§ 6.1.51 - L.R. 2 dicembre 1994, n. 92.
Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:02/12/1994
Numero:92


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica.
Art. 2.  Sostituzione del 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 «Istituzione tributi propri della Regione».


§ 6.1.51 - L.R. 2 dicembre 1994, n. 92. [1]

Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica.

(B.U. 9 dicembre 1994, n. 81).

 

Art. 1. Istituzione dell'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10% dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'articolo 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche».

     2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta solo se di importo superiore a L. 10.000 ed è versata alla Regione dal Concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria Regionale [2].

     3. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio per l'anno 1994, il seguente capitolo:

     Capitolo 24955 - Proventi derivanti dalla addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica (art. 18 legge 5-1-1994, n. 36; L.R. 2 dicembre 1994, n. 92) P.m.

 

     Art. 2. Sostituzione del 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 «Istituzione tributi propri della Regione».

     1. Il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 è modificato dal seguente:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 14 aprile 1995, n. 61.