Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 15/02/1967 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprietà secondo le modalità del decreto [...] |
§ 38.7.1l - Legge 15 febbraio 1967, n. 42. [1]
Norme modificative ed aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
(G.U. 28 febbraio 1967, n. 53)
L'articolo 1, punto 3), del
"3) Gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, numero 2521; 3 dicembre 1957, n. 1215 e 30 giugno 1959, n. 477".
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprietà secondo le modalità del
La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
[1] Abrogata dall'art. 24 del