§ 3.2.11 - L.R. 27 marzo 1980, n. 20.
Interventi a favore delle persone non autosufficienti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:27/03/1980
Numero:20


Sommario
Art. 1.      La presente legge in armonia con i principi contenuti nella legge regionale 7 aprile 1976 n. 15, e successive integrazioni e modificazioni e nell'ambito dell'integrazione dei servizi prevista [...]
Art. 2.      I comuni singoli o associati individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale, infermieristica, nonché interventi di riattivazione funzionale, a favore delle [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      L'aggiornamento degli operatori delle residenze sociali protette è assicurata nell'ambito del piano annuale di formazione professionale
Art. 5.      Il ricovero della persona non autosufficiente in idonea residenza sociale protetta è disposto dai comuni singoli o associati, su richiesta dell'interessato o di chi esercita la tutela o la [...]
Art. 6.      A decorrere dal 10 gennaio 1980 i comuni singoli o associati assumono a carico della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente, il costo dell'assistenza [...]
Art. 7.  [3]


§ 3.2.11 - L.R. 27 marzo 1980, n. 20. [1]

Interventi a favore delle persone non autosufficienti.

 

Art. 1.

     La presente legge in armonia con i principi contenuti nella legge regionale 7 aprile 1976 n. 15, e successive integrazioni e modificazioni e nell'ambito dell'integrazione dei servizi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 disciplina gli interventi a favore delle persone non autosufficienti che non possono essere assistite nel proprio ambito familiare e vengono ospitate in residenze sociali protette.

 

     Art. 2.

     I comuni singoli o associati individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale, infermieristica, nonché interventi di riattivazione funzionale, a favore delle persone non autosufficienti e stipulano, ove necessario, con istituzioni pubbliche e private, apposite convenzioni, le quali devono prevedere opportune forme di controllo sulla qualità del servizio e sulla gestione degli eventuali finanziamenti pubblici.

     Con l'espressione «comuni singoli o associati» s'intendono i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     L'aggiornamento degli operatori delle residenze sociali protette è assicurata nell'ambito del piano annuale di formazione professionale.

 

     Art. 5.

     Il ricovero della persona non autosufficiente in idonea residenza sociale protetta è disposto dai comuni singoli o associati, su richiesta dell'interessato o di chi esercita la tutela o la potestà, accompagnata dal parere del medico di famiglia, previo accertamento della condizione di non autosufficienza psicofisica.

     La richiesta di cui al comma precedente è valutata anche in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio-ambientali.

 

     Art. 6.

     A decorrere dal 10 gennaio 1980 i comuni singoli o associati assumono a carico della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente, il costo dell'assistenza infermieristica e degli interventi di riattivazione funzionale assicurati dalle residenze sociali protette ai propri ricoverati.

     La Regione determina, con la legge di approvazione del piano sanitario, l'ammontare della spesa capitaria giornaliera dell'assistenza di cui al comma precedente, tenuto conto del costo medico regionale del servizio e delle disponibilità complessive del fondo sanitario regionale.

     I comuni singoli o associati, nella relazione annuale prevista dall'art. 24 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, renderanno conto anche delle spese complessive sostenute nel l'anno precedente per la gestione del servizio previste dalla presente legge con l'indicazione del numero totale degli assistiti nell'anno e delle giornate di presenza.

 

     Art. 7. [3]


[1] Legge abrogata dall’art. 65 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.