§ 3.1.132 - L.R. 21 ottobre 1997, n. 75.
Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:21/10/1997
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie.
Art. 3.  Compiti del Commissario Liquidatore.


§ 3.1.132 - L.R. 21 ottobre 1997, n. 75.

Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 29 ottobre 1997, n. 39).

 

Art. 1. Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, ai Direttori Generali delle Aziende unità sanitarie locali istituite ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e ai sensi dell'art. 2, della L.R. 29 giugno 1994, n. 49, sono attribuite le funzioni di Commissario Liquidatore delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende.

     2. Ai Direttori Generali, quali legali rappresentanti delle gestioni stralcio-liquidatorie di cui al comma 1, dell'art. 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e comma 14 dell'art. 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, compete la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali fino al 31 dicembre 1994.

     3. Ai Direttori Generali, quali legali rappresentanti delle suddette gestioni, compete la legittimazione attiva e passiva per i rapporti processuali relativi ai crediti ed ai debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie.

     1. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente costituite presso gli istituti tesorieri delle Aziende unità sanitarie locali.

     2. I debiti e gli atti previsti dal comma t, non possono gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in tale comma delle Aziende unità sanitarie locali e della Regione.

 

     Art. 3. Compiti del Commissario Liquidatore.

     1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal comma 4, dell'art. 36, della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1, definisce con proprie direttive i compiti dei Commissari Liquidatori e le modalità di svolgimento delle gestioni liquidatorie.

     2. I Commissari Liquidatori per lo svolgimento delle funzioni relative alle gestioni liquidatorie si avvalgono delle strutture organizzative delle Aziende unità sanitarie locali.

     3. Le Aziende ospedaliere collaborano con le strutture organizzative delle Aziende unità sanitarie locali per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione liquidatoria delle soppresse unità sanitarie locali di rispettiva competenza territoriale.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.