§ 2.1.191 - L.R. 14 aprile 1999, n. 20.
Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:14/04/1999
Numero:20


Sommario
Art. 19.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 83).
Art. 20.  (Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).
Art. 21.  (Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).
Art. 22.  (Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).
Art. 23.  (Modifica dell'articolo 144 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).
Art. 24.  (Modifica dell'articolo 151 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).
Art. 25.  (Abrogazione degli articoli 53, 142, 143, 145, 146, 147 e 148 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).
Art. 26.  (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97).
Art. 27.  (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53).
Art. 28.  (Trasferimento all'A.R.P.A.T. del personale comandato).


§ 2.1.191 - L.R. 14 aprile 1999, n. 20.

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59". Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81; alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 ed alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. Ulteriori disposizioni in materia di personale regionale.

(B.U. 23 aprile 1999, n. 12).

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE

REGIONALE 7 NOVEMBRE 1994, N. 81

 

     Artt. 1. – 18. [1]

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE

REGIONALE 7 NOVEMBRE 1994, N. 83

 

Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 83).

     1. [2].

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE

REGIONALE 21 AGOSTO 1989, N. 51

 

     Art. 20. (Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51). [3]

 

     Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).

     1. [4].

 

     Art. 22. (Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).

     1. [5].

 

     Art. 23. (Modifica dell'articolo 144 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).

     1. [6].

 

     Art. 24. (Modifica dell'articolo 151 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51).

     1. [7].

 

     Art. 25. (Abrogazione degli articoli 53, 142, 143, 145, 146, 147 e 148 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51). [8]

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE

REGIONALE 3 NOVEMBRE 1995, N. 97

 

     Art. 26. (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97). [9]

 

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE

REGIONALE 9 LUGLIO 1996, N. 53

 

     Art. 27. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53). [10]

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL

PERSONALE COMANDATO PRESSO l'A.R.P.A.T.

 

     Art. 28. (Trasferimento all'A.R.P.A.T. del personale comandato).

     1. Il personale della Regione Toscana che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di comando presso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.T.) è trasferito su domanda alle dipendenze della suddetta Agenzia.

     2. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma al direttore generale dell'A.R.P.A.T., il quale adotta gli atti relativi all'assunzione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione dell'atto.

     3. L'assunzione è disposta in posizione corrispondente a quella rivestita nell'ordinamento regionale, con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico fisso e continuativo acquisiti alla data del trasferimento. La retribuzione di posizione al personale dirigente è corrisposta nella misura prevista dall'ordinamento dell'A.R.P.A.T., in relazione alla funzione dirigenziale attribuita.

     4. Al personale trasferito continuano ad applicarsi, con oneri a carico dell'A.R.P.A.T., le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. All'atto della definitiva cessazione del servizio presso l'A.R.P.A.T. di ogni interessato, la Regione versa all'Agenzia l'importo del beneficio di cui al citato articolo 150 della L.R. 51/89 da questi maturato per i periodi utili precedenti alla data del trasferimento determinato sulla base del trattamento economico acquisito alla medesima data.

     5. Al personale trasferito è data facoltà di optare entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell'assunzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza.

 

 


[1] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 7 novembre 1994, n. 83.

[3] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[4] Sostituisce l'art. 51 della L.R. 21 agosto 1989, n. 51.

[5] Sostituisce l'art. 52 della L.R. 21 agosto 1989, n. 51.

[6] Aggiunge il comma 3 all'art. 144 della L.R. 21 agosto 1989, n. 51.

[7] Aggiunge il comma 4 all'art. 151 della L.R. 21 agosto 1989, n. 51.

[8] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.