Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 10/05/2002 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 "Testo unico delle leggi sul personale"). |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell’IRPET"). |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale"). |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000). |
Art. 7. (Disposizioni finali). |
§ 2.1.219 - L.R. 10 maggio 2002, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico leggi sul personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET) e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).
(B.U. 16 maggio 2002, n. 11).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 150 della
1. Al comma 7 dell’articolo 150 della
(Omissis).
Art. 2. (Modifiche all’articolo 151 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 151 della
(Omissis).
Art. 3. (Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 2 dell’articolo 18 della
(Omissis).
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della
(Omissis).
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della
(Omissis).
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della
(Omissis).
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della
(Omissis) [1].
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 7 della
(Omissis).
Art. 6. (Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della
(Omissis).
Art. 7. (Disposizioni finali).
1. Al personale trasferito all’agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) o all’agenzia di promozione economica della Toscana (APET) prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano, con oneri a carico delle rispettive agenzie, le disposizioni dell’articolo 150 della
2. La disposizione di cui all’articolo 3 della presente legge si applica con decorrenza dalla data di cui all’articolo 20, comma 2 della
[1] Comma modificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 6 giugno 2002, n. 12.