§ 3.5.22 - L.R. 31 dicembre 1984, n. 75.
Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:31/12/1984
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Procedure di spesa.
Art. 3.  Obblighi dei rappresentanti della Regione.
Art. 4.  Norme finanziarie.
Art. 5.  Norma finale.


§ 3.5.22 - L.R. 31 dicembre 1984, n. 75. [1]

Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo [2].

(B.U. 9 gennaio 1985, n. 2)

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e per concorrere al funzionamento delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo, costituite per iniziativa della Regione, alle quali essa partecipa con prevalente responsabilità e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali, la Regione eroga un contributo ordinario annuale [3].

     2. La Giunta regionale, valutata la conformità alle norme di legge, agli statuti e agli eventuali atti regionali di indirizzo dei bilanci preventivi delle istituzioni di cui al primo comma, provvede a liquidare i contributi ordinari annuali nella misura stabilita all'art. 4 [4].

     3. La Regione concede, altresì, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2, contributi anche triennali per concorrere all'attuazione dei programmi di attività delle istituzioni di cui al primo comma.

     4. Per la concessione di contributi alle predette istituzioni cessano di avere applicazione le norme di cui alla L.R. 28 luglio 1980, n. 11.

 

     Art. 2. Procedure di spesa.

     1. Le istituzioni di cui all'art. 1 presentano alla Giunta regionale entro il termine stabilito annualmente, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire con l'attività, dal programma delle attività anche sotto il profilo culturale e artistico, dal piano tecnico finanziario che contiene le indicazioni relative al triennio successivo e che determina le quote annuali dei contributi degli enti che partecipano alla istituzione corredandolo al programma dell'attività svolta nelle singole sedi.

     2. Le istituzioni presentano altresì alla Giunta regionale, entro il termine da essa stabilito annualmente, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti.

     3. La Giunta regionale, esaminati i documenti di cui al primo comma, valutata la loro conformità agli atti della programmazione regionale, definisce l'entità del contributo di cui al terzo comma dell'art. 1, da assegnare alle singole istituzioni, e trasmette la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione.

     4. L'erogazione del contributo a ciascuna istituzione è subordinata alla copertura di eventuali disavanzi risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente. La copertura deve essere prevista ed effettuata da parte delle istituzioni di cui all'art. 1 nel bilancio preventivo o nelle sue variazioni.

 

     Art. 3. Obblighi dei rappresentanti della Regione.

     I rappresentanti della Regione nominati negli organi delle istituzioni di cui all'art. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, 1° comma della L.R. 8-3-1979, n. 11, sono tenuti a presentare in tempo utile alla Giunta regionale la proposta del bilancio annuale corredato di tutti gli elementi informativi che consentano di valutare oggettivamente il rispetto delle finalità dell'istituzione secondo criteri di buona amministrazione nonché la conformità dei programmi della istituzione con gli obiettivi indicati negli atti di programmazione della Regione.

 

     Art. 4. Norme finanziarie.

     A decorrere dal 1992 l'entità del contributo ordinario annuale è determinato nella seguente misura:

a) alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana L. 800.000.000;

b) alla Fondazione Toscana Spettacolo L. 500.000.000;

c) [alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana L. 200.000.000] [5].

     Alla copertura finanziaria della spesa di L. 1.500.000.000 per i contributi di cui al comma precedente si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1992, e per i successivi esercizi, con legge di bilancio [6].

 

          Art. 5. Norma finale.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1992 è soppresso il contributo della Fondazione Toscana Spettacolo di cui all'art. 1, 4° comma della L.R. 31-7-1989, n. 47 [7].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo sostituito con L.R. 12 marzo 1992, n. 8, art. 1 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2008, n. 42, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma sostituito con L.R. 12 marzo 1992, n. 8, art. 2 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2008, n. 42, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma così sostituito con L.R. 12 marzo 1992, n. 8, art. 2 (B.U. 19 marzo 1992, n. 16).

[5] Comma così sostituito con L.R. 12 marzo 1992, n. 8, art. 3 (B.U. 19 marzo 1992, n. 16). La lett. c) è stata abrogata dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2008, n. 42, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma così sostituito con L.R. 12 marzo 1992, n. 8, art. 3 (B.U. 19 marzo 1992, n. 16).

[7] Articolo così sostituito con L.R. 12 marzo 1992, n. 8, art. 4 (B.U. 19 marzo 1992, n. 16).