§ 38.4.1a - Legge 30 luglio 1959, n. 615.
Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:30/07/1959
Numero:615


Sommario
Art. unico.      Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, è sostituito dal seguente:


§ 38.4.1a - Legge 30 luglio 1959, n. 615. [1]

Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.

(G.U. 14 agosto 1959, n. 195).

 

     Art. unico.

     Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, è sostituito dal seguente:

     "In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.