§ 3.2.128 - D.P.G.R. 22 ottobre 2008, n. 54/R.
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:22/10/2008
Numero:54


Sommario
Art.  1. Sede
Art.  2. Organi
Art.  3. Il Presidente
Art.  4. Il vicepresidente
Art.  5. Convocazioni
Art.  6. Svolgimento delle riunioni
Art.  7. Atti del Comitato
Art.  8. Votazioni
Art.  9. Gruppi di lavoro e tavoli di confronto
Art.  10. Segreteria del Comitato
Art.  11. Rimborso spese
Art. 11 bis.  Definizioni
Art.  11 ter. Disciplina dello sportello
Art.  12. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale. Indicatori e standard
Art.  13. Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale
Art.  13 bis. Mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale
Art.  13 ter. Norma transitoria
Art. 14 . Aggiornamento annuale dell'elenco
Art. 15 . Richiesta dei contributi
Art.  16. Modalità per l'assegnazione delle risorse
Art.  17. Modalità di concessione dei finanziamenti e contributi
Art.  18. Modalità e termini del rendiconto
Art.  19. Monitoraggio regionale
Art.  20. Verifiche
Art.  21. Verifica in corso di svolgimento
Art.  22. Verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio
Art.  23. Rilevazione delle attività di controllo
Art.  24. Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti
Art.  25. Utilizzo della modalità informatica e telematica
Art.  26. Clausola valutativa


§ 3.2.128 - D.P.G.R. 22 ottobre 2008, n. 54/R. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

(B.U. 29 ottobre 2008, n. 34)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l' articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

 

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

 

Visto, in particolare, l’articolo 9 della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinati fra l’altro:

a) le modalità di funzionamento del Comitato di cui all’articolo 2;

b) gli indicatori e gli standard dei requisiti e il procedimento per l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4, e le procedure per l’aggiornamento dell’elenco;

c) le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui all’articolo 6, commi 1 e 2;

d) le modalità e i termini di monitoraggio e rendiconto ai sensi dell’articolo 6 comma 7;

e) le modalità di concessione dei finanziamenti e contributi di cui all’articolo 6, nonché le modalità di revoca degli stessi ai sensi dell’articolo 8;

 

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 4 agosto 2008, n. 7 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione, del Comitato regionale consumatori utenti e delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003;

 

Acquisito il parere favorevole con raccomandazioni della 3^ Commissione consiliare espresso nella seduta dell’8 ottobre 2008;

 

Dato atto dell’accoglimento delle raccomandazioni della Commissione consiliare competente;

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2008, n. 815, che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

CAPO I - Modalità di funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

 

Art. 1. Sede

1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 2 della l.r. 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), di seguito denominato “Comitato”, ha sede a Firenze presso la Presidenza della Giunta regionale toscana.

 

     Art. 2. Organi

1. Sono organi del Comitato il Presidente e il vicepresidente.

 

     Art. 3. Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni;

b) determina l’ordine del giorno delle riunioni;

c) sottoscrive gli atti adottati dal Comitato e li invia ai competenti organi della Giunta regionale;

d) cura la redazione del rapporto annuale sull’attività del Comitato.

 

     Art. 4. Il vicepresidente

1. Il vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

a) coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento;

b) può essere delegato dal Presidente allo svolgimento di talune determinate funzioni.

 

     Art. 5. Convocazioni

1. Il Presidente convoca il Comitato:

a) almeno due volte l’anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;

b) su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria del Comitato, con gli argomenti di cui viene richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno e le relative motivazioni.

2. Le convocazioni, recanti l’ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

3. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato portatori di interessi nelle materie iscritte all’ordine del giorno.

 

     Art. 6. Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

2. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione del Comitato; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all’ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione del Comitato.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell’ordine del giorno, sono discusse e decise all’inizio della riunione del Comitato.

4. E’ facoltà dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

5. Il verbale delle riunioni, redatto da un componente della segreteria del Comitato sotto la supervisione del Presidente, è sottoposto all’approvazione del Comitato all’inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonché in formato cartaceo.

6. Contestualmente alla convocazione della riunione successiva viene inviata la bozza del verbale della riunione precedente.

 

     Art. 7. Atti del Comitato

1. Il Comitato esprime:

a) pareri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 9/2008;

b) proposte per i compiti assegnati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) e) della l.r. 9/2008;

c) decisioni su attività svolte direttamente dal Comitato.

2. Le decisioni sono riportate nel verbale, in calce all’argomento trattato.

 

     Art. 8. Votazioni

1. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione.

2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.

3. Per gli atti che riguardano un componente o un’associazione del Comitato, su richiesta della maggioranza dei presenti alla seduta, o su proposta del Presidente, si procede a votazione a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale.

 

     Art. 9. Gruppi di lavoro e tavoli di confronto

1. Il Comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all’adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, l’oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell’attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull’attività svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.

2. Il Comitato con propria decisione può programmare tavoli di confronto su specifiche tematiche con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 lettera e), della legge regionale e con altri portatori di interesse.

 

     Art. 10. Segreteria del Comitato

1. Le funzioni di supporto organizzativo al Comitato sono svolte dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa provvede a:

a) predisporre e inviare le convocazioni;

b) redigere i verbali;

c) fornire idoneo supporto amministrativo ai gruppi di lavoro ed ai tavoli di confronto;

d) fornire la documentazione e svolgere l’attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;

e) trasmettere gli atti ai relativi destinatari;

f) adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni del Comitato;

g) coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

 

     Art. 11. Rimborso spese

1. Il rimborso delle spese sostenute è corrisposto esclusivamente ai membri presenti alle riunioni del Comitato.

2. I membri aventi diritto devono compilare, sottoscrivere e consegnare alla segreteria un apposito modulo secondo modalità e termini stabiliti con decreto dirigenziale, allegandovi idonea documentazione delle spese sostenute.

 

     Art. 11 bis. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) sportello: luogo fisico di proprietà, in affitto o comodato d’uso, comprovato da scrittura privata, ed avente i requisiti di cui all'articolo 11 ter, con la seguente dotazione minima:

1) una scrivania;

2) un computer corredato di lettore di smart card, nonché di software adeguato alla gestione della firma digitale, della posta elettronica certificata e degli altri strumenti necessari alla gestione dell'attività documentale;

3) un telefono;

4) un archivio sia fisico che telematico delle relative pratiche;

b) punti di assistenza: tutte le sedi operative delle associazioni non aventi i requisiti previsti dalla lettera a), nonché dall'articolo 11 ter. Essi, se comunicati in sede di richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 15, entrano a far parte del sistema regionale di tutela dei consumatori e sono promossi dalla Regione attraverso la formazione degli operatori e gli strumenti di comunicazione istituzionale;

c) pratica: l'insieme di documenti, identificato da un numero di repertorio, afferente ad una specifica procedura in cui l'associazione agisce in rappresentanza del richiedente;

d) consulenza: parere fornito all'utente da un professionista ovvero da un operatore ed avente ad oggetto elementi conoscitivi e concettuali, indicazioni e modulistica, finalizzati a fornire soluzione alle problematiche sottoposte dagli utenti alle associazioni, sia direttamente sia attraverso l'attivazione di altre organizzazioni. La consulenza può essere effettuata presso lo sportello, nonché per telefono o tramite posta elettronica.

 

     Art. 11 ter. Disciplina dello sportello

1. Lo sportello di cui all'art 11 bis, comma 1, lettera a), è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali o commerciali, dalle quali deve essere separato anche fisicamente da un ingresso con accesso a spazi comuni condominiali e di accoglienza. E' invece compatibile con altre attività associative, purché svolte in orari o giorni diversi da quelli di sportello.

2. All’esterno dell'edificio che ospita lo sportello deve essere apposta una targa contenente l'indicazione dello sportello medesimo, o almeno la relativa iscrizione sul campanello. Analoga targa deve essere affissa stabilmente all'ingresso del locale ove si effettua l'attività di sportello, evidenziando altresì l'orario di apertura, che non può essere inferiore a 6 ore settimanali, per almeno due giorni la settimana.

3. Eventuali interruzioni anche temporanee dell'attività di sportello devono essere tempestivamente comunicate alla struttura regionale competente.

4. Lo sportello gestisce annualmente un numero di pratiche non inferiore a 30, corrispondente alla media aritmetica degli ultimi tre anni, ed è coordinato da un responsabile nominato dall’associazione, che provvede altresì alla conservazione dei dati utili per il monitoraggio.

 

CAPO II - Requisiti e procedimento per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco regionale

 

     Art. 12. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale. Indicatori e standard

1. Possono iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 4 della l.r. 9/2008 le associazioni regionali senza fini di lucro, costituite, ai sensi della vigente normativa, come associazioni di consumatori, da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda.

2. Le associazioni, di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

a) effettiva rappresentanza sociale;

b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;

c) svolgimento di un’attività continuativa sul territorio regionale.

3. L’effettiva rappresentanza sociale è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

a) numero di iscritti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione toscana e presenza su almeno 5 province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione provinciale, risultanti da adesione specifica;

b) ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati non inferiore al 10 % del bilancio o rendiconto annuale e comunque non inferiore ad euro 4.000,00 evidenziate nelle scritture contabili, anche attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo.

4. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata dalla presenza di almeno quattro sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno quattro province diverse della Toscana.

5. Lo svolgimento dell’attività continuativa sul territorio regionale è comprovato dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

a) statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;

b) documentazione attestante l’apertura di tre sportelli o sedi in tre diverse province della Toscana in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;

c) elenchi degli iscritti relativi agli ultimi tre anni;

d) documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale;

e) bilancio o rendiconto degli ultimi tre anni regolarmente approvato dagli organi preposti.

 

     Art. 13. Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale

1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco regionale devono redigere apposita istanza. L'istanza è presentata dal 2 gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.

2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze.

4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

 

     Art. 13 bis. Mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale

1. Le associazioni già iscritte nell'elenco regionale devono dimostrare di aver mantenuto i requisiti di iscrizione e sono tenute a presentare entro il 30 giugno di ogni anno:

a) copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti, evidenziando l'ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati anche distintamente attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo. Le quote si riferiscono all'annualità precedente a quella oggetto di iscrizione e devono corrispondere agli iscritti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a);

b) dichiarazione concernente:

1) il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia;

2) l'apertura al pubblico dello sportello in misura non inferiore all'80 % delle ore annuali dichiarate ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 2;

3) il numero delle pratiche gestite da ogni sportello nell'anno precedente;

4) l’elenco delle prestazioni gratuite fornite agli utenti, anche non iscritti, quali consulenze e fornitura modulistica.

2. La competente struttura organizzativa della Giunta regionale effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro sessanta giorni, con le modalità istruttorie determinate con decreto dirigenziale, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è equiparata alla perdita dei requisiti.

4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

 

     Art. 13 ter. Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 13 bis, le associazioni già iscritte nell'elenco regionale, ai fini della dimostrazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione, hanno tempo per adeguarsi alla nuova disciplina fino al 30 giugno 2016.

 

          Art. 14. Aggiornamento annuale dell'elenco

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale procede all’aggiornamento dell’elenco con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

CAPO III - Gestione delle risorse finanziarie e monitoraggio degli interventi

 

          Art. 15. Richiesta dei contributi

1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente, le associazioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 9/2008 presentano alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale il programma delle iniziative che intendono realizzare, sulla base della modulistica e delle disposizioni approvate con decreto dirigenziale.

2. Le attività inserite nel programma dalle associazioni devono essere distinte in due tipologie:

a) assistenza al cittadino fornita dagli sportelli come definiti dall’articolo 11 bis, comma 1, lettera a);

b) formazione e informazione ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 9/2008.

3. Le attività proposte devono indicare, ove necessario, il livello minimo di risorse richiesto per realizzare l’iniziativa o singole fasi funzionali della stessa e il finanziamento richiesto.

4. Il programma è corredato da una dichiarazione con cui l’associazione attesta il possesso degli elementi di valutazione necessari per l’assegnazione dei contributi.

5. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’associazione abbia provveduto a presentare il programma, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione della richiesta che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell’articolo 24 del presente regolamento.

 

     Art. 16. Modalità per l'assegnazione delle risorse

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della l.r. 9/2008 le risorse sono assegnate sulla base dei criteri di assegnazione dei contributi definiti dal Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale.

2. La qualità delle proposte viene valutata assegnando un punteggio sulla base dei seguenti elementi:

a) con riferimento ad iniziative di assistenza al cittadino, sono attribuiti:

1) punti 10, per ogni sportello, come definito all'articolo 11 bis, comma 1, lettera a) ed 11 ter;

2) punti 5, per ogni sportello aperto presso uffici relazioni con il pubblico (URP);

3) punti 0,25, per ogni ora di apertura in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 ter, comma 2;

4) punti 1, per assistenza legale o professionale, fornita da professionisti abilitati o iscritti a collegi o albi e calendarizzata presso lo sportello;

5) punti 3, in relazione al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile;

b) con riferimento ad iniziative di formazione e di informazione, sono attribuiti:

1) fino a punti 10, per l'accuratezza della descrizione delle attività, la congruità dei relativi costi e le rispettive tempistiche;

2) fino a punti 6, per accordi di collaborazione con partner istituzionali, Università e centri di ricerca, istituti scolastici o centri di formazione;

3) fino a punti 4, per l'erogazione gratuita dei corsi di formazione;

4) fino a punti 3, per accordi di collaborazione con reti dell'informazione e della comunicazione;

5) fino a punti 3, per area geografica di intervento;

3. L'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento e le relative quote sono riportate nel documento di attuazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 9/2008.

4. I contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali fra tutte le associazioni iscritte nell'elenco regionale.

 

     Art. 17. Modalità di concessione dei finanziamenti e contributi

1. La competente struttura della Giunta regionale effettua l’istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008 e propone alla Giunta una ripartizione per ogni iniziativa in base agli elementi di valutazione di cui all’articolo 16 del presente regolamento.

2. Il documento di attuazione approvato dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2008, definisce:

a) le risorse riservate e l’elenco delle iniziative da realizzare direttamente ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a), della l.r. 9/2008;

b) l’elenco delle iniziative di assistenza ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008;

c) l’elenco delle iniziative di formazione e informazione ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008;

d) l’elenco delle iniziative ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c) della l.r. 9/2008;

e) l’ammontare delle risorse da assegnare alla funzionalità delle associazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008.

3. Lo schema della convenzione di cui all’articolo 7 della l.r. 9/2008 è approvato con decreto dirigenziale; con tale atto vengono assegnate le risorse liquidando a titolo di anticipo un importo non superiore al 60 per cento del contributo concesso per le iniziative di cui all’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008. Il residuo 40 per cento può essere liquidato in due quote: il primo 20 per cento previa rendicontazione del 60 per cento; il residuo 20 per cento a saldo.

4. L’atto di liquidazione finale viene emesso entro sessanta giorni dal ricevimento del consuntivo di cui all’articolo 18, comma 4 e dopo aver espletato la verifica formale sul consuntivo ed averne riscontrato la regolarità.

5. I contributi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 possono essere erogati interamente con l’atto d’impegno, qualora l’ultimo rendiconto, verificato ai sensi dell’articolo 20, comma 2, risulti regolare.

 

     Art. 18. Modalità e termini del rendiconto

1. I finanziamenti assegnati alle associazioni devono essere rendicontati alla competente struttura della Giunta regionale nei tempi previsti dal documento di attuazione.

2. Entro la scadenza del termine, le associazioni possono richiedere una proroga non superiore a centoventi giorni per ultimare l’attività di rendicontazione. La proroga può essere concessa entro quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza.

3. Decorsi i termini di presentazione del rendiconto di cui al comma 1 senza che l’associazione abbia provveduto a presentare la relativa documentazione o la richiesta di proroga di cui al comma 2, la competente struttura organizzativa della Giunta Regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione del rendiconto o della richiesta di proroga che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell’articolo 24 del presente regolamento.

4. Il rendiconto è composto dal consuntivo di spesa e da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta la veridicità del consuntivo e indica la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro.

5. La modulistica relativa alle modalità di compilazione del rendiconto è approvata con decreto dirigenziale.

6. Sono fatte salve le modalità di rendicontazione previste da altri strumenti finanziari la cui disciplina è contenuta nei relativi impegni di spesa.

7. Per i progetti cofinanziati da altri soggetti deve essere contabilizzata sul rendiconto regionale solo la quota parte delle spese sostenute a carico del finanziamento regionale.

 

     Art. 19. Monitoraggio regionale

1. Ai fini del monitoraggio regionale, per ciascuna delle iniziative finanziate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 le associazioni presentano alla competente struttura della Giunta regionale, contestualmente al rendiconto, i seguenti elementi:

a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che attesti la veridicità della documentazione presentata e indichi la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro;

b) relazione sulle iniziative realizzate, in cui vengano descritte le attività e siano altresì dettagliati i dati riportati in apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti.

2. Per le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 le associazioni devono presentare alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti sul territorio regionale nel corso dell’anno.

3. Tutti gli elementi suddetti presentati dalle associazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della relazione prevista dall’articolo 11 della l.r. 9/2008.

 

     Art. 20. Verifiche

1. Sulle attività finanziate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008, la competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche sull’attività, sul rendiconto e sugli elementi presentati dalle associazioni ai fini del monitoraggio.

2. Sui contributi erogati ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008, la verifica viene effettuata esclusivamente sul rendiconto.

3. L’attività di verifica deve risultare dai verbali sottoscritti dagli incaricati.

 

     Art. 21. Verifica in corso di svolgimento

1. La verifica sulle attività finanziate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008, effettuata in corso di svolgimento, è diretta a riscontrare l’effettiva realizzazione delle iniziative, nonché il possesso degli elementi di valutazione.

2. L’avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 7 della l.r. 9/2008, con l’invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

3. La verifica relativa all'attività di assistenza viene effettuata su un campione di sportelli, definito in base alle irregolarità riscontrate nell'annualità precedente. Essa viene svolta attraverso sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello nonché il possesso degli altri requisiti dichiarati dalle associazioni.

4. Gli sportelli sono tenuti alla registrazione e conservazione dei dati necessari per il monitoraggio dell’attività.

5. I punti di assistenza pubblicizzati dagli strumenti regionali di comunicazione e di informazione sono soggetti a controllo a campione, allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura: qualora il controllo dia esito negativo, cessa ogni attività regionale di comunicazione e di informazione.

6. Le variazioni dei dati degli sportelli sono comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data in cui si verificano.

7. Per l’attività di informazione e formazione viene effettuata una verifica a campione delle iniziative realizzate; a tale scopo le associazioni inviano alla competente struttura della Giunta regionale il programma esecutivo dell’iniziativa, con indicazione del luogo e della data di realizzazione.

8. Qualora, durante la verifica dell’attività, vengano riscontrate irregolarità, la competente struttura della Giunta regionale provvede a comunicarle formalmente all’associazione, che è tenuta a eliminarle entro trenta giorni. Qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell’articolo 24.

 

     Art. 22. Verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio

1. Le modalità di verifica delle dichiarazioni presentate dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attività svolta sono di tipo puntuale.

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

4. La verifica ha per oggetto:

a) le spese sostenute e la loro pertinenza all'attività svolta, nonché la corrispondenza dell'attività realizzata rispetto a quella prevista;

b) gli originali dei giustificativi di spesa, le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attività realizzata, comprese le banche dati contenenti gli indicatori di risultato.

5. Qualora vengano riscontrate irregolarità nel rendiconto o negli elementi rilevanti per il monitoraggio, la competente struttura della Giunta regionale richiede le necessarie integrazioni all’associazione, che è tenuta a fornirle entro trenta giorni. Trascorso tale termine, qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.

 

     Art. 23. Rilevazione delle attività di controllo

1. Tutte le verifiche effettuate in sede di controllo sono registrate in una apposita banca dati e, ove previsto, trasmesse entro i termini previsti alla competente struttura della Giunta regionale.

 

CAPO IV - Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

 

     Art. 24. Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

1. Le iniziative delle associazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 non sono ammesse a contributo in caso di presentazione del programma delle iniziative oltre il termine previsto dal presente regolamento.

2. Le iniziative delle associazioni non sono altresì ammesse al contributo nei seguenti casi:

a) presentazione dell’ultimo rendiconto o degli elementi rilevanti per il monitoraggio oltre i termini previsti nella convenzione;

b) mancato riscontro, durante le verifiche, di tutti gli elementi dichiarati ai fini della valutazione di cui all’articolo 16 del presente regolamento;

c) revoca totale del contributo assegnato l'anno precedente.

3. I contributi assegnati sono revocati totalmente e le somme liquidate sono recuperate nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione di tutte le iniziative finanziate;

b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel piano;

c) mancata presentazione dell’ultimo rendiconto;

d) irregolarità gravi nella gestione della spesa.

4. I contributi assegnati sono revocati in parte e le relative somme liquidate sono recuperate nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione di parte delle iniziative finanziate; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari all’ammontare del contributo non speso;

b) non pertinenza delle spese rendicontate riscontrate durante le verifiche; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari all’ammontare delle spese non pertinenti;

c) mancata registrazione e conservazione degli elementi rilevanti ai fini del monitoraggio; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell’iniziativa;

d) mancato riscontro, durante le verifiche, del requisito di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera b), punto 2): in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 5 % per ogni ulteriore 5 % o frazione di ore di chiusura rispetto a quelle consentite; il finanziamento è altresì revocato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 ter, nella misura del:

1) 10 %, qualora lo sportello sia risultato chiuso, in orario di sportello, senza segnalazione preventiva;

2) 20 %, in caso di mancata esposizione delle targhe ovvero in caso di erronea indicazione dell'orario di servizio al pubblico, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 2;

3) 50 %, nel caso in cui lo sportello sia privo della dotazione minima ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1, lettera a);

4) 100 %, nel caso in cui lo sportello sia collocato presso attività commerciali o professionali, senza la separazione fisica richiesta;

e) mancato riscontro durante le verifiche degli elementi dichiarati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), punti da 2 a 5: in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 10 % per ciascun elemento non conforme;

f) mancata comunicazione preventiva di iniziative: in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 20% del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa.

5. Le non ammissioni e le revoche vengono disposte previa comunicazione al responsabile dell’associazione. Il responsabile dell’associazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è riportato nella motivazione del provvedimento finale.

6. In caso di revoca totale dei finanziamenti ai sensi del comma 3, lettere b), c) e d), l'associazione viene cancellata dall'elenco regionale di cui all’articolo 4 della l. r. 9/2008.

 

CAPO V - Utilizzo della modalità informatica e telematica

 

     Art. 25. Utilizzo della modalità informatica e telematica

1. Le convocazioni, la presentazione delle istanze, della documentazione e dei programmi, disciplinati dai Capi I, II e III avvengono prioritariamente attraverso l’utilizzo della modalità informatica e telematica.

 

CAPO VI - Clausola valutativa

 

     Art. 26. Clausola valutativa

1. La relazione di cui all’articolo 11 della l.r. 9/2008 è presentata al Consiglio regionale da parte della competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal D.P.G.R. 23 dicembre 2014, n. 83/R.