§ 3.2.129 - L.R. 27 ottobre 2008, n. 57.
Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:27/10/2008
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Istituzione del Fondo
Art. 3.  Beneficiari del contributo
Art. 4.  Entità del contributo
Art. 5.  Erogazione del contributo
Art. 6.  Regolamento di attuazione
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 3.2.129 - L.R. 27 ottobre 2008, n. 57.

Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro.

(B.U. 5 novembre 2008, n. 36)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La comunità toscana manifesta la propria solidarietà alle vittime di incidenti mortali sul lavoro anche tramite la concessione alle loro famiglie, da parte della Regione, dei benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Istituzione del Fondo

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il Fondo regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo “una tantum” a titolo di assistenza sociale, a prescindere dall’accertamento in ordine alla responsabilità dell’evento; il contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a favore delle famiglie di lavoratori autonomi o subordinati, vittime di incidenti mortali avvenuti sul luogo di lavoro nel territorio regionale.

3. Il contributo spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 4. La gestione del Fondo è affidata alla direzione generale della Regione competente in materia .

 

     Art. 3. Beneficiari del contributo

1. I beneficiari del contributo di cui all’articolo 2 sono il coniuge della vittima di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti, oppure, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle [1].

2. Ai fini della presente legge, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

     Art. 4. Entità del contributo

1. L’entità del contributo, in riferimento alle diverse tipologie di beneficiari, è stabilita come segue:

a) coniuge, o in assenza convivente, senza figli................euro 20.000,00;

b) coniuge, o in assenza convivente, un figlio..................euro 22.000,00;

c) coniuge, o in assenza convivente, due figli..................euro 23.500,00;

d) coniuge o, in assenza, convivente, tre o più figli...........euro 25.000,00;

e) un figlio, in assenza di coniuge o convivente................euro 22.000,00;

f) due figli in assenza di coniuge o convivente.................euro 23.500,00;

g) tre o più figli, in assenza di coniuge o convivente..........euro 25.000,00;

h) altri beneficiari, in assenza di coniuge o convivente e di figli........euro 20.000,00.

2. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), se il coniuge, o in assenza di questo il convivente, è anche il genitore superstite dei figli minori di età, il contributo è corrisposto per intero in suo favore. In tutti gli altri casi il contributo è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente l’aggiornamento degli importi del contributo di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo è disposta con decreto dirigenziale entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa.

2. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal 1° gennaio 2008.

 

     Art. 6. Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la presentazione della domanda di cui all’articolo 5 e per la relativa istruttoria, nonché per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese.

2. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di recupero del contributo concesso, qualora sia accertata, successivamente all’erogazione dello stesso, la carenza dei requisiti da parte dei beneficiari, oppure il mancato riconoscimento, da parte dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), della condizione di lavoratrice o lavoratore deceduto per infortunio avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, al fine di reperire i dati necessari alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste per l’attuazione della presente legge, promuove un protocollo di intesa con le aziende unità sanitarie locali, l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l’INAIL, la Direzione regionale del lavoro, l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e l’Agenzia delle entrate.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono stimati in complessivi euro 600.000,00 per l’anno 2008 ed euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, cui si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 262 “Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale – Spese correnti”del bilancio di previsione 2008 e pluriennale vigente 2008 – 2010.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 – 2010 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

 

Anno 2008

 

in diminuzione

UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 600.000,00;

 

in aumento

UPB 262 “Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale – Spese correnti” per euro 600.000,00;

 

Anno 2009

in diminuzione UPB 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 600.000,00;

UPB 243 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti”per euro 400.000.00;

 

in aumento

UPB 262 “Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale – Spese correnti” per euro 1.000.000,00;

 

Anno 2010

 

in diminuzione UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 600.000,00;

UPB 243 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti” per euro 400.000,00

in aumento

UPB 262 “Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale – Spese correnti” per euro 1.000.000,00;

 

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 2009, n. 14.