§ 5.5.88 - D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n. 65/R.
Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:16/12/2008
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  - Comprensorio
Art. 3.  Organi di gestione
Art. 4.  Commissione di coordinamento
Art. 5.  Commissione tecnica
Art. 6.  Strumenti di gestione delle popolazioni
Art. 7.  Piano poliennale di gestione
Art. 8.  Programma annuale operativo
Art. 9.  Organizzazione del prelievo
Art. 10.  Distribuzione dei prelievi nelle aziende faunistico-venatorie
Art. 11.  Modalità di prelievo
Art. 12.  Abrogazioni


§ 5.5.88 - D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n. 65/R. [1]

Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico.

(B.U. 19 dicembre 2008, n. 44)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l' articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

Visti gli articoli 34 e 42 , comma 2, e 66 , comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Visto il regolamento regionale approvato con proprio Decreto 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti regionali in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e successive modificazioni;

Visto il regolamento regionale 15 novembre 2000, n. 8 “Regolamento per la gestione faunistico- venatoria della popolazione di cervo dell’Appennino Tosco Emiliano” che prevede analitiche modalità gestionali per la “popolazione di cervo originata dalla reintroduzioni effettuate nell’attuale Riserva Naturale dell’Acquerino e comunque nella porzione appenninica ricadente nelle province di Bologna, Pistoia, Prato e Firenze nella quale risulti accertata la presenza della specie (Area Cervo Appennino tosco-emiliano A.C.A.T.E.)”;

Ritenuto opportuno abrogare il suddetto regolamento dato che la situazione attuale non corrisponde più a quella esistente al momento della sua approvazione in quanto oggi esistono ulteriori popolazioni di cervo da gestire a livello regionale e interregionale;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 ottobre 2008, n. 2 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell’acquisizione del parere previsto dall’art. 42, comma 2, dello Statuto;

Dato atto del parere espresso dalla 2^ Commissione consiliare, riunita nella seduta del 19 novembre 2008;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 13 novembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2008, n. 1050, che approva il Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni d cervo appenninico;

 

EMANA

il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Finalità

1. La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in  termini di struttura demografica.

2. La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni, nonostante le suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato.

 

     Art. 2. - Comprensorio

1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente.

2. I confini dei comprensori sono definiti su indicazione della commissione tecnica di cui all’articolo 5.

3. I comprensori sono suddivisi in distretti di gestione che rappresentano la base minima territoriale per una razionale attività gestionale compreso il prelievo.

 

     Art. 3. Organi di gestione

1. Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione di coordinamento e una commissione tecnica.

 

     Art. 4. Commissione di coordinamento

1. La commissione di coordinamento viene nominata dalla Regione con provvedimento del dirigente responsabile del settore competente in materia. Nella commissione di coordinamento sono rappresentate le regioni, le province interessate territorialmente, gli enti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel territorio, gli ambiti territoriale di caccia (ATC) interessati territorialmente e l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. La commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e può richiedere, ove e quando ne ravvisi la necessità, la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La commissione inoltre può chiedere alle organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all’interazione con le attività agricole.

3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti:

a) fornire alla commissione tecnica gli indirizzi per la predisposizione del piano poliennale di gestione e del programma annuale operativo, tenuto conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e provinciali;

b) adottare il piano poliennale di gestione che viene recepito dalle province nel proprio piano faunistico-venatorio provinciale.

 

     Art. 5. Commissione tecnica

1. La commissione tecnica è composta da un tecnico faunistico di comprovata esperienza nella gestione del cervo nominato da  ciascuna delle province ricadenti nel comprensorio di gestione, sentiti gli ATC, e da un rappresentante dell’ISPRA. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l’ente di gestione può nominare un proprio tecnico.

2. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all’elaborazione dei dati.

3. La commissione tecnica ha il compito di:

a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione;

b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato dalle province;

c) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;

d) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;

e) consegnare alla commissione di coordinamento una relazione annuale sull’attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle problematiche riscontrate.

 

     Art. 6. Strumenti di gestione delle popolazioni

1. Gli strumenti di gestione delle popolazioni di cervo appenninico sono il piano poliennale di gestione e il programma annuale operativo.

2. Il piano poliennale di gestione è lo strumento di programmazione per la gestione faunistico-venatoria nell’ambito di ciascun comprensorio.

3. Il programma annuale operativo è lo strumento che indica le  attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano poliennale di gestione.

 

     Art. 7. Piano poliennale di gestione

1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un piano poliennale di gestione.

2. Nel piano poliennale di gestione sono definiti:

a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;

b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;

c) l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria nel comprensorio tenuto conto dei regolamenti provinciali.

 

     Art. 8. Programma annuale operativo

1. La commissione tecnica, sulla base dei contenuti del piano poliennale di gestione e della relazione annuale relativa all’attività svolta, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e delle problematiche riscontrate, propone il programma annuale operativo alla commissione di coordinamento che ne valuta la corrispondenza al piano poliennale di gestione.

2. Il programma annuale operativo contiene:

a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento dell’areale riproduttivo e annuale della popolazione;

b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola provincia e di dimensione sub-provinciale;

c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;

d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;

e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attività antropiche ivi compresi i dati relativi agli incidenti stradali;

f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti di gestione;

g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;

h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;

i) gli eventuali interventi di cattura.

3. Nel programma annuale operativo vengono individuati, d’intesa con gli ATC, i soggetti responsabili delle attività previste nonché definiti le modalità e i tempi per la realizzazione delle attività stesse.

 

     Art. 9. Organizzazione del prelievo

1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato secondo le modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e alle operazioni ad esso collegate ed è organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.

2. Il prelievo è ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali.

3. Il prelievo è organizzato dall’ATC ed è ripartito, tenuto conto dell’unitarietà del comprensorio, tra i distretti di gestione sulla base della superficie e della consistenza numerica di cervi presente nei distretti stessi.

4. Nell’ambito di ciascuna provincia sono individuati dall’ATC punti di raccolta e controllo finalizzati agli accertamenti della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto e ai rilevamenti biometrici e sanitari. Nei punti di controllo operano rilevatori biometrici addetti al controllo dei capi abbattuti.

5. La gestione faunistico venatoria si basa sull’attività dei cacciatori di cervo abilitati da ciascuna provincia previo superamento di apposito esame svolto in forma scritta, orale e pratica. Le province garantiscono lo svolgimento di almeno una sessione d’esame all’anno e ammettono agli esami i cacciatori residenti in Toscana. Il programma di esame, le modalità di svolgimento e i criteri di selezione dei candidati sono stabiliti dalla provincia secondo le indicazioni formulate dall’ISPRA.

6. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo appenninico può iscriversi ad un solo distretto di gestione regionale.

7. Alla gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico possono partecipare anche i conduttori di cane da traccia abilitati secondo le rispettive norme regionali e provinciali.

8. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I comitati di gestione degli ATC possono prevedere un contributo commisurato alle spese di gestione ed organizzazione.

 

     Art. 10. Distribuzione dei prelievi nelle aziende faunistico-venatorie

1. L’assegnazione di una quota di capi da prelevare alle aziende faunistico-venatorie rientra nel piano di prelievo del distretto in cui ricade l’azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste per il distretto stesso come censimenti, miglioramenti ambientali, verifica dei capi abbattuti.

2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel distretto di gestione.

 

     Art. 11. Modalità di prelievo

1. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri,ovvero 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.

 

     Art. 12. Abrogazioni

1. Il regolamento 15 novembre 2000, n. 8 (Regolamento per la gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo dell’Appennino Tosco Emiliano) è abrogato.


[1] Abrogato dall'art. 116 del D.P.G.R. 26 luglio 2011, n. 33/R.