§ 5.4.47 – L.R. 7 gennaio 1994, n. 1.
Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:07/01/1994
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Competenze regionali).
Art. 3.  (Domanda di autorizzazione e progetto di massima).
Art. 4.  (Approvazione del progetto esecutivo, autorizzazione alla costruzione).
Art. 5.  (Esecuzione lavori).
Art. 6.  (Collaudo).
Art. 7.  (Esercizio e vigilanza).
Art. 8.  (Poteri di controllo regionali).
Art. 9.  (Demolizioni).
Art. 10.  (Norme transitorie).
Art. 10 bis.  (Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto).
Art. 11.  (Sanzioni).
Art. 12.  (Regolamento di attuazione).


§ 5.4.47 – L.R. 7 gennaio 1994, n. 1. [1]

Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

(B.U. 13 gennaio 1994, n. 4).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dal 4° comma dell'art. 10 della L. 18 maggio 1989, n. 183 come sostituito dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 21 ottobre 1994, n. 584, in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo [2].

     2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso inferiore ad un milione di metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale [3].

     3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.

     4. Il regolamento di cui all'art. 12 individua in quali casi le norme della presente legge non si applicano ai manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi [4].

 

     Art. 2. (Competenze regionali). [5]

     1. Le funzioni di competenza regionale di cui all'art. 1 sono esercitate dai dirigenti responsabili degli uffici del Genio Civile.

     2. Sono comunque fatte salve le procedure sulla valutazione di impatto ambientale disciplinate dalla vigente normativa statale e regionale, nonchè la relativa competenza della Giunta regionale, di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. 18 aprile 1995, n. 68.

 

     Art. 3. (Domanda di autorizzazione e progetto di massima).

     1. Per ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di ritenuta di cui all'art. 1, ovvero la modifica di sbarramenti e opere di ritenuta già esistenti che mantenga o faccia rientrare le opere stesse nella competenza regionale, la relativa domanda di autorizzazione deve essere rivolta alla Regione Toscana e presentata all'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente.

     2. La suddetta domanda deve essere corredata da un progetto di massima, redatto secondo le norme del regolamento di attuazione di cui all'art. 12, nonché, nei casi previsti dall'art. 10, comma 11, da uno studio di impatto ambientale ai fini della pronuncia di compatibilità, ambientale ai sensi dello stesso articolo, commi da 12 a 18.

     3. [6].

     4. [7].

     5. L'approvazione del progetto di massima è immediatamente comunicata, a cura dell'Ufficio del Genio Civile, al soggetto richiedente che potrà procedere alla stesura e presentazione del progetto esecutivo secondo le norme del regolamento di cui all'art. 12.

 

     Art. 4. (Approvazione del progetto esecutivo, autorizzazione alla costruzione).

     1. L'ufficio del Genio Civile, effettuata l'istruttoria del progetto esecutivo, lo approva e rilascia l'autorizzazione alla costruzione, previa sottoscrizione di due distinti fogli di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme che dovranno essere rispettate durante la costruzione dell'impianto e le norme relative alla manutenzione e all'esercizio dello stesso attinenti anche la regolamentazione circa l'uso della risorsa idrica in caso di emergenza [8].

     2. Qualora lo sbarramento per il quale viene chiesta l'autorizzazione comporti l'utilizzo di acque pubbliche, l'approvazione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio della relativa concessione di derivazione. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 in merito ai casi di accertata urgenza.

     3. Il rilascio della concessione ad edificare le opere di cui all'art. 1 da parte del Comune competente, è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo ai sensi della presente legge.

     4. La presentazione all'Ufficio del Genio Civile del progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 vale anche ai fini degli adempimenti per inizio lavori in zone soggette a rischio sismico previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dalla L.R. 6 dicembre 1982, n. 88.

 

     Art. 5. (Esecuzione lavori).

     1. Il soggetto autorizzato ad attuare gli interventi di cui alla presente legge, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a nominare il Direttore dei lavori stessi, quale responsabile della loro corretta esecuzione, nel rispetto delle norme contenute nel foglio di condizioni per la costruzione di cui all'articolo precedente.

     2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma precedente deve dare tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile competente, indicando contestualmente il nominativo del loro Direttore prescelto.

     3. Durante l'esecuzione dell'opera il competente Ufficio del Genio Civile potrà effettuare visite di controllo circa la sua corretta attuazione.

 

     Art. 6. (Collaudo). [9]

     1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 5, comma 2, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ufficio del Genio Civile il nominativo del collaudatore delle opere.

     2. Il collaudatore è nominato dal titolare dell'autorizzazione tra gli ingegneri iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni, con specifica esperienza per le opere di cui alla presente legge, attestata dall'Ordine degli Ingegneri, che non siano intervenuti nelle attività di autorizzazione, progettazione, direzione, esecuzione, vigilanza e controllo delle opere da sottoporre a collaudo e che non siano alle dipendenze di enti pubblici cui compete l'emanazione degli atti inerenti alle suddette attività. Al titolare dell'autorizzazione che esegua in proprio i lavori, è fatto obbligo di chiedere all'Ordine provinciale degli Ingegneri la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

     3. Il regolamento di cui all'art. 12 disciplina le modalità di esecuzione del collaudo in corso d'opera e del collaudo finale, la comunicazione dell'esito di detti collaudi all'ufficio del Genio Civile, nonchè le tipologie degli invasi per i quali il collaudo non è richiesto.

     4. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato.

 

     Art. 7. (Esercizio e vigilanza).

     1. L'esercizio dell'impianto è vincolato all'avvenuto collaudo a norma dell'art. 6. Gli atti del collaudo devono essere inviati all'Ufficio del Genio Civile entro quindici giorni dal loro rilascio.

     2. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto deve dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio del Genio Civile dell'entrata in esercizio dell'opera realizzata.

     3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto a provvedere, in maniera continuativa e per tutta la durata dell'impianto, al controllo ed alla vigilanza sulla efficienza di tutte le relative opere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. Lo stesso soggetto è tenuto inoltre a presentare all'Ufficio del Genio Civile competente, alle scadenze indicate nel predetto foglio di condizioni, rapporti scritti redatti da un ingegnere avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, che certifichino la funzionalità dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione e di efficienza di tutte le opere relative al medesimo [10].

     4. Al foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'art. 4, comma 1, potranno essere apportate modifiche da parte dell'Amministrazione regionale in qualunque momento ove se ne presenti la necessità. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto al rispetto di tali eventuali successive modifiche.

 

     Art. 8. (Poteri di controllo regionali).

     1. L'Ufficio del Genio Civile competente per territorio è tenuto ad effettuare periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti che in relazione alla loro rilevanza ed incidenza sul territorio sono individuati nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 12.

     2. Qualora l'Ufficio del Genio Civile, nel corso del controllo ad un impianto, rilevi difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possano costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, dispone i provvedimenti indispensabili che il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto dovrà adottare [11].

     3. Qualora l'Ufficio del Genio Civile accerti, a seguito di visita di controllo, l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possano far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, ha la facoltà di imporre direttamente al soggetto di cui al comma 2, entro brevissimo termine all'uopo fissato, i provvedimenti di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio e a spese dello stesso soggetto, dando di ciò immediata comunicazione alla Giunta regionale.

     4. I Dirigenti responsabili degli Uffici del Genio Civile sono tenuti ad assicurare alla Giunta regionale ed alla Autorità di bacino competente periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolta nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 3.

 

     Art. 9. (Demolizioni).

     1. Nel caso di attuazione di nuovi impianti senza la prescritta autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 11, comma 2, il dirigente responsabile dell'ufficio del Genio Civile, ordina la demolizione a cura e spese degli interessati entro un congruo termine all'uopo fissato. Ove tale termine trascorra inutilmente, il dirigente responsabile dell'ufficio del Genio Civile dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori di demolizione con spese a carico del soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente l'impianto, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione [12].

     2. [13].

 

     Art. 10. (Norme transitorie).

     1. E' fatto obbligo al soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere indicate all'art. 1, in atto alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 12, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione, di inoltrare all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, entro 180 giorni dalla predetta data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, la denuncia di esistenza delle opere sopra richiamate.

     2. Qualora dette opere siano state regolarmente autorizzate, gli interessati invieranno in allegato alla denuncia di cui al comma precedente una dichiarazione giurata, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti: a) la conformità delle opere in parola al progetto originario in base al quale fu autorizzata la loro esecuzione; b) il rispetto delle prescrizioni riguardanti la manutenzione e l'esercizio dell'impianto.

     3. La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere rilasciata da un ingegnere avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi dell'art. 6, comma 2. Su richiesta del competente Ufficio del Genio Civile, l'interessato dovrà comunque presentare copia del progetto originario e copia dei fogli di condizioni per la costruzione e l'esercizio [14].

     4. Resta facoltà dell'Ufficio del Genio Civile accertare con visite in sito la regolarità della dichiarazione di cui al comma 2.

     5. Per gli impianti di cui al comma 2 che, pur risultando conformi al progetto originario in base al quale ne fu autorizzata la costruzione, non lo sono rispetto alle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento attuativo di cui all'art. 12, il dirigente responsabile dell'ufficio del Genio Civile territorialmente competente, deciderà caso per caso, in relazione al loro grado di pericolosità, quali saranno gli impianti che dovranno essere adeguati, indicando altresì modalità e tempi di realizzazione dei relativi progetti di adeguamento e delle successive opere [15].

     6. Per gli impianti in atto regolarmente autorizzati, per i quali non sia possibile produrre la documentazione di cui al comma 2, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare agli Uffici del Genio Civile competente idonea documentazione, come individuata dal regolamento di attuazione di cui all'art. 12, da cui risulti la situazione di fatto degli impianti stessi per il loro eventuale adeguamento alle norme contenute nella presente legge e nel regolamento attuativo di cui sopra e per la regolamentazione mediante foglio di condizioni della loro manutenzione ed esercizio.

     7. Qualora le opere di cui al primo comma siano state realizzate in difetto di regolare autorizzazione, gli interessati sono tenuti ad inoltrare all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 12, domanda diretta ad ottenere, ove possibile, l'autorizzazione in via di sanatoria dell'opera. Tale domanda deve essere corredata dagli elaborati previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

     8. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle Autorità competenti, gli interessati possono proseguire l'esercizio dell'opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma la loro responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbiano allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa [16].

     9. In ogni caso, quando per gli impianti in atto non si sia provveduto alla regolarizzazione, secondo le modalità previste nel presente articolo, il dirigente responsabile dell'ufficio del Genio Civile ne può decidere la demolizione assegnando un termine perentorio trascorso il quale inutilmente, ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico degli interessati [17].

     10. Per le opere di cui al presente articolo dovranno essere comunque osservate tutte le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per quanto riguarda le eventuali concessioni ed autorizzazioni prescritte anche in sanatoria.

     11. Nelle more di approvazione della disciplina regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, il progetto di massima, allegato alla domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti che determinano un invaso superiore ai 70.000 metri cubi o che superano i sette metri di altezza, deve essere integrato da uno studio di impatto ambientale sviluppato secondo le norme tecniche indicate dal regolamento di attuazione di cui all'art. 12.

     12. Il richiedente l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 11, contestualmente alla presentazione della domanda relativa, è tenuto a far pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, un annuncio contenente: l'indicazione delle principali caratteristiche tecniche e fisiche dell'opera; della sua localizzazione e del soggetto realizzatore; nonché dell'Ufficio del Genio Civile presso il quale è depositato lo studio di impatto ambientale relativo alla stessa opera.

     13. Tutti i cittadini hanno diritto di consultare gli atti depositati e di presentare alla Regione, tramite gli Uffici del Genio Civile, istanze, osservazioni o pareri nel merito dei progetti di cui al comma 11, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 12.

     14. Lo studio di impatto ambientale e le osservazioni pervenute sono trasmesse alla Giunta regionale a cura dell'Ufficio del Genio Civile, unitamente al progetto di massima ed al relativo parere di ammissibilità tecnica di cui all'art. 3, comma 3 .

     15. La Giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti di cui al comma 14, verifica lo studio di impatto ambientale secondo le procedure di accertamento istruttorio già attivate per l'espressione del parere della Regione al Ministro dell'Ambiente previsto all'art. 6, comma 4, della L. 8 luglio 1986, n. 349 e si pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera, con atto motivato che contiene espressa valutazione delle memorie scritte presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento.

     16. In caso di particolari complessità istruttorie, la Giunta regionale può deliberare una adeguata proroga del termine previsto al comma 15. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, la Giunta regionale provvede a richiedere, in una unica soluzione le integrazioni necessarie assegnando un termine al richiedente per la presentazione delle stesse. Tale richiesta, qualora inevasa, ha effetto di pronuncia negativa ai sensi del comma 17.

     17. Nel caso in cui la Giunta regionale si pronunci negativamente sulla compatibilità ambientale dell'opera, la relativa decisione è immediatamente comunicata al soggetto proponente tramite l'Ufficio del Genio Civile interessato ed il progetto di massima si intende respinto.

     18. Nel caso di pronuncia favorevole, la procedura di approvazione del progetto di massima riprende il suo corso ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5.

 

     Art. 10 bis. (Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto). [18]

     1. Nei casi in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo esercisce l'impianto sia diverso dal proprietario del terreno su cui l'impianto sorge, quest'ultimo, se il primo non provvede, è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni della presente legge, salvo il suo diritto di rivalsa secondo le norme della legge civile.

     2. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto deve comunicare all'Ufficio del Genio Civile entro 30 giorni dal perfezionamento dei relativi atti, l'avvenuta cessione della proprietà o la variazione del soggetto cui a qualunque titolo è affidata la gestione dell'impianto.

 

     Art. 11. (Sanzioni).

     1. Coloro i quali omettono di inoltrare la denuncia di cui all'art. 10, comma 1, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 20.000.000.

     2. Coloro i quali, dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto all'art. 12, realizzano opere di cui all'art. 1 senza la prescritta autorizzazione, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100 a L. 600 per metro cubo di volume invasabile dall'opera di ritenuta. Il minimo edittale non potrà comunque essere inferiore a L. 5.000.000.

     3. Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1 in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 20.000.000.

     4. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'art. 1, senza il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli artt. 7, 8 e 10, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 12.000.000.

     4 bis. Qualora gli interventi di urgenza di cui all'art. 8, comma 3, ed all'art. 9, comma 2, siano stati resi necessari a seguito di incauta custodia, deficienza di manutenzione o imperizia di gestione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 [19].

     4 ter. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto che omette di comunicare la cessione della proprietà o il cambio di gestione ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 [20].

     4 quater. Per le altre violazioni alla presente legge ed al regolamento di attuazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000 [21].

     4 quinquies. Per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti è raddoppiato [22].

     4 sexies. In caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 8, terzo comma, o di mancata esecuzione dell'ordine di demolizione previsto dall'art. 9, primo comma, e dall'art. 10, nono comma, si applica una sanzione amministrativa pari al 20% del costo degli interventi eseguiti d'ufficio [23].

     5. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.

     6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dalla Regione, nel rispetto del L. 24 novembre 1981, n. 689, la quale incamera i relativi introiti [24].

     7. Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l'obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.

     8. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge penale.

 

     Art. 12. (Regolamento di attuazione).

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il regolamento di attuazione contenente norme tecniche e procedurali relative alle opere di cui all'art. 1, con particolare riferimenti ai seguenti punti:

     a) forme e contenuti per la presentazione delle domande di autorizzazione;

     b) forme e contenuti per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi;

     c) criteri ed indirizzi per l'istruttoria;

     d) forme e contenuti per i fogli di condizioni;

     e) criteri per l'effettuazione dei collaudi;

     f) forme e contenuti per i rapporti tecnici sullo stato di manutenzione e di efficienza delle opere;

     g) criteri per l'individuazione degli invasi da sottoporre a controlli periodici;

     h) poteri di prescrizione di interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;

     i) forme e contenuti per la presentazione delle domande di approvazione in sanatoria;

     l) norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale.


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 5 novembre 2009, n. 64.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[6] Comma soppresso dall'art. 3 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[7] Comma soppresso dall'art. 3 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[10] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[12] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[13] Comma soppresso dall'art. 8 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[14] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[15] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[16] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[17] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[19] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[20] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[21] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[22] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[23] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.

[24] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 1 marzo 1996, n. 17.