§ 38.7.13 - L. 15 febbraio 1963, n. 133.
Trasformazione dell'U.N.R.R.A. - Casas in «Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.)».


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:15/02/1963
Numero:133


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato U.N.R.R.A. - Casas - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1946 e successive [...]
Art. 2.      Le attività patrimoniali e le obbligazioni del Comitato U.N.R.R.A. - Casas sono trasferite, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia [...]
Art. 3.      L'Istituto esplica la sua attività nel campo della edilizia sociale.
Art. 4.      Sono organi dell'Istituto:
Art. 5.      Si applicano all'Istituto le norme attualmente in vigore per l'U.N.R.R.A. - Casas, nonché le facoltà e le esenzioni stabilite per legge a favore degli enti ed istituti che si occupano [...]
Art. 6.      Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le unità immobiliari passate in amministrazione dall'U.N.R.R.A. - Casas all'I.S.E.S., non richieste a riscatto dagli assegnatari a [...]
Art. 7.      E' assegnato all'Istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi.
Art. 8.      L'ordinamento del personale dell'Istituto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Consiglio stesso.
Art. 9.      Nella prima applicazione della legge l'Istituto si avvarrà del personale dell'A.A.I. comunque in servizio alla data del 26 settembre 1962 presso l'U.N.R.R.A. - Casas, in posizione di comando, [...]
Art. 10.      La somma di lire 2 miliardi di cui all'articolo 7 sarà corrisposta all'Istituto in ragione di 500 milioni sull'esercizio finanziario 1962-63 e di 1.500 milioni sull'esercizio finanziario 1963-64.
Art. 11.      Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.


§ 38.7.13 - L. 15 febbraio 1963, n. 133. [1]

Trasformazione dell'U.N.R.R.A. - Casas in «Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.)».

(G.U. 2 marzo 1963, n. 59).

 

Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato U.N.R.R.A. - Casas - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1946 e successive modificazioni - è soppresso ed è istituito l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.).

     L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma, ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 2.

     Le attività patrimoniali e le obbligazioni del Comitato U.N.R.R.A. - Casas sono trasferite, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale, il quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali del predetto Comitato U.N.R.R.A. - Casas.

 

     Art. 3.

     L'Istituto esplica la sua attività nel campo della edilizia sociale.

     L'Istituto opera anche a favore dello sviluppo organico delle comunità mediante propria attività di studio, sperimentazione e programmazione tecnico-sociale e può assumere la realizzazione dei relativi programmi edilizi, di iniziativa statale o di enti pubblici.

     Gli Enti locali, nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale e di opere pubbliche, possono avvalersi della organizzazione tecnica e assistenziale dell'Ente.

     L'Istituto adempie inoltre i seguenti compiti:

     1) completamento della ricostruzione edilizia a norma della legge 11 febbraio 1958, n. 83;

     2) interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità.

 

     Art. 4.

     Sono organi dell'Istituto:

     1) il presidente che ne ha la legale rappresentanza;

     2) il Consiglio di amministrazione, composto, oltre che dal presidente, da:

     un esperto designato dal Ministro per l'interno;

     un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     tre esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici;

     un esperto designato dal Ministro per la sanità;

     un esperto designato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

     un esperto designato dal presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

     due rappresentanti eletti dal personale;

     un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra designato dalla medesima;

     un esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

     un esperto designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

     un componente designato dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

     un componente designato dall'Unione delle province d'Italia.

     Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una Giunta esecutiva composta, oltre che dal presidente dell'Istituto da non più di quattro consiglieri;

     3) il Collegio dei revisori, composto da un presidente e da due membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro per il tesoro.

     Il presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici e durano in carica quattro anni.

     Il direttore generale è nominato dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 5.

     Si applicano all'Istituto le norme attualmente in vigore per l'U.N.R.R.A. - Casas, nonché le facoltà e le esenzioni stabilite per legge a favore degli enti ed istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata.

     Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonché la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono autorizzati a concedere mutui ed a scontare annualità di contributi statali in relazione ai programmi edilizi demandati dall'Istituto.

     L'Istituto si avvale del patrocinio legale dell'Avvocatura generale dello Stato.

 

     Art. 6.

     Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le unità immobiliari passate in amministrazione dall'U.N.R.R.A. - Casas all'I.S.E.S., non richieste a riscatto dagli assegnatari a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, saranno trasferite in amministrazione agli I.A.C.P. competenti per territorio, se di proprietà dello Stato o di Enti pubblici, e agli Enti locali, se di proprietà dei medesimi.

 

     Art. 7.

     E' assegnato all'Istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi.

     Con leggi di bilancio o con leggi speciali potranno essere concessi contributi all'I.S.E.S. da parte delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti pubblici che si avvalgano della sua attività.

     L'Istituto è autorizzato inoltre ad utilizzare il fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per provvedere ai fini della predetta legge. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto, potrà avvalersi, senza pregiudizio dei fini di cui alla citata legge 11 febbraio 1958, n. 83, del fondo di rotazione stesso per provvedere agli altri scopi di cui all'art. 3 della presente legge.

     La restituzione di detto fondo di rotazione avrà inizio a partire dall'esercizio finanziario 1978-79.

 

     Art. 8.

     L'ordinamento del personale dell'Istituto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Consiglio stesso.

     Il personale del Comitato U.N.R.R.A. - Casas, in servizio al 16 gennaio 1963, viene trasferito alle dipendenze dell'Istituto e ad esso saranno attribuiti l'anzianità, il trattamento economico e la qualifica corrispondenti a quelli posseduti presso il Comitato U.N.R.R.A. - Casas.

     L'Istituto dovrà provvedere, per il personale trasferito, alla ricongiunzione dei servizi resi presso il Comitato U.N.R.R.A - Casas con quelli resi presso l'Istituto anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e superstiti. La ricongiunzione di tali servizi è effettuata anche ai fini delle indennità di anzianità da corrispondersi al personale trasferito all'Istituto all'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego. Tale indennità è per intero a carico dell'Istituto con diritto, per questo ultimo, al rimborso da parte dell'E.N.P.A.S. dell'indennità di buonuscita eventualmente maturata dagli interessati a carico di detto ente.

     Al personale di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, che non intenda essere trasferito nell'organico dell'Istituto, secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo, è data facoltà di inoltrare domanda, entro 180 giorni dalla avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di amministrazione, per ottenere il trasferimento nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato secondo le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

     L'Istituto, d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza, può avvalersi di personale statale in posizione di comando e parimenti il personale dell'Istituto può essere comandato presso Amministrazioni statali.

 

     Art. 9.

     Nella prima applicazione della legge l'Istituto si avvarrà del personale dell'A.A.I. comunque in servizio alla data del 26 settembre 1962 presso l'U.N.R.R.A. - Casas, in posizione di comando, fino a non oltre 180 giorni dall'avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di amministrazione.

     Allo scadere di tale periodo di comando è data facoltà al personale di cui sopra di essere trasferito alle dipendenze dell'Istituto con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8.

 

     Art. 10.

     La somma di lire 2 miliardi di cui all'articolo 7 sarà corrisposta all'Istituto in ragione di 500 milioni sull'esercizio finanziario 1962-63 e di 1.500 milioni sull'esercizio finanziario 1963-64.

     All'onere di 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà per lire 100 milioni, con una corrispondente aliquota del gettito derivante dalle variazioni della scala delle aliquote della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 209; e, per 400 milioni, con i proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero che affluiranno, fino all'importo di lire 400 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati per essere versati allo stato di previsione della entrata, a parziale copertura degli oneri recati dalla presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

     All'onere di 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvederà con l'iscrivere tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

     Art. 11.

     Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.