§ 3.2.133 - L.R. 30 marzo 2009, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:30/03/2009
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della l.r 57/2008


§ 3.2.133 - L.R. 30 marzo 2009, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).

(B.U. 6 aprile 2009, n. 11)

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

 

Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro);

 

Considerato quanto segue:

1. che l’articolo 3, comma 1, della l.r. 57/2008 annovera fra i beneficiari del contributo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, in subordine al coniuge o convivente ed ai figli, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli e le sorelle minori di età o fiscalmente a carico;

2. che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde a finalità di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione di solidarietà da parte della comunità regionale verso le famiglie colpite dall’evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le più immediate necessità conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle di una adeguata assistenza legale;

3. che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni, l’articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le predette finalità, nella parte in cui pone specifiche limitazioni, connesse a situazioni fiscali, per l’accesso al contributo da parte degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro;

4. che l’articolo 3 della l.r. 57/2008 richiede pertanto di essere modificato per la rimozione delle predette limitazioni;

5. che tale modifica non comporta la necessità di modificare anche la norma finanziaria della l.r. 57/2008, in quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati ai fini della determinazione della previsione di spesa;

 

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r 57/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), subito dopo le parole: ”gli ascendenti” le parole: “fiscalmente a carico” sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 57/2008 le parole: “minori di età o fiscalmente a carico” sono soppresse.