Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 28/07/1950 |
Numero: | 722 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad utilizzare dal conto speciale (Fondo lire 1948-49) previsto dall'Accordo di cooperazione economica approvato con legge 4 [...] |
Art. 2. La concessione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 verrà effettuata, per conto del Tesoro dall'Istituto Mobiliare Italiano, anche in deroga alle norme di legge [...] |
Art. 3. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del [...] |
Art. 4. Ai finanziamenti ed alle operazioni ad essi connesse previsti dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli art. 6, 7, 9 (comma [...] |
Art. 5. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, le convenzioni che saranno [...] |
Art. 6. Ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi, sono estese le disposizioni [...] |
Art. 7. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le varianti occorrenti per l'attuazione della presente legge |
§ 55.1.8 - Legge 28 luglio 1950, n. 722. [1]
Utilizzo del Fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.
(G.U. 16 settembre 1950, n. 213)
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad utilizzare dal conto speciale (Fondo lire 1948-49) previsto dall'Accordo di cooperazione economica approvato con
La concessione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 verrà effettuata, per conto del Tesoro dall'Istituto Mobiliare Italiano, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano.
I finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della
Il Comitato stesso esprimerà anche il proprio parere sulle modalità di esecuzione e sulle condizioni dei finanziamenti, sulla loro durata e sulla misura degli interessi, che non potrà superare il 5,50% annuo comprese spese e provvigioni.
Ai finanziamenti ed alle operazioni ad essi connesse previsti dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli art. 6, 7, 9 (comma primo e secondo) ed 11 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, le convenzioni che saranno stipulate fra l'Istituto Mobiliare Italiano ed il Tesoro dello Stato per regolare i rapporti dipendenti dalla applicazione della presente legge.
Ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi, sono estese le disposizioni dell'art. 6 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le varianti occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 1 del