§ 3.1.310 – L.R. 30 maggio 2006, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:30/05/2006
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 43/1995.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 43/1995.


§ 3.1.310 – L.R. 30 maggio 2006, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo).

(B.U. 7 giugno 2006, n. 17).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 43/1995.

     1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

     “2. La Commissione è composta da:

     a) l’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;

     b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, con funzioni di segreteria;

     c) tre rappresentanti delle strutture di sanità pubblica veterinaria delle aziende USL, individuati dalla struttura regionale di cui alla lettera b);

     d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;

     e) tre rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

     f) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

     g) un rappresentante della struttura della Giunta regionale competente in materia di caccia.”

     2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 43/1995 è sostituito dal seguente:

     “3. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 43/1995.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 43/1995 è inserito il seguente:

     “4 bis. Per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 3 sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da euro 103,00 a euro 622,00, se la violazione è commessa dal medico veterinario nell’esercizio delle sue funzioni;

     b) da euro 50,00 a euro 300,00, se la violazione è commessa dal proprietario o dal detentore dei cani.”.