§ 4.5.11 - L.R. 23 aprile 1988, n. 29.
Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazioni dei rappresentanti delle imprese [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:23/04/1988
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato.
Art. 3.  Commissione circondariale di Prato.
Art. 4.  Funzioni e compiti.
Art. 5.  Composizione - Presidenza.
Art. 6.  Durata.
Art. 7.  Rapporti con il sistema camerale-sede.
Art. 8.  Costituzione - Insediamento.
Art. 9.  Decadenza dei componenti - Sostituzione.
Art. 10.  Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione.
Art. 11.  Organizzazione.
Art. 12.  Convenzioni con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 13.  Funzionamento.
Art. 14.  Direttive tecnico-amministrative e vigilanza - Commissariamento.
Art. 15.  Funzioni e compiti.
Art. 16.  Attività statistiche e di programmazione dell'artigianato - Convenzione con centri di elaborazione dati.
Art. 17.  Composizione - Presidenza.
Art. 18.  Durata - Sede.
Art. 19.  Costituzione - Insediamento.
Art. 20.  Decadenza dei componenti - Sostituzione.
Art. 21.  Indennità, rimborso spese e trattamento economico.
Art. 22.  Organizzazione e funzionamento - Regolamento.
Art. 23.  Direttive tecnico-amministrative - Vigilanza - Commissariamento.
Art. 24.  Costituzione.
Art. 25.  Contenuto.
Art. 26.  (Tenuta ed aggiornamento).
Art. 27.  Albo e registro esercenti il commercio.
Art. 28.  Albo e registro ditte.
Art. 29.  Requisiti.
Art. 30.  (Domanda di iscrizione).
Art. 31.  Contenuto.
Art. 32.  Soggetti obbligati.
Art. 33.  (Modifiche e cancellazioni).
Art. 34.  Adempimenti.
Art. 35.  Esenzione dalla denuncia al registro ditte.
Art. 36.  Istruttoria comunale.
Art. 37.  (Istruttoria).
Art. 38.  Silenzio - Accoglimento.
Art. 39.  Procedimento d'ufficio.
Art. 40.  Revisione dell'Albo.
Art. 41.  Delibera.
Art. 42.  Ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato.
Art. 43.  Delibera.
Art. 44.  Albi delle deliberazioni.
Art. 45.  Bollettino.
Art. 46.  (Diritti di segreteria e tasse di concessione regionale).
Art. 47.  Consorzi e società consortili fra imprese artigiane.
Art. 48.  Agevolazioni ai consorzi e società consortili.
Art. 49.  (Sanzioni).
Art. 50.  Accertamento - Contestazione - Rapporto.
Art. 51.  Pagamento in misura ridotta.
Art. 52.  Ordinanza - Ingiunzione.
Art. 53.  Rinvio.
Art. 61.  Norma transitoria.
Art. 62.  Proventi.
Art. 63.  Finanziamento delle spese.


§ 4.5.11 - L.R. 23 aprile 1988, n. 29. [1]

Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazioni dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato [1a].

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 disciplina le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato, l'Albo provinciale delle imprese artigiane e l'elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.

 

 

Titolo I

COMMISSIONI PROVINCIALI E COMMISSIONE REGIONALE

PER L'ARTIGIANATO

 

     Art. 2. Organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato.

     1. Sono organi amministrativi, di rappresentanza e tutela dell'artigianato in Toscana, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 9, 10, 11 e 4° e 5° comma dell'art. 13 della legge 8 agosto 1985, n. 443 le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato.

     2. Rimangono ferme le competenze statuarie e di legge, statale e regionale, della Regione, delle Province e dei Comuni, singoli ed associati.

 

     Art. 3. Commissione circondariale di Prato.

     (Omissis) [2].

 

 

Capo I

COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

 

     Art. 4. Funzioni e compiti.

     1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le funzioni riguardanti:

     a) le deliberazioni relative alle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni delle imprese artigiane agli Albi provinciali, previo accertamento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, commi 3 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché le iscrizioni, modificazioni, cancellazioni negli elenchi previdenziali, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 [3];

     c) [3a];

     d) [3a];

     e) la compilazione e trasmissione agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali degli elenchi delle iscrizioni all'Albo e delle relative variazioni.

     2. [3b].

 

     Art. 5. Composizione - Presidenza. [4]

     1. Le Commissioni provinciali dell'Artigianato sono composte da 11 membri così ripartiti:

     a) sei titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale da almeno tre anni, designati, secondo criteri fissati dalla Giunta Regionale, dalle organizzazioni di categoria operanti a livello provinciale,

     b) un rappresentante dell'INPS,

     c) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro,

     d) un rappresentante della direzione provinciale dell'INAIL,

     e) due esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta regionale

     2. Le Commissioni eleggono nel proprio seno, fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del primo comma un presidente ed un vicepresidente.

     3. Svolge le funzioni di segreteria un dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nominato dalla Giunta camerale, previo assenso del Presidente della Commissione provinciale dell'artigianato.

 

     Art. 6. Durata.

     1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato durano in carica cinque anni.

     2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento delle Commissioni.

     3. Alla scadenza le Commissioni continuano ad espletare le proprie funzioni sino all'insediamento delle nuove.

 

     Art. 7. Rapporti con il sistema camerale-sede. [5]

     1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.

 

     Art. 8. Costituzione - Insediamento.

     1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale chiede ai titolari delle competenze di cui all'art. 5 le rispettive designazioni che dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta e procede alla valida costituzione delle Commissioni stesse entro i successivi quindici giorni [6].

     3. L'insediamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato avviene, ove possibile, nella stessa data.

     4. All'insediamento di ciascuna delle Commissioni provinciali provvede il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, o suo delegato, che la presiede. Questi convoca la Commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del Presidente e del Vice Presidente [7].

     5. L'esito dell'elezione è tempestivamente comunicato al Presidente della Giunta regionale agli effetti di cui all'art. 19 in riferimento all'art. 17, 1° comma, lett. a).

 

     Art. 9. Decadenza dei componenti - Sostituzione.

     I componenti delle Commissioni provinciali decadono dall'ufficio in caso di:

     a) perdita dei prescritti requisiti;

     b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione ai sensi delle lettere a), b), c), d), ed e), del 1° comma dell'art. 5 [8];

     c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

     2. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su segnalazione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.

     3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti dal Presidente della Giunta Regionale su designazione degli organismi aventi titolo ai sensi dell'articolo 5 [9].

 

     Art. 10. Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione.

     1. Ai componenti le Commissioni provinciali per l'artigianato è attribuita l'indennità nonché il trattamento economico di missione stabiliti da apposita legge regionale da emanarsi entro 60 giorni.

 

     Art. 11. Organizzazione. [10]

     1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono dotate di adeguati uffici di segreteria i quali in rapporto funzionale con le stesse provvedono:

     a) agli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle deliberazioni da assumere dalle Commissioni,

     b) alla pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni,

     c) ad ogni altro adempimento connesso alle funzioni ed ai compiti delle Commissioni.

 

     Art. 12. Convenzioni con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. [10a]

 

     Art. 13. Funzionamento.

     1. Alla convocazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato provvede il Presidente. L'avviso di convocazione deve pervenire alla residenza dei componenti o al domicilio da questi indicato non meno di tre giorni avanti la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

     2. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente della Commissione, tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri membri. L'iscrizione di diritto di affari all'ordine del giorno può avvenire su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione.

     3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

     4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 14. Direttive tecnico-amministrative e vigilanza - Commissariamento.

     1. [3b].

     2. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.

     3. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di gravi ripetute irregolarità il Presidente della Giunta, previa diffida, provvede allo scioglimento della Commissione ed alla successiva nomina del Commissario straordinario ai sensi della L.R. 16 giugno 1994 n. 45 [11].

     4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni di competenza della Commissione per la durata stabilita nell'atto di nomina.

 

 

Capo II

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

 

     Art. 15. Funzioni e compiti.

     1. La Commissione regionale per l'artigianato della Toscana:

     a) decide i ricorsi in via amministrativa ai sensi degli art. 42 e 43;

     b) [3a];

     c) esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;

     d) coordina le attività delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a);

     e) presta consulenza alla Regione, all'Anci e all'Uncem regionale, all'Urpt e all'Unione Regionale delle Camere di commercio in merito ai problemi dell'artigianato;

     f) predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente la situazione e le prospettive dell'artigianato toscano.

 

     Art. 16. Attività statistiche e di programmazione dell'artigianato - Convenzione con centri di elaborazione dati. [10a]

 

     Art. 17. Composizione - Presidenza.

     1. La Commissione regionale per l'artigianato della Toscana è composta:

     a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

     b) da tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

     c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

     2. Partecipano alle riunioni della commissione regionale per l'artigianato, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle organizzazioni regionali sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti ed un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio.

     3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

     4. Svolge funzioni di segretario il funzionario dell'ufficio di segreteria nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana.

 

     Art. 18. Durata - Sede.

     1. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni secondo la disciplina di cui all'art. 6.

     2. La Commissione ha sede presso l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura [12].

 

     Art. 19. Costituzione - Insediamento.

     1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. [3b].

     3. All'insediamento della Commissione provvede il Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Questi convoca e presiede la Commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

 

     Art. 20. Decadenza dei componenti - Sostituzione.

     1. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dall'ufficio in caso di:

     a) perdita dei prescritti requisiti;

     b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione [13];

     c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

     2. La decadenza da componente della Commissione regionale comporta la decadenza da Presidente della Commissione provinciale.

     3. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su segnalazione del Presidente della Commissione regionale per l'artigianato.

     4. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su elezione o designazione degli organismi aventi titolo ai sensi dell'art. 17.

 

     Art. 21. Indennità, rimborso spese e trattamento economico.

     1. Ai componenti la Commissione regionale per l'artigianato è attribuita l'indennità e il trattamento economico di missione, secondo la disciplina di cui all'art. 10.

 

     Art. 22. Organizzazione e funzionamento - Regolamento.

     1. La Commissione regionale per l'artigianato è dotata di un ufficio di segreteria che provvede:

     - alla tenuta del protocollo dei ricorsi;

     - agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle relative delibere;

     - alla pubblicità e alla conservazione degli atti;

     - agli adempimenti connessi alle funzioni, in materia statistica e di programmazione della Commissione, nonché ad ogni altro compito di essa.

     2. Il funzionamento operativo dell'ufficio di segreteria è assicurato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana e regolamentato da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'Unione stessa [14].

     3. [3b].

     4. Il funzionamento della Commissione regionale, per quanto attiene alla convocazione, all'avviso di convocazione, all'ordine del giorno delle sedute, alla validità di queste e delle deliberazioni, segue la disciplina dell'art. 13.

 

     Art. 23. Direttive tecnico-amministrative - Vigilanza - Commissariamento.

     1. La Commissione regionale per l'artigianato è soggetta alla disciplina in materia di direttive tecnico-amministrative, vigilanza e commissariamento di cui all'art. 14.

 

Titolo II

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

Capo I

NORME GENERALI

 

     Art. 24. Costituzione.

     1. Sono costituiti in Toscana - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo la disciplina degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 13, 3° e 4° comma della stessa, nonché delle norme da questa richiamate - gli Albi provinciali delle imprese artigiane, con il carattere della obbligatorietà della iscrizione delle imprese aventi titolo.

     2. L'iscrizione all'Albo è costituita e, specificatamente è condizione:

     a) per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;

     b) per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

     3. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione, fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

 

     Art. 25. Contenuto.

     1. Gli Albi provinciali delle imprese artigiane contengono la iscrizione, la modificazione la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria.

     2. In separata sezione degli Albi e secondo la disciplina del successivo art. 47, sono contenute le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni concernenti i consorzi e le società consortili tra imprese artigiane.

 

     Art. 26. (Tenuta ed aggiornamento). [15]

     1. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è attestata nell'ambito della certificazione relativa all'iscrizione nel Registro delle imprese.

     2. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura provvede agli aggiornamenti delle posizioni previdenziali e assistenziali delle imprese artigiane in base ai dati delle domande di iscrizione nel Registro delle Imprese.

 

     Art. 27. Albo e registro esercenti il commercio.

     1. Ai sensi dell'art. 5, 6° comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed all'autorizzazione amministrativa di cui alla L. 11-6-1971, n. 426, fatte salve le disposizioni previste dalle specifiche normative statali, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane per quanto attiene:

     a) alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi contigui;

     b) alla fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commissionato.

 

     Art. 28. Albo e registro ditte. [10a]

 

Capo II

ISCRIZIONI, MODIFICAZIONI, CANCELLAZIONE

 

     Art. 29. Requisiti.

     1. L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane avviene sulla base della sussistenza, della modificazione e della perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 3° e 5° comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo le norme di cui alle Sezioni seguenti.

     2. [3b].

 

 

Sezione I

PROCEDIMENTO SU DOMANDA DELL'INTERESSATO

 

Paragrafo I

DOMANDA

 

     Art. 30. (Domanda di iscrizione). [16]

     1. La domanda di iscrizione deve essere presentata a cura dell'imprenditore o del legale rappresentante della società alla Camera di Commercio nel cui territorio ha la sede operativa principale nel termine di 30 giorni dall'acquisizione dei requisiti artigiani.

     2. La domanda, redatta sugli appositi modelli predisposti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, deve contenere tra l'altro:

     a) l'indicazione della data in cui l'impresa ha acquisito i requisiti artigiani,

     b) la specifica e, ove possibile, la documentazione, dei requisiti prescritti,

     c) gli estremi di iscrizione nel registro delle Imprese o di presentazione della relativa domanda di iscrizione, se non presentata contestualmente a quella relativa al registro delle imprese,

     d) la richiesta di iscrizione degli aventi titolo negli elenchi previdenziali di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

 

     Art. 31. Contenuto. [10a]

 

     Art. 32. Soggetti obbligati.

     1. L'obbligo della presentazione delle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione spetta, per le imprese singole, all'imprenditore artigiano o a suo procuratore generale o speciale.

     2. Per le imprese in forme di società, tale obbligo spetta al legale rappresentante società, ad eventuali procuratori generali o speciali ed agli amministratori di essa.

     3. I soggetti indicati ai commi precedenti sono obbligati in solido agli effetti delle disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Capo III del presente Titolo.

 

     Art. 33. (Modifiche e cancellazioni). [17]

     1. Le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all'attività produttiva devono essere documentate, a cura dell'impresa costituita in forma societaria, anche per i conseguenti aggiornamenti ai fini previdenziali.

     2. L'impresa è tenuta a denunciare i fatti che determinano la perdita dei requisiti di iscrivibilità all'Albo, chiedendo la relativa cancellazione.

     3. Le Commissioni provinciali, ove vengano a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri Enti od uffici, della perdita da parte dell'impresa dei requisiti, procedono ad accertamenti d'ufficio, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimenti amministrativi, ed adottano eventuali provvedimenti di cancellazione, avverso i quali è proponibile ricorso alla Commissione Regionale per l'artigianato nel termine di 60 giorni della notificazione. Gli Enti ed uffici che hanno proceduto alla segnalazione possono parimenti, nel medesimo termine, proporre ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, avverso il provvedimento di archiviazione.

     4. I termini per l'iscrizione, le modifiche e le cancellazioni all'Albo delle imprese artigiane sono quelli fissati per il registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580.

 

          Art. 34. Adempimenti. [10a]

 

     Art. 35. Esenzione dalla denuncia al registro ditte. [10a]

 

Paragrafo II

DECISIONE

 

     Art. 36. Istruttoria comunale. [10a]

 

     Art. 37. (Istruttoria). [18]

     1. La Commissione provinciale dell'artigianato, mediante gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ed anche con accertamenti diretti, procede all'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, verificando la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443; a tale scopo la Commissione può avvalersi dell'opera del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa.

     2. Il provvedimento di iscrizione o di negata iscrizione adottato dalla Commissione provinciale dell'artigianato deve essere notificato all'impresa richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ove la notifica non avvenga nel termine prescritto, la domanda si ha per accolta, e l'impresa viene iscritta all'Albo delle imprese artigiane.

     3. Gli effetti delle deliberazioni decorrono, sia per le imprese individuali che societarie, dalla data di assunzione dell'atto della Commissione provinciale per l'artigianato per quanto concerne l'iscrizione e rispettivamente dal fatto che ha comportato la modifica o la cancellazione.

 

     Art. 38. Silenzio - Accoglimento. [10a]

 

Sezione II

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

 

     Art. 39. Procedimento d'ufficio. [10a]

 

     Art. 40. Revisione dell'Albo.

     1. Sempre ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione dei rispettivi Albi ogni trenta mesi.

     2. Agli effetti dei necessari atti istruttori e certificativi da parte dei Comuni, la Commissione provinciale per l'artigianato, tre mesi prima della scadenza del termine per la revisione, invia loro gli elenchi delle imprese artigiane iscritte all'Albo che risultano esercenti l'attività nei Comuni stessi. Questi trasmettono i detti atti alla Commissione entro due mesi dal ricevimento degli elenchi.

     3. Per la prima revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane, il termine di trenta mesi decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 41. Delibera. [10a]

 

Sezione III

RICORSI E IMPUGNATIVE

 

     Art. 42. Ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato.

     1. Contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dagli Albi provinciali delle imprese artigiane di cui agli artt. 37 e 41, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato.

     2. Il ricorso è esperibile entro sessanta giorni dalla notificazione della delibera, da parte, oltre che degli interessati, dagli organismi indicati all'art. 39, 2° comma e di eventuali terzi interessati.

     3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.

 

     Art. 43. Delibera.

     1. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, assunte su ricorso ai sensi dell'articolo precedente, sono notificate alle parti interessate ed altresì trasmesse, per le conseguenti registrazioni, alla Commissione provinciale per l'artigianato che ha emesso il provvedimento impugnato.

     2. Le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato sono impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria secondo la disciplina prevista dall'art. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     3. Per quanto non disposto dal presente articolo e dall'articolo precedente si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

 

Sezione IV

PUBBLICITA'

 

     Art. 44. Albi delle deliberazioni.

     1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione delle Commissioni provinciali sono affisse all'Albo camerale in copia autenticata, entro quindici giorni dalla loro adozione e per un periodo di almeno otto giorni [19].

     2. Con le forme e nei termini di cui al comma precedente, le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato, adottate ai sensi dell'art. 43, sono affisse ad apposito albo nella sede della Commissione, nonché all'albo della Commissione provinciale dell'artigianato sulla cui delibera si è pronunziata la Commissione regionale.

 

     Art. 45. Bollettino.

     1. A cura della Giunta Regionale è pubblicato un bollettino semestrale contenente le delibere della Commissione regionale relative alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo.

     2. A tal fine la Commissione è tenuta a trasmettere copia di tali atti alla Giunta.

     3. Il bollettino è inviato alle Commissioni regionali e provinciali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli uffici dell'I.N.P.S. e del Lavoro e agli enti e associazioni interessati.

     4. [3b].

 

 

Sezione V

DIRITTI DI SEGRETERIA

 

     Art. 46. (Diritti di segreteria e tasse di concessione regionale). [20]

     1. Ai fini della gestione dell'Albo delle imprese artigiane si applicano a favore delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

     2. L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionale previste dalla legislazione vigente. L'attestazione del relativo versamento, effettuato a favore delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura deve essere allegata alla domanda di iscrizione.

 

Sezione VI

CONSORZI, SOCIETA' CONSORTILI E ASSOCIAZIONI

TRA IMPRESE ARTIGIANE E MISTE

 

     Art. 47. Consorzi e società consortili fra imprese artigiane.

     1. L'obbligo della iscrizione, modificazione e cancellazione dalla separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli artt. 5, 7° comma, e 6, 1° comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, spetta ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24.

     2. [3b].

 

     Art. 48. Agevolazioni ai consorzi e società consortili.

     1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'art. 6, 1° comma, della legge 8-8-85 n. 443, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta, o insegna, o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'Albo.

     2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'art. 6, 3° comma, della legge 8-8-1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'Albo.

     3. L'iscrizione dei soggetti di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'art. 6, 3° comma, della legge 8-8-85 n. 443.

     4. [3b].

 

 

Capo III

SANZIONI

 

     Art. 49. (Sanzioni). [21]

     Secondo quanto previsto dall'articolo 5, ultimo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 e secondo la disciplina degli articoli seguenti, alle violazioni sotto elencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) In caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane, da L. 100.000 a L. 3.000.000;

     b) In caso di omissione o ritardo della denuncia di modificazione nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa, da L. 50.000 a L. 1.000.000;

     c) In caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere, da L. 100.000 a L. 5.000.000;

     d) In caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'Albo, da L. 500.000 a L. 5.000.000.

 

     Art. 50. Accertamento - Contestazione - Rapporto.

     1. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti dall'art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo precedente, compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi di polizia municipale, nonché al personale assegnato agli uffici della segreteria della Commissione provinciale dell'artigianato [22].

     2. La violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e ai soggetti solidamente responsabili. Ove ciò non risulti possibile per tutti o per alcuni dei soggetti anzidetti, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nelle forme e termini previsti dall'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità che ha proceduto all'accertamento deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. L'autorità procedente è altresì tenuta a segnalare il fatto alla competente Commissione provinciale per l'artigianato [23].

 

     Art. 51. Pagamento in misura ridotta.

     1. Entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato ha facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta mediante versamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento.

     2. Il pagamento è effettuato secondo le modalità di cui al 4° comma del successivo articolo.

 

     Art. 52. Ordinanza - Ingiunzione.

     1. Il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ove non si sia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, adotta, con ordinanza motivata, i provvedimenti previsti dall'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689 [23].

     2. Entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, gli interessati possono far pervenire al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti [23].

     3. Agli effetti dell'adozione dell'ordinanza di cui al comma primo, il Presidente procede, esaminato il rapporto di cui al 2° comma dell'art. 50, acquisti, se necessario, ulteriori elementi informativi anche presso la Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, esaminati i documenti e gli scritti difensivi inviati dagli interessati e sentiti questi ultimi ove ne abbiano fatto richiesta.

     4. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dalla presente legge sono introitati dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura [24].

 

     Art. 53. Rinvio.

     1. Per quanto disposto dalle norme del presente capo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Titolo III

   ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE NELLE COMMISSIONI

PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO [25]

 

     Artt. 54. - 60.

     (Omissis).

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 61. Norma transitoria. [10a]

 

     Art. 62. Proventi. [10a]

 

     Art. 63. Finanziamento delle spese. [10a]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 53, con la decorrenza ivi prevista.

[1a] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[2] Articolo abrogato con L.R. 19 luglio 1993, n. 43, art. unico (B.U. 28 luglio 1993, n. 46).

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3a] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3a] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3b] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[4] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 29 agosto 1995, n. 91 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[7] Comma così modificato dagli artt. 5 e 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[8] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3b] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[11] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3a] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[12] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3b] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[14] Comma modificato con L.R. 1° agosto 1988, n. 54, art. unico e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3b] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3b] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[19] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3b] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3b] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[3b] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[22] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[23] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[23] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[23] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[24] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[25] Titolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 29 agosto 1995, n. 91.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.

[10a] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 1999, n. 10.