§ 3.1.194 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.
Discipline del benessere e bio-naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:03/01/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Formazione.
Art. 4.  Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
Art. 5.  Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali.
Art. 6.  Rete del benessere.


§ 3.1.194 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Discipline del benessere e bio-naturali.

(B.U. 12 gennaio 2005, n. 3).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende:

     a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

     1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;

     2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

     3) importanza dell’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.

     4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

     b) per operatore in discipline del benessere e bionaturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L’operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

 

     Art. 3. Formazione.

     1. All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un corso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) - modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 -, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4 [2].

 

     Art. 4. Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali [3]

1. È istituito presso la direzione generale competente in materia sanitaria il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato “Comitato”. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) i direttori generali delle direzioni regionali competenti in materia sanitaria, di sviluppo economico e di politiche formative;

b) due rappresentanti designati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

c) due rappresentanti designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;

d) tre esperti nelle discipline del benessere e bionaturali, su proposta della direzione generale competente in materia sanitaria.

3. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all’approvazione della Giunta regionale:

a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo corso di formazione;

b) l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;

c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;

d) i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni, di cui all’articolo 5.

4. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 3.

5. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito delle proprie competenze.

6. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato.

 

     Art. 5. Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali.

     1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni [4]:

     a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;

     b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

     2. Per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

     3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell’attestato di frequenza [5].

     4. Entro centottantagiorni dall’entrata in vigore del presente comma, l’Amministrazione regionale approva lo schema regionale di riferimento per la progettazione di corsi, almeno triennali, di formazione delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all’articolo 3. Fino alla conclusione del primo corso di formazione, e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014, possono essere iscritti alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell’elenco regionale, gli operatori che autocertifichino all’Amministrazione regionale adeguata preparazione, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, e dimostrino di aver svolto attività lavorativa continuativa per almeno due anni antecedentemente alla data della richiesta, sulla base di una formazione finalizzata [6].

 

     Art. 6. Rete del benessere.

     1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l’istituzione della Rete del benessere intesa come l’insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.

     2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2008, n. 16. La L.R. 16/2008 è stata abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 maggio 2008, n. 32.

[2] Comma così modificato dall'art. 98 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29. In precedenza, il presente comma era stato sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 2008, n. 16, abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 maggio 2008, n. 32.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 99 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[4] Alinea così modificato dall'art. 100 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29. In precedenza, il presente alinea era stato sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 marzo 2008, n. 16, abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 maggio 2008, n. 32.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 marzo 2008, n. 16. La L.R. 16/2008 è stata abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 maggio 2008, n. 32.

[6] Comma così sostituito dall'art. 100 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.