Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 12/11/2007 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 41/2005 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 41/2005 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 41/2005 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 41/2005 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 41/2005 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 41/2005 |
Art. 7. Norma transitoria |
§ 3.2.124 - L.R. 12 novembre 2007, n. 57.
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
(B.U. 21 novembre 2007, n. 38)
Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 29 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 29 della
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 41 della
1. L’articolo 41 della
“Art. 41
Sistema informativo sociale regionale
1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalità organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla
Art. 4. Modifiche all’articolo 47 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della
“2 bis. Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi consortili da essi costituiti ai sensi dell’articolo 65 della
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 47 della
“2 ter. L’adeguamento dei regolamenti di cui al comma 2 bis avviene in modo coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 62 della
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 62 della
2. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 62 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 63 della
1. Al comma 1 dell’articolo 63 della
Art. 7. Norma transitoria
1. L’adeguamento dei regolamenti di cui all’articolo 47, commi 2 bis e 2 ter, della