Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 28/12/2009 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 41/2005 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 41/2005 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 41/2005 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 41/2005 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 41/2005 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 41/2005 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 41/2005 |
Art. 8. Modifiche all’art. 26 della l.r. 41/2005 |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 41/2005 |
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 41/2005 |
Art. 11. Abrogazione dell’articolo 30 della l.r. 41/2005 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 41/2005 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 41/2005 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 41/2005 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 41/2005 |
Art. 16. Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 41/2005 |
Art. 17. Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 41/2005 |
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 41/2005 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 41/2005 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 41/2005 |
Art. 21. Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 41/2005 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 41/2005 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 41/2005 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 41/2005 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 41/2005 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 41/2005 |
Art. 27. Sostituzione dell’articolo 51 della l.r. 41/2005 |
Art. 28. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 41/2005 |
§ 3.2.140 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 83.
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
(B.U. 31 dicembre 2009, n. 56)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 3, dello Statuto;
Vista la
Vista la
Visto il pare del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30 ottobre 2009.
Considerato quanto segue:
1. con
2. sorge, perciò, la necessità di apportare alla
3. per realizzare tale obiettivo, in alcuni casi sono state modificate o integrate direttamente le norme della
40/2005, con l’intento di non effettuare modifiche sostanziali al testo della citata
si approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del sistema integrato attraverso l’approvazione dei piani integrati di salute di cui all’articolo 21 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
1. “Ove non costituita la società della salute, la comunità montana approva il piano integrato di salute di cui all’articolo 21 della
a) vi sia totale coincidenza tra l’ambito territoriale della comunità montana e quello della zona-distretto;
b) vi sia delega alla comunità montana da parte dei comuni delle funzioni amministrative di cui sono titolari. ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della
3. Al comma 2 dell’articolo 12 della
4. Il comma 3 dell’articolo 12 della
“3. La Regione favorisce il coordinamento tra il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 27 e quanto previsto dagli strumenti di programmazione delle politiche regionali per le montagne toscane e promuove intese ed accordi in ambito interregionale per le zone di confine.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Al comma 5 dell’articolo 13 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 14 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della
2. Al comma 5 dell’articolo 14 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 22 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della
Art. 8. Modifiche all’art. 26 della
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
“Art. 27
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale degli interventi e servizi sociali è definita dal piano sanitario e sociale integrato regionale di cui agli articoli 18 e 19 della
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“Art. 29
Programmazione zonale
1. La programmazione zonale degli interventi e servizi sociali a livello di zona distretto è definita dal piano integrato di salute di cui all’articolo 21 della
Art. 11. Abrogazione dell’articolo 30 della
1. L’articolo 30 (Procedimento per l’approvazione del piano di zona) della
Art. 12. Modifiche all’articolo 31 della
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 33 della
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della
2. Al comma 2 dell’articolo 33 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 34 della
1. Al comma 4 dell’articolo 34 della
2. Al comma 6 dell’articolo 34 della
Art. 15. Modifiche all’articolo 35 della
1. Il comma 1 dell’articolo 35 della
“1. Il comune può delegare la gestione di interventi o servizi sociali all’azienda unità sanitaria locale.”.
Art. 16. Abrogazione dell’articolo 36 della
1. L’articolo 36 (Forme innovativa di gestione unitaria ed integrata dei servizi tra comuni e aziende unità sanitarie localo – Società della salute) della
Art. 17. Sostituzione dell’articolo 37 della
1. L’articolo 37 della
“Art. 37
Coordinatore sociale
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l’azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, commi 1 e 4.
2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:
a) è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;
c) fa parte dell’ufficio di direzione di cui all’articolo 64, comma 6, della
3. Ove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale è individuato ai sensi dell’articolo 64, commi 7 e 8, della
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 38 della
1. L’articolo 38 della
“Art. 38
Segreteria amministrativa
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci è assistita dalla segreteria amministrativa, di cui all’articolo 12, comma 8, della
2. Le funzioni della segreteria amministrativa sono individuate dalla conferenza zonale dei sindaci.
3. La segreteria amministrativa può essere costituita quale ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e l’azienda unità sanitaria locale della zona-distretto, così come indicate all’articolo 12, comma 8, della
Art. 19. Modifiche all’articolo 41 della
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della
Art. 20. Modifiche all’articolo 42 della
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della
Art. 21. Sostituzione dell’articolo 43 della
1. L’articolo 43 della
“Art. 43
Relazione sullo stato di salute
1. La relazione sullo stato di salute di cui all’articolo 20, comma 1, lettera e), della
Art. 22. Modifiche all’articolo 45 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 45 della
Art. 23. Modifiche all’articolo 46 della
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della
2. Al comma 2 dell’articolo 46 della
Art. 24. Modifiche all’articolo 47 della
1. Al comma 2 dell’articolo 47 della
2. Il comma 2 bis dell’articolo 47 della
2 bis. “Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute, ove costituite, adeguano i regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell’ISEE.”.
Art. 25. Modifiche all’articolo 48 della
1. Al comma 3 dell’articolo 48 della
Art. 26. Modifiche all’articolo 50 della
1. Al comma 5 dell’articolo 50 della
Art. 27. Sostituzione dell’articolo 51 della
1. L’articolo 51 della
“Art. 51
Ufficio di direzione zonale
1. La conferenza zonale dei sindaci individua i responsabili delle attività ad integrazione socio-sanitaria gestite dai comuni in forma singola o associata. Tali responsabili integrano il comitato di coordinamento della zona-distretto di cui agli articoli 64, comma 6,e 66, comma 4, della
Art. 28. Modifiche all’articolo 57 della
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della