§ 37.1.9A - Legge 14 dicembre 1976, n. 847.
Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'art. 3 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:14/12/1976
Numero:847


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 2.      Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1978, e con la procedura di cui al secondo comma del precedente articolo, il Governo è inoltre autorizzato ad emanare, mediante uno o più decreti aventi [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di [...]


§ 37.1.9A - Legge 14 dicembre 1976, n. 847. [1]

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, e delega al Governo ad apportare modifiche integrative e correttive al testo unico in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

(G.U. 23 dicembre 1976, n. 341)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1978.

     Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le disposizioni richiamate nell'art. 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

 

          Art. 2.

     Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1978, e con la procedura di cui al secondo comma del precedente articolo, il Governo è inoltre autorizzato ad emanare, mediante uno o più decreti aventi valore di legge, norme integrative e correttive di quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

     Tali norme dovranno rispondere ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 29, nonchè alle esigenze di coordinamento di detto testo unico con le successive leggi dello Stato.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.