§ 37.1.b - Legge 7 dicembre 1952, n. 1846.
Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:07/12/1952
Numero:1846


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, è prorogata a [...]
Art. 2.      Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, chiamata ad esprimere pareri sui criteri di sospensione o di graduale applicazione della tariffa doganale e [...]
Art. 3.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952 - 53 e 1953 - 54


§ 37.1.b - Legge 7 dicembre 1952, n. 1846. [1]

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993.

(G.U. 7 dicembre 1952, n. 284)

 

 

     Art. 1.

     L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, è prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

     Le sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono andare oltre il 14 luglio 1955 e, fino alla stessa data, possono essere prorogate quelle autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, chiamata ad esprimere pareri sui criteri di sospensione o di graduale applicazione della tariffa doganale e in materia di trattative tariffarie, restano quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993.

     Il secondo comma dell'art. 4 della legge predetta è sostituito dal seguente:

     "A capo della segreteria tecnica della Commissione parlamentare è chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, di grado non superiore al 5°, da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia".

     Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dello stesso art. 4 della legge medesima.

 

          Art. 3.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952 - 53 e 1953 - 54.

     All'onere relativo all'esercizio 1952 - 53 sarà fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente "acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc.".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.