Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 28/04/1998 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. |
Art. 2. Personale dell'Ufficio di collegamento - trattamento economico. |
Art. 3. Disposizioni finanziarie. |
§ 2.1.179 - L.R. 28 aprile 1998, n. 24. [1]
Istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles.
(B.U. 8 maggio 1998, n. 16).
Art. 1. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles.
1. La Regione Toscana, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, comma 4, della
2. L'Ufficio svolge, tra l'altro, compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo comunitario; può altresì svolgere attività di sostegno e informazione anche a favore degli enti locali della Toscana nonché delle imprese toscane, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.
3. La Giunta regionale provvede, in conformità alle disposizioni della
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'Ufficio di collegamento, e in particolare al fine di garantire il supporto operativo allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione può convenzionarsi con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con le altre Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2. Personale dell'Ufficio di collegamento - trattamento economico.
1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'Ufficio di collegamento di cui all'articolo 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.
2. L'indennità, da determinarsi con la deliberazione della Giunta di cui all'articolo 1, comma 3, è quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero, così come previsto dal
Art. 3. Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio, per competenza e cassa:
in diminuzione
Capitolo 50240 - Fondo di riserva per spese obbligatorie, Lire 423.750.000
di nuova istituzione
Capitolo 02500 - "Spese per il funzionamento e le attività dell'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles" (L.R. 28.4.98 n. 24), Lire 423.750.000
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si farà fronte, per gli esercizi successivi, con legge annuale di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 56 della