Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 30/07/1959 |
Numero: | 615 |
Sommario |
Art. unico. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, è sostituito dal seguente: |
§ 38.4.1a - Legge 30 luglio 1959, n. 615. [1]
Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.
(G.U. 14 agosto 1959, n. 195).
Il terzo comma dell'articolo unico della
"In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma".
[1] Abrogata dall'art. 24 del