§ 2.1.179 - L.R. 28 aprile 1998, n. 24.
Istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:28/04/1998
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles.
Art. 2.  Personale dell'Ufficio di collegamento - trattamento economico.
Art. 3.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.1.179 - L.R. 28 aprile 1998, n. 24. [1]

Istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles.

(B.U. 8 maggio 1998, n. 16).

 

Art. 1. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles.

     1. La Regione Toscana, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, istituisce a Bruxelles un Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni comunitarie.

     2. L'Ufficio svolge, tra l'altro, compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo comunitario; può altresì svolgere attività di sostegno e informazione anche a favore degli enti locali della Toscana nonché delle imprese toscane, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

     3. La Giunta regionale provvede, in conformità alle disposizioni della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, a costituire la struttura organizzativa dell'Ufficio e a definirne le attribuzioni.

     4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'Ufficio di collegamento, e in particolare al fine di garantire il supporto operativo allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione può convenzionarsi con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.

     5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con le altre Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

     Art. 2. Personale dell'Ufficio di collegamento - trattamento economico.

     1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'Ufficio di collegamento di cui all'articolo 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

     2. L'indennità, da determinarsi con la deliberazione della Giunta di cui all'articolo 1, comma 3, è quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero, così come previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio, per competenza e cassa:

     in diminuzione

     Capitolo 50240 - Fondo di riserva per spese obbligatorie, Lire 423.750.000

     di nuova istituzione

     Capitolo 02500 - "Spese per il funzionamento e le attività dell'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles" (L.R. 28.4.98 n. 24), Lire 423.750.000

     2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si farà fronte, per gli esercizi successivi, con legge annuale di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 22 maggio 2009, n. 26.