Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.2 disciplina generale |
Data: | 23/03/1993 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. Professione di assistente sociale. |
Art. 2. Requisiti per l'esercizio della professione. |
Art. 3. Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali. |
Art. 4. Norme regolamentari. |
Art. 5. Norme transitorie. |
§ 10.2.13 - L. 23 marzo 1993, n. 84.
Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.
(G.U. 1 aprile 1993, n. 76).
Art. 1. Professione di assistente sociale.
1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.
2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.
Art. 2. Requisiti per l'esercizio della professione.
1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della
1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del
2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della
Art. 3. Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali.
1. E' istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.
2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.
Art. 4. Norme regolamentari.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.
Art. 5. Norme transitorie.
1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del
[1] Comma inserito dall'art. 63 del