Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 difensore civico |
Data: | 02/01/2002 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali). 1. Il Comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina [...] |
Art. 2. (Controlli preventivi di legittimità). 1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, già attribuiti dalle leggi [...] |
Art. 3. Poteri sostitutivi del Difensore civico regionale. |
Art. 4. (Disposizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale). |
Art. 5. (Disposizioni finali). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 2. Dall’entrata in vigore della [...] |
§ 2.2.3 - L.R. 2 gennaio 2002, n. 2.
Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.
(B.U. 9 gennaio 2002, n. 1).
Art. 1. (Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali).
1. Il Comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), è soppresso.
Art. 2. (Controlli preventivi di legittimità).
1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo o del Difensore civico regionale, provinciale e comunale, cessano di essere esercitati.
2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri enti e amministrazioni.
3. L’obbligo degli enti di cui al comma 1 di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimità si considera comunque cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). I procedimenti di controllo in corso, che non siano pervenuti alla decisione di annullamento entro la medesima data, cessano di diritto.
Art. 3. Poteri sostitutivi del Difensore civico regionale. [1]
1. Il Difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale. Esercita altresì i poteri sostitutivi espressamente ad esso attribuiti dalla legge statale anteriore all’entrata in vigore della
2. La competenza del Difensore civico regionale è comunque esclusa relativamente ad obblighi, accertati in sede giurisdizionale, per l’adempimento dei quali è possibile l’attivazione di procedure esecutive giurisdizionali.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della
Art. 4. (Disposizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale). [3]
Art. 5. (Disposizioni finali).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. Dall’entrata in vigore della presente
3. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire modalità per l’esecuzione della presente legge, in particolare per la trasmissione degli atti e dei documenti, che si trovano presso il Comitato regionale di controllo, al Difensore civico regionale o ai dipartimenti della Giunta regionale; ove necessario, provvede altresì a regolare i rapporti conseguenti alla soppressione del Comitato.
4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla
5. Qualora l’ufficio del Difensore civico regionale sia vacante, i poteri di cui all’articolo 3 sono esercitati in via transitoria dal Presidente della Giunta regionale [4].
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2004, n. 173 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, come introdotto dall’art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della
[4] Comma così modificato dall’art. 1 della