Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 02/12/1994 |
Numero: | 92 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione dell'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica. |
Art. 2. Sostituzione del 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 «Istituzione tributi propri della Regione». |
§ 6.1.51 - L.R. 2 dicembre 1994, n. 92. [1]
Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica.
(B.U. 9 dicembre 1994, n. 81).
Art. 1. Istituzione dell'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10% dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'articolo 18, comma 1, della
2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta solo se di importo superiore a L. 10.000 ed è versata alla Regione dal Concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria Regionale [2].
3. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio per l'anno 1994, il seguente capitolo:
Capitolo 24955 - Proventi derivanti dalla addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica (art. 18
Art. 2. Sostituzione del 2° comma dell'art. 1 della
1. Il secondo comma dell'art. 1 della
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 18 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della