§ 37.1.47 – L. 19 luglio 1960, n. 764.
Modifiche alle norme sulla restituzione degli oneri doganali e sulle agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata di cui alla legge 17 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:19/07/1960
Numero:764


Sommario
Art. 1.      Per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, si applicano le disposizioni stabilite nei successivi articoli
Art. 2.      La restituzione del dazio e degli altri oneri doganali si effettua in base ai criteri e con le aliquote di seguito indicate
Art. 3.      Le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano mediante la restituzione all'esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, in base ai [...]
Art. 4.      Quando nei lavori di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi, vengono impiegati materiali e prodotti esteri, [...]
Art. 5.      Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, che siano impiegati direttamente dal proprietario o [...]
Art. 6.      L'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 522, è modificato come segue
Art. 7.      Le disposizioni previste in materia di imposta generale sull'entrata dai precedenti articoli 3 e 4, si applicano anche alle navi di nuova costruzione che avevano diritto [...]


§ 37.1.47 – L. 19 luglio 1960, n. 764. [1]

Modifiche alle norme sulla restituzione degli oneri doganali e sulle agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(G.U. 4 agosto 1960, n. 190).

 

     Art. 1.

     Per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, si applicano le disposizioni stabilite nei successivi articoli.

 

          Art. 2.

     La restituzione del dazio e degli altri oneri doganali si effettua in base ai criteri e con le aliquote di seguito indicate:

 

a) navi da guerra estere

L.

35

il Kg.

b) navi mercantili, a scafo metallico, per la navigazione marittima

"

23

c) altre navi e galleggianti, a scafo metallico, per la navigazione marittima, previsti dall'art. 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522

"

20

"

d) materiali, nonchè motori a pistone, a scoppio, a iniezione, ecc. (motori marini), apparati a turbina ed altri macchinari impiegati nei lavori di modificazione, trasformazione e riparazione di navi e galleggianti per la navigazione marittima con le limitazioni previste dall'art. 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522

"

23

"

e) materiali ed oggetti di dotazione, di ricambio e di arredamento di navi e galleggianti per la navigazione marittima, in esercizio

"

21

"

f) nuovi apparati motori ed altri macchinari installati su navi e galleggianti di nuova costruzione, con scafo in legno, per la navigazione marittima

"

22

"

 

     La restituzione di cui al comma precedente è commisurata:

     1) per le navi di nuova costruzione, al peso della nave completa, scarica, ed asciutta, esclusa la zavorra fissa;

     2) per i materiali ed i macchinari di cui alle lettere d) e f), al peso dei materiali e macchinari effettivamente installati a bordo;

     3) per i materiali e gli oggetti di cui alla lettera e), al peso dei materiali ed oggetti imbarcati.

 

          Art. 3.

     Le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano mediante la restituzione all'esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, in base ai criteri e con le aliquote di seguito indicate:

     a) navi complete di nuova costruzione - L. 5 per cento, da liquidarsi a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'importo addebitato al committente o all'acquirente della nave;

     b) modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi in esercizio - L. 3 per cento, da liquidarsi a favore dell'assuntore dei lavori, sull'importo addebitato al committente.

     Nei lavori eseguiti dal cantiere navale, o altro imprenditore, per conto di terzi, concorrono a costituire il valore sul quale vanno liquidate, a favore dell'assuntore, le aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, i materiali impiegati dall'assuntore medesimo che siano di proprietà del committente.

     Le aliquote di restituzione stabilite nel primo comma assorbono ogni altra agevolazione in materia di imposta generale sull'entrata, derivante dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

     Per i nuovi apparati motori di produzione nazionale, destinati a lavori di cui alla lettera b) del presente articolo, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma del successivo art. 5.

 

          Art. 4.

     Quando nei lavori di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi, vengono impiegati materiali e prodotti esteri, compresi quelli siderurgici provenienti da Stati non appartenenti alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'ammontare delle somme da restituire, viene determinato come segue:

     a) per il dazio e per gli altri oneri doganali, dal peso della nave completa, scarica ed asciutta o da quello dei materiali incorporati, si detrae il peso dei materiali esteri effettivamente impiegati, ammessi alla esenzione daziaria ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522;

     b) per l'imposta generale sull'entrata, dall'ammontare delle somme da restituire si detrae quello relativo all'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed all'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, gravanti sui materiali esteri, effettivamente impiegati ammessi all'esenzione ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

     Gli stessi criteri vengono seguiti per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio, nonchè per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, ottenuti, in tutto o in parte, con impiego di materiale estero.

 

          Art. 5.

     Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o altro imprenditore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762, e 31 luglio 1954, n. 570.

     Per i materiali ed i prodotti contemplati dal precedente comma che siano destinati a navi estere, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.

 

          Art. 6.

     L'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 522, è modificato come segue:

     (Omissis) [2].

 

          Art. 7.

     Le disposizioni previste in materia di imposta generale sull'entrata dai precedenti articoli 3 e 4, si applicano anche alle navi di nuova costruzione che avevano diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione per effetto dei decreti emanati dal Ministro per le finanze in base alla facoltà prevista dall'art. 21, penultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, che siano state consegnate dopo il 20 agosto 1954, nonchè alle navi di nuova costruzione già ammesse a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora effettuato il pagamento definitivo delle somme spettanti a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata.

     Ai fini del precedente comma, l'imposta generale sull'entrata eventualmente non assolta per l'acquisto o l'importazione delle materie e dei prodotti impiegati nei lavori stessi, deve essere detratta dall'ammontare della restituzione.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma modificato dall'art. 1 della L. 31 marzo 1961, n. 301.