§ 3.5.10 - L.R. 7 maggio 1980, n. 44 .
Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione «Orchestra regionale Toscana».


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:07/05/1980
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello Statuto ed all'art. 49 del decreto delegato 24 luglio 1977, [...]
Art. 2.      La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione «Orchestra regionale toscana».
Art. 3. 
Art. 4.      Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione.
Art. 5.      All'onere di L. 250.000.000 previsto al precedente art. 3, lett. a), si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 11950 che viene istituito nel bilancio di previsione 1980 con le variazioni di cui [...]
Art. 6.      Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 sono apportate, per analoghi importi le seguenti variazioni:


§ 3.5.10 - L.R. 7 maggio 1980, n. 44 [1].

Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione «Orchestra regionale Toscana».

(B.U. 16 maggio 1980, n. 28)

 

Art. 1.

     Nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello Statuto ed all'art. 49 del decreto delegato 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Toscana promuove la costituzione e partecipa all'attività della Fondazione «Orchestra regionale toscana».

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione «Orchestra regionale toscana».

 

     Art. 3. [2]

     Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede:

     a) a conferire alla Fondazione la somma di L. 250.000.000 quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le opere di primo impianto.

     (Soppressa) [3].

 

     Art. 4.

     Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione.

 

     Art. 5.

     All'onere di L. 250.000.000 previsto al precedente art. 3, lett. a), si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 11950 che viene istituito nel bilancio di previsione 1980 con le variazioni di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 6.

     Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 sono apportate, per analoghi importi le seguenti variazioni:

     (Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Con L.R. 25 giugno 1981, n. 55 (pubblicata nel B.U. 3 luglio 1981, n. 38, parte prima) è stato stabilito di conferire alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana la somma di L. 250 milioni quale concorso all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione di cui alla lett. a) del presente articolo.

[3] Lettera soppressa con L.R. 29 dicembre 1983, n. 85, art. 5, lett. a); detta legge è stata poi abrogata con L.R. 31 dicembre 1984, n. 75, art. 5 (che conferma la soppressione dalla lettera a cui si riferisce la presente nota).