§ 38.4.1h - Legge 21 aprile 1962, n. 195.
Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:21/04/1962
Numero:195


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1963, ai sensi del testo [...]
Art. 2.      Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori [...]


§ 38.4.1h - Legge 21 aprile 1962, n. 195. [1]

Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.

(G.U. 5 maggio 1962, n. 115).

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1963, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, contributi in annualità agli enti, cooperative e società, previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari entro il limite di impegno di tre miliardi di lire.

 

          Art. 2.

     Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire tre miliardi annui a partire dall'esercizio 1963-64 e fino all'esercizio 1997-98.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.