Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 26/10/1998 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità della legge). |
Art. 2. (Definizioni). |
Art. 3. (Tipologia delle attività e soggetti realizzatori). |
Art. 4. (Programmazione delle attività). |
Art. 5. (Modalità attuative ed organizzative). |
Art. 6. (Caratteristiche degli interventi di formazione permanente). |
Art. 7. (Tipologia degli interventi). |
Art. 8. (Soggetti destinatari). |
Art. 9. (Programmazione della formazione permanente). |
Art. 10. (Finanziamento, programmazione e realizzazione annuale degli interventi formativi). |
Art. 11. (Enti organizzatori e modalità attuative). |
Art. 12. (Verifica dell'attuazione dei programmi annuali). |
Art. 13. (Iniziative formative in settori specialistici e loro accreditamento). |
Art. 14. (Modifiche). |
Art. 15. (Abrogazioni). |
Art. 16. (Norma transitoria). |
Art. 17. (Finanziamento). |
§ 3.3.29 - L.R. 26 ottobre 1998, n. 74.
Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.
(B.U. 5 novembre 1998, n. 36).
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1. (Oggetto e finalità della legge).
1. La presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze regionali, le attività formative per l'accesso ai profili professionali sanitari, di loro ulteriore qualificazione e quelle inerenti la formazione permanente del personate del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire la creazione, il mantenimento e lo sviluppo costante della qualità delle risorse professionali in esso impiegate e di dare vita, in via permanente e specifica, ad un sistema organico di formazione, valorizzando gli apporti offerti dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore e stabilendo fra di essi le necessarie sinergie e reciprocità.
2. Ad integrazione delle strutture e professionalità presenti nel Servizio sanitario regionale, si riconoscono nelle Università degli Studi, negli Istituti di istruzione secondaria superiore, negli Ordini e Collegi professionali, nelle Organizzazioni sindacali, scientifiche e del volontariato operanti nel settore sanitario, le principali risorse formative per la realizzazione delle suddette finalità.
Art. 2. (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge:
a) sono attività di formazione per l'accesso ai profili professionali sanitari le iniziative di studio e tirocinio, attuate per il conseguimento di titoli e requisiti necessari per l'esercizio delle professioni sanitarie o per l'accesso a qualifiche e posizioni lavorative presenti nel servizio sanitario regionale;
b) sono attività di ulteriore qualificazione professionale i processi di formazione complementare, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento svolti al fine di sviluppare livelli culturali ed operativi più elevati richiesti dal progresso tecnico-scientifico e dall'evoluzione dell'attività professionale e della organizzazione dei servizi;
c) sono attività di formazione permanente le iniziative che, successivamente alla formazione per l'accesso ai profili o alla ulteriore qualificazione, garantiscono l'adeguamento, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo delle conoscenze, delle capacità operative e delle abilità tecniche del personale dipendente o convenzionato del Servizio sanitario regionale, per un esercizio più competente ed efficace del suo ruolo professionale e per una costante elevazione della qualità dell'assistenza sanitaria.
TITOLO II
FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI PROFILI
PROFESSIONALI SANITARI E DI ULTERIORE
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 3. (Tipologia delle attività e soggetti realizzatori).
1. Per le finalità del Servizio sanitario regionale sono realizzate le seguenti attività volte alla formazione per l'accesso ai profili ed alla ulteriore qualificazione delle figure professionali sanitarie, che la Regione intende promuovere nel rispetto dell'art. 124, comma 1, del
a) formazione svolta dalle Aziende sanitarie, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, per il conseguimento del titolo per l'accesso alle professioni sanitarie impiegate nel servizio sanitario, in attuazione di specifiche normative nazionali o regionali;
b) formazione svolta nelle strutture del Servizio sanitario relativa al conseguimento dei diplomi universitari del settore sanitario ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) della
c) attività di ulteriore qualificazione destinate alla formazione complementare attraverso iniziative di specializzazione o di perfezionamento di coloro che sono in possesso di titoli abilitanti relativi ai profili professionali di cui alla lettera b) del presente comma sia in ambito clinico-assistenziale che per l'espletamento di funzioni di coordinamento e di attività didattiche;
d) attività di ulteriore qualificazione svolte tramite iniziative di aggiornamento e perfezionamento professionale per coloro che sono in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di professioni sanitarie, organizzate dall'Università, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e da altri soggetti pubblici del Servizio sanitario nazionale;
e) formazione specifica in medicina generale svolta dalla Regione e dalle Aziende sanitarie in collaborazione con l'Ordine dei medici;
f) attività di tirocinio all'interno delle strutture del Servizio sanitario previste nell'ambito della formazione scolastica o universitaria di particolari figure professionali oltre a quelle già indicate alla lettera b).
2. Le attività formative di cui al comma 1, lettera d) sono istituite esclusivamente dalle Università degli studi, dalla Regione, dalle Aziende sanitarie o da altri soggetti pubblici del Servizio sanitario nazionale. Le suddette istituzioni per l'attuazione delle attività formative di cui al presente comma, possono stabilire apposite convenzioni con soggetti formativi sia pubblici che privati. In tali convenzioni dovranno essere definite anche le entità degli oneri economici a carico dei partecipanti ai sensi di quanto specificatamente stabilito nelle ulteriori disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
Art. 4. (Programmazione delle attività).
1. Il Consiglio Regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale, istituito con apposita legge regionale e sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario, definisce nel Piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione:
a) indirizzi e specifiche disposizioni valide per la determinazione da parte della Giunta regionale dei fabbisogni annuali di formazione in ambito regionale di figure professionali sanitarie;
b) criteri per la definizione dei protocolli d'intesa previsti all'art. 6, comma 2 e 3, del decreto delegato, anche al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse formative, strutturali e di personale del Servizio sanitario;
c) indirizzi per le eventuali forme di collaborazione da instaurare nell'ambito delle attività di formazione di cui all'art. 3 con le Università, gli Ordini ed i Collegi professionali anche ai fini dell'individuazione di strutture destinate stabilmente ad attività formative ai sensi di quanto stabilito all'art. 5, comma 3;
d) ulteriori direttive per l'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 1.
2. I protocolli d'intesa Regione - Università di cui alla lett. b), comma 1, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. Sulla base delle indicazioni e criteri di cui al comma 1 e di quanto ulteriormente stabilito nei protocolli di intesa richiamati alla lettera b) del medesimo comma, la Giunta regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno, il piano annuale delle attività di formazione per l'accesso ai profili professionali e di ulteriore qualificazione nel settore sanitario.
4. Il piano annuale di cui al comma 2 prevede relativamente all'anno formativo od accademico successivo:
a) l'indicazione della tipologia, del numero dei corsi, dei posti, della localizzazione e dell'Azienda sanitaria titolare delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e c);
b) la proposta, ai fini della programmazione nazionale, della tipologia e della localizzazione, con l'indicazione del relativo numero degli studenti, dei corsi da istituire a livello regionale per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) ed e);
c) eventuali criteri ed indicazioni programmatiche per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e f) con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.
5. Limitatamente alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) spetta alla commissione costituita ai sensi dell'art. 10, comma 4, della
6. Contestualmente all'approvazione del Piano annuale di cui al comma 3, la Giunta regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale, impartisce ulteriori disposizioni sulle modalità attuative ed organizzative dei corsi e dispone l'eventuale erogazione di contributi finanziari necessari per il loro svolgimento in relazione all'avvenuta allocazione di fondi, a ciò specificatamente finalizzati, tramite la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. Nelle medesime disposizioni possono trovare regolamentazione l'accesso a contributi finanziari erogati da altri soggetti, la concessione di particolari provvidenze ai partecipanti ai corsi o, diversamente, essere stabilite le forme e l'entità di un eventuale concorso finanziario dei medesimi per la partecipazione alle attività formative.
7. Nelle disposizioni di cui al comma 6 e nei protocolli d'intesa con l'Università, sono curati in particolare la definizione di strumenti e modalità per la verifica e la promozione della qualità delle attività formative e l'accreditamento delle strutture sede delle medesime, soprattutto in riferimento alla formazione pratica, all'integrazione degli insegnamenti teorici con gli insegnamenti clinico-pratici e all'impiego di metodologie tutoriali in quanto aspetti necessari per garantire il perseguimento da parte degli studenti di livelli di competenza e professionalità aderenti alle esigenze operative del Servizio sanitario regionale.
Art. 5. (Modalità attuative ed organizzative).
1. Le attività formative, afferenti all'istruzione universitaria, svolte nelle strutture del Servizio sanitario relative alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), devono essere organizzate ed improntate a criteri didattici tali da valorizzare al massimo l'apporto formativo offerto dal personale appartenente allo specifico profilo professionale, al fine di garantire i fondamentali processi di trasferimento delle conoscenze e capacità operative connesse ai singoli ruoli professionali.
2. Ai fini del comma 1, dovranno essere garantite al suddetto personale la necessaria autonomia nell'impostazione e svolgimento della propria attività formativa, adeguati livelli di partecipazione ai momenti collegiali di programmazione didattica soprattutto per ciò che concerne la realizzazione delle fasi di tirocinio professionale, una piena ed esclusiva riserva nell'affidamento degli incarichi di coordinamento di tali attività, nonché una priorità nell'affidamento degli insegnamenti disciplinari cui i profili si riferiscono.
3. Le Aziende sanitarie, in modo singolo od associato e tenendo conto delle realtà già esistenti, possono individuare proprie strutture da destinare stabilmente alla realizzazione delle attività formative di cui al presente titolo, stipulando a tal fine anche appositi accordi di collaborazione con l'Università e gli Ordini e Collegi professionali. La Giunta regionale, sempre nell'ambito di specifiche intese con i soggetti di cui sopra, ha facoltà di promuovere direttamente la costituzione di analoghe strutture di livello regionale.
TITOLO III
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 6. (Caratteristiche degli interventi di formazione permanente).
1. La partecipazione alle attività di formazione permanente costituisce un preciso obbligo professionale per gli operatori del Servizio sanitario, così come l'organizzazione di adeguate iniziative formative rappresenta un impegno essenziale per le Aziende Sanitarie. In relazione a questo principio le Aziende sanitarie dispongono la partecipazione alle attività formative di carattere obbligatorio e le eventuali provvidenze tese a facilitare la partecipazione a quelle individuate autonomamente dai singoli operatori ritenute idonee ed utili per lo sviluppo dei livelli di professionalità funzionali al Servizio sanitario, nonché coerenti agli obiettivi aziendali.
2. Gli interventi di formazione permanente devono rispondere a requisiti di progettualità e sistematicità, fra i quali sono essenziali i caratteri della pertinenza degli obiettivi con le linee di indirizzo della programmazione aziendale e con i bisogni di apprendimento dei singoli operatori e dei contesti organizzativi anche a carattere
multiprofessionale, della gradualità degli scopi educativi, dell'adeguatezza dei metodi didattici e delle tecniche formative rispetto a modelli di apprendimento di tipo operativo, dell'osservabilità e valutabilità dei risultati del percorso formativo sui comportamenti dei singoli e dei gruppi e sulle modificazioni indotte nella qualità dei trattamenti sanitari.
3. Gli interventi si distinguono in:
a) attività di orientamento, inserimento lavorativo e di valutazione del potenziale professionale destinate ai neo-assunti;
b) attività di sostegno al personale impegnato in processi di ristrutturazione organizzativa o di riconversione di ruolo o funzioni;
c) aggiornamento, adeguamento e perfezionamento delle conoscenze e capacità tecnico-scientifiche e professionali;
d) attività specificatamente rivolte alla cura degli aspetti di metodologia del lavoro e di organizzazione dei servizi per l'impiego ottimale delle risorse umane e materiali e per il miglioramento dei rapporti con gli utenti, nonché allo svolgimento di interventi di formazione manageriale;
e) attività di qualificazione ed aggiornamento disposte dalle norme di legislazione e contrattazione collettiva di settore;
f) attività di qualificazione ed aggiornamento del personale addetto alla formazione.
4. Nella programmazione, progettazione ed attuazione delle iniziative di formazione permanente devono essere curate le metodologie di verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché sviluppate la sensibilità alla dimensione bioetica dei trattamenti sanitari, l'attenzione ai valori storici, scientifici e sociali della Sanità pubblica e la valenza dei fattori culturali, cognitivi ed educativi nella promozione della salute.
Art. 7. (Tipologia degli interventi).
1. Le attività formative di cui all'art. 6 sono attuate mediante interventi, singoli o combinati, riconducibili in particolare alla seguente tipologia:
a) corsi;
b) seminari;
c) convegni, congressi, conferenze, giornate di studio;
d) periodi di tirocinio e stages applicativi;
e) progetti di auto-formazione;
f) iniziative a carattere informativo documentale ed editoriale;
g) acquisizione, elaborazione, diffusione di materiale didattico ed audiovisivo, nonché informatico e multimediale;
h) costituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione a livello di Azienda sanitaria;
i) progetti sperimentali e di ricerca applicata, con particolare riguardo ai contenuti professionali ed alla metodologia di organizzazione dei servizi.
2. Le caratteristiche di tali interventi sono ulteriormente determinate negli indirizzi e disposizioni di cui all'art. 9.
3. Nell'ambito delle attività di formazione permanente del personale sono ricomprese anche tutte le iniziative ad esse strumentali ed, in particolare, quelle finalizzate: alla realizzazione di studi e ricerche nel campo educativo e formativo, all'acquisizione e potenziamento dei beni immobili e mobili per lo svolgimento delle attività formative, alla realizzazione di soluzioni strutturali ed organizzative tese all'integrazione delle funzioni bibliotecarie, documentali ed archivistiche delle Aziende sanitarie al fine di razionalizzarne la gestione ed accrescerne le valenze formative e di promozione culturale e professionale.
Art. 8. (Soggetti destinatari).
1. Le attività di formazione permanente sono destinate:
a) al personale organicamente o funzionalmente dipendente delle Aziende sanitarie nelle forme previste dalla contrattazione collettiva;
b) al personale convenzionato nelle forme previste dai relativi accordi nazionali e regionali.
2. Possono essere ammessi a frequentare le attività di formazione permanente anche i dipendenti di altri enti pubblici o da soggetti privati operanti nel settore sociale o sanitario, ivi comprese le Associazioni del volontariato, del privato sociale, nonché i soggetti che svolgono nello stesso settore una attività libero professionale, quando gli obiettivi dell'iniziativa di formazione rendano opportuno il loro coinvolgimento. L'ammissione dei suddetti soggetti può essere subordinata al concorso alle spese di realizzazione delle attività, a carico dei medesimi o dei loro enti di appartenenza.
Art. 9. (Programmazione della formazione permanente).
1. Il Consiglio Regionale definisce nel Piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione, gli indirizzi e le specifiche disposizioni per lo svolgimento delle attività di formazione permanente, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.
Art. 10. (Finanziamento, programmazione e realizzazione annuale degli interventi formativi).
1. Con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione è stabilita annualmente la somma da destinare alla realizzazione da parte della Giunta regionale degli interventi di formazione permanente destinati al personale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), e di quelli, aventi rilevanza regionale, destinati al personale di cui al medesimo art. 8, comma 1, lett. a). Successivamente, in riferimento a tale disponibilità finanziaria, la Giunta regionale approva e realizza un apposito programma annuale degli interventi formativi. In tale programma possono essere stabiliti modalità, obiettivi e priorità per l'erogazione di finanziamenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione di specifici progetti formativi elaborati dalle medesime.
2. Le singole Aziende sanitarie nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie stabiliscono nel bilancio preventivo economico annuale di previsione la somma da destinare alla realizzazione degli interventi di formazione permanente del proprio personale. In riferimento a tale disponibilità finanziaria, ciascuna Azienda sanitaria approva e realizza un apposito programma annuale degli interventi formativi. Tale programma deve essere ricompreso in via ordinaria nel piano attuativo annuale. La mancanza del programma e l'insufficiente finanziamento sono motivo di non approvazione del piano attuativo annuale.
3. Sulla base dei propri programmi annuali le Aziende sanitarie stabiliscono le opportune intese per l'eventuale realizzazione congiunta degli interventi.
4. La Giunta regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale, e le Aziende sanitarie predispongono i rispettivi programmi annuali degli interventi formativi sulla base degli indirizzi e disposizioni di cui all'art. 9.
5. I programmi annuali sono materia di contrattazione regionale ed aziendale così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della sanità pubblica e degli accordi collettivi nazionali del personale convenzionato.
Art. 11. (Enti organizzatori e modalità attuative).
1. Gli interventi di cui all'art. 10, sono istituiti, finanziati e realizzati dalla Giunta regionale e dalle singole Aziende sanitarie, singolarmente o congiuntamente, in attuazione dei rispettivi programmi annuali. Nel caso che più Aziende sanitarie gestiscano in forma congiunta gli interventi formativi, la loro attuazione deve far capo ad una sola di esse, sulla base di preventive intese comprendenti anche la ripartizione dei reciproci oneri finanziari, i quali potranno essere assolti anche attraverso il pagamento di quote di partecipazione all'Azienda sanitaria titolare delle attività.
2. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie realizzano tali interventi direttamente o indirettamente avvalendosi delle Università degli Studi, degli Ordini e collegi professionali o di altri soggetti pubblici. Relativamente a particolari esigenze, la realizzazione di attività formative può essere affidata, tramite la stipula di apposite convenzioni, anche a soggetti privati che svolgono qualificata attività di ricerca, formazione, produzione, erogazione di servizi nel settore sanitario e sociale o in ambiti ad esso correlati con particolare riferimento alle associazioni professionali e scientifiche del settore. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie possono, altresì, realizzare gli interventi programmati facendo partecipare direttamente il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario a corsi istituiti dalle Università degli Studi o da altri qualificati soggetti pubblici o privati.
3. In particolare la Giunta regionale può realizzare gli interventi da essa istituiti anche affidandone la gestione alle Aziende sanitarie. A queste ultime è fatto obbligo al termine delle attività redigere un apposito rendiconto sull'impiego dei finanziamenti ricevuti dalla Giunta regionale per la realizzazione di tali interventi con la richiesta per la ridestinazione di eventuali economie di spesa.
4. Nella gestione diretta degli interventi formativi la Giunta regionale e le Aziende sanitarie utilizzano, ai sensi della normativa vigente nella sanità pubblica, il personale del servizio sanitario e, in subordine, verificata l'indisponibilità di risorse interne, instaurare rapporti di consulenza con altri soggetti pubblici e privati o di prestazione professionale con singoli esperti.
5. Al fine di realizzare attività rispondenti ai requisiti indicati all'art. 6 le Aziende sanitarie assegnano ad un adeguato numero di propri dipendenti compiti inerenti lo sviluppo della progettazione formativa degli interventi, della loro conduzione ed animazione, delle verifiche intermedie e finali, relativamente alle aree professionali o alle strutture organizzative di appartenenza, secondo modalità definite ai sensi dell'art. 9.
6. Per la formazione permanente degli operatori professionali delle aree infermieristica, tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ispezione i compiti di cui al comma 5 sono svolti dagli operatori professionali dirigenti delle rispettive categorie professionali, in mancanza dei quali potrà essere utilizzato personale non dirigente delle rispettive categorie professionali.
7. Al fine di assicurare un omogeneo e uniforme arricchimento metodologico relativamente alle competenze di coloro che assolvono ai compiti cui al comma 5, la Giunta regionale, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, cura l'attuazione di appositi corsi formativi a carattere regionale.
8. Per le attività di formazione permanente del personale appartenente alle categorie mediche convenzionate, lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma si identifica con l'incarico di animatore ove tale figura sia prevista nei relativi accordi collettivi nazionali. Le iniziative per la formazione dei predetti animatori e la verifica delle necessarie competenze sono definite, con apposito atto, dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali mediche, sentita la federazione regionale degli ordini provinciali dei medici.
Art. 12. (Verifica dell'attuazione dei programmi annuali).
1. Le Aziende sanitarie devono elaborare una relazione sugli interventi formativi espletati nell'anno precedente ivi compresi quelli istituiti dalla Giunta regionale e loro affidati in gestione. Tale relazione fa parte della relazione sanitaria aziendale.
2. La relazione di cui al precedente comma deve fra l'altro contenere l'analisi della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi formativi, la tipologia e la quantità degli operatori coinvolti, la descrizione dei risultati conseguiti e la valutazione delle eventuali discordanze rispetto ai risultati attesi.
3. La Giunta regionale, in ordine agli adempimenti delle Aziende sanitarie di cui ai precedenti comma, stabilisce i criteri necessari ad uniformare la raccolta dei dati a livello regionale.
Art. 13. (Iniziative formative in settori specialistici e loro accreditamento).
1. Al fine di assicurare una costante elevazione della qualità della formazione del personale del Servizio sanitario, le Aziende sanitarie e la Regione, singolarmente o congiuntamente, anche tramite apposite intese e collaborazioni con l'Università e gli Ordini e Collegi professionali, potranno dar vita ad iniziative tese a realizzare in via continuativa attività di aggiornamento, di documentazione e di produzione multimediale in determinati settori od aree specialistiche della sanità.
2. Le Aziende sanitarie titolari o compartecipi di tali iniziative pongono a base della loro partecipazione il criterio del progressivo recupero delle risorse finanziarie investite per l'attuazione delle iniziative medesime tramite l'offerta dei prodotti e servizi formativi realizzati eventualmente al netto delle quote versate per investimenti in conto capitale e delle spese sostenute per la formazione del proprio personale dipendente o convenzionato.
3. Le iniziative di cui al comma 1, sono oggetto di specifico accreditamento da parte della Giunta regionale e potranno essere raccordate ed integrate con le strutture eventualmente costituite ai sensi del precedente art. 5, comma 3.
4. Il Consiglio regionale determina con uno specifico atto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri per l'accreditamento delle iniziative di cui al presente articolo, avvalendosi del Consiglio Sanitario Regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.
5. La partecipazione ad una attività formativa organizzata nell'ambito di un'iniziativa accreditata ai sensi del presente articolo, è considerato un elemento attestante un livello qualitativo superiore di tale attività in tutte le circostanze in cui questa venga ad essere valutata all'interno di un curriculum formativo individuale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. [2].
2. [3].
3. [4].
4. [5].
Art. 15. (Abrogazioni).
1. [6].
2. Le LL.RR. 16 ottobre 1989, n. 64, 26 agosto 1991, n. 43 ed il
3. La
Art. 16. (Norma transitoria).
1. Sono fatte salve le autorizzazioni già concesse ai sensi della
2. Le domande di nuove autorizzazioni prodotte ai sensi della
3. Lo svolgimento delle attività formative relative alle autorizzazioni in vigore rilasciate ai sensi della
4. La programmazione, l'autorizzazione e lo svolgimento delle attività formative relative alla
Art. 17. (Finanziamento).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede annualmente con legge regionale di bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1999.
[1] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[2] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 1 della
[3] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 10 della
[4] Aggiunge la lettera m bis al comma 3, art. 14, della
[5] Modifica la lettera c), comma 1, art. 16, della
[6] Modifica il comma 1, art. 1, della