005.

4. Gli oneri di preammortamento relativi all’esercizio 2004 trovano copertura finanziaria nell’apposito stanziamento del bilancio annuale dell’esercizio 2004 alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti”. Gli oneri annui di ammortamento relativi agli esercizi 2005 e 2006, determinati in euro 20.550.000,00 per ciascuno dei due esercizi, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

5. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2006, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2006, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”

 

Art. 5. Intervento per il programma pluriennale degli investimenti.

     1. A seguito delle modifiche introdotte al programma pluriennale degli investimenti dal rendiconto dell’esercizio 2003 e dall’articolo 6 della legge regionale 19 aprile 2004, n. 22 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Prima variazione), l’articolo 5 della l.r. 59/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Intervento per il programma pluriennale degli investimenti.

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2004-2006 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 968.779.905,93, di cui euro 235.519.883,06 nel 2004, euro 402.537.314,77 nel 2005 ed euro 330.722.708,10 nel 2006, per l’attuazione del Programma pluriennale degli investimenti approvato con il Documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 3,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di contrazione.

3. Gli oneri di preammortamento relativi all’esercizio 2004 trovano copertura finanziaria nell’apposito stanziamento del bilancio annuale dell’esercizio 2004 alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti”. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2005 e 2006, determinati rispettivamente in euro 11.674.333,01 per il 2005 ed euro 31.627.445,24 per il 2006, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

4. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2006, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2006, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”

 

Art. 6. Allegato al bilancio. Indebitamento.

     1. Nel prospetto delle operazioni di indebitamento già autorizzate dalla l.r. 59/2003 ed indicati nell’allegato A.4 al bilancio di previsione 2004 sono apportate le modifiche di cui agli allegati C1 e C2.

 

Art. 7. Debiti perenti.

     1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è adeguato lo stanziamento delle UPB relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, come di seguito specificato:

 

UPB 741 “Fondi – Spese Correnti”

+ euro 18.527.577,91

UPB 743 “Fondi – Spese d’Investimento”

- euro 12.670.374,42

 

 

Art. 8. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006.

     1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006 sono apportate le variazioni indicate negli allegati D e E.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

(Omissis)

 

 

ALLEGATI A) B) C) D) E)

(Omissis)