§ 38.7.7 - L. 26 luglio 1956, n. 824.
Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:26/07/1956
Numero:824


Sommario
Art. 1.      E' assegnata la somma di un miliardo di lire al «Fondo per l'incremento edilizio», costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715.
Art. 2. 
Art. 3.      Alla copertura della spesa del miliardo di lire sarà provveduto sui rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardante l'utilizzo del fondo lire per [...]


§ 38.7.7 - L. 26 luglio 1956, n. 824.

Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio.

(G.U. 7 agosto 1956, n. 197).

 

Art. 1.

     E' assegnata la somma di un miliardo di lire al «Fondo per l'incremento edilizio», costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

     La somma è versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al «Fondo per l'incremento edilizio».

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     Alla copertura della spesa del miliardo di lire sarà provveduto sui rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardante l'utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Abroga il secondo comma, art. 16, e sostituisce l'ultimo comma, art. 17, della L. 10 agosto 1950, n. 715, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa L. 715/50.