§ 38.4.1d - Legge 20 dicembre 1960, n. 1611.
Modificazione del terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:20/12/1960
Numero:1611


Sommario
Art. unico.      Il terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente


§ 38.4.1d - Legge 20 dicembre 1960, n. 1611. [1]

Modificazione del terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

(G.U. 5 gennaio 1961, n. 4).

 

 

     Art. unico.

     Il terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente:

     "I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

     I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.