§ 1.3.19 - L.R. 6 ottobre 2010, n. 51.
Norme sull’iniziativa popolare delle leggi.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:06/10/2010
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Iniziativa popolare delle leggi
Art. 2.  Requisiti generali
Art. 3.  Limiti
Art. 4.  Assistenza ai promotori dell’iniziativa
Art. 5.  Requisiti dell’iniziativa degli elettori
Art. 6.  Inizio del procedimento e individuazione dei promotori
Art. 7.  Valutazione della procedibilità dell’iniziativa
Art. 8.  Stampa e vidimazione dei fogli per le firme
Art. 9.  Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 10.  Deposito della proposta di legge
Art. 11.  Spese
Art. 12.  Requisiti dell’iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali
Art. 13.  Deposito della proposta di legge e individuazione dei delegati
Art. 14.  Valutazione della procedibilità
Art. 15.  Esame e discussione
Art. 16.  Sospensione dei termini
Art. 17.  Norma finanziaria
Art. 18.  Norma transitoria
Art. 19.  Abrogazione


§ 1.3.19 - L.R. 6 ottobre 2010, n. 51.

Norme sull’iniziativa popolare delle leggi.

(B.U. 11 ottobre 2010, n. 41)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 74 dello Statuto della Regione;

 

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione);

 

Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2010;

 

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell’approvazione dell’articolo 74 dello Statuto che ha introdotto nuove disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi, si è manifestata la necessità di una nuova disciplina legislativa di attuazione in sostituzione della preesistente legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi);

2. Sono intervenute nel corso degli anni nuove normative statali e regionali, nonché modifiche nell’organizzazione del Consiglio regionale tali da rendere obsoleta la vigente normativa;

3. Attesa l’esigenza di favorire la partecipazione dei cittadini elettori alla formazione degli atti legislativi di competenza regionale e di stimolare l’interesse dell’elettore al funzionamento dell’istituzione Consiglio regionale in quanto espressione della volontà popolare, si definisce un procedimento agevolato per la presentazione all’Assemblea regionale di proposte di legge elaborate e sottoscritte dai cittadini, nonché la facoltà degli enti locali toscani di presentare proprie proposte di legge approvate dai rispettivi consigli;

4. Al fine di ricondurre l’iniziativa legislativa popolare nell’ambito dei limiti e dei requisiti dettati dalla legge, é previsto che il Presidente del Consiglio regionale ne valuti il rispetto prima dell’inizio della raccolta delle firme da parte dei promotori e possa dichiarare l’improcedibilità della proposta, con l’evidente vantaggio di evitare una raccolta di firme da parte dei promotori che non si riveli efficace;

5. Per tutelare la volontà espressa dagli elettori che hanno sottoscritto la proposta di legge, si è ritenuto di prevedere che la proposta sia sottoposta al voto dell’aula nel merito nel testo originale (entro nove mesi), mentre gli eventuali emendamenti della commissione consiliare referente siano presentati separatamente;

6. È d’obbligo per il Consiglio regionale procedere alla verifica dell’iscrizione di sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione [1].

7. Al fine di facilitare gli uffici del Consiglio regionale e dei comuni interessati nelle operazioni di verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, è stata prevista l’indicazione, per i promotori, di utilizzare fogli di raccolta firme separati per ciascun comune di iscrizione; tale previsione tuttavia non costituisce obbligo e di conseguenza non dà luogo, in caso di inosservanza, ad alcuna sanzione.

 

Approva la presente legge 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Iniziativa popolare delle leggi

1. L’iniziativa popolare delle leggi, di seguito denominata iniziativa, è esercitata, ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto, da cinquemila elettori della Regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, una volta istituita, e dal Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 2. Requisiti generali

1. I soggetti titolari dell’iniziativa presentano una proposta di legge, redatta in preambolo ed in articoli, in conformità alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione).

2. La proposta di legge è accompagnata da una relazione illustrativa che ne chiarisce i contenuti e lo scopo e da una relazione tecnico-finanziaria nel caso in cui siano previste spese o minori entrate. La relazione illustrativa sostituisce la relazione tecnico-normativa di cui alla l.r. 55/2008.

3. La proposta di legge che comporta spese o minori entrate per l’esercizio in corso, indica l’ammontare della spesa o minore entrata, i mezzi per farvi fronte, le conseguenti variazioni di bilancio.

4. L’assenza dei requisiti, di cui al presente articolo, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’iniziativa.

 

     Art. 3. Limiti

1. L’iniziativa non è ammessa per le modifiche dello Statuto regionale e per le leggi di bilancio.

2. La violazione dei limiti di cui al comma 1, comporta l’improcedibilità dell’iniziativa.

 

     Art. 4. Assistenza ai promotori dell’iniziativa [2]

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli uffici consiliari, fornisce assistenza ai promotori delle iniziative per la formulazione tecnica della proposta di legge.

2. Al fine di ottenere l’assistenza di cui al comma 1, può essere presentata richiesta scritta all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dai seguenti soggetti:

a) tre elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) il sindaco di un comune della Regione;

c) il presidente di una provincia della Regione;

d) l’organo di vertice di una città metropolitana della Regione, quando costituita.

3. Il Consiglio delle autonomie locali, disciplinato con la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), per l’esercizio dell’iniziativa di cui alla presente legge, si avvale della struttura di supporto di cui all’articolo 16 della stessa l.r. 36/2000.

4. Alla richiesta di cui al comma 2, sono allegati i seguenti documenti:

a) il titolo della proposta di legge regionale per la cui redazione si richiede assistenza tecnica, eventualmente accompagnato da un articolato di proposta di legge;

b) una relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti della legge regionale;

c) nel caso di cui al comma 2, lettera a), duecentocinquanta firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, corredate degli elementi di cui all’articolo 9, comma 1 e apposte su fogli predisposti dai richiedenti.

5. L’Ufficio di presidenza verifica la conformità della richiesta a quanto prescritto dall’articolo 3 e dal presente articolo; la verifica viene effettuata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), oppure entro il termine di quaranta giorni lavorativi, nel caso di cui al comma 2, lettera a) [3].

6. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora valuti la richiesta conforme secondo quanto disposto dal comma 5, assicura che l’assistenza venga prestata.

7. Nei casi cui al comma 2, lettere b), c) e d), l’assistenza non è prestata se sia stata già depositata presso il Consiglio regionale anche una sola deliberazione ai sensi dell’articolo 12.

 

TITOLO II

Iniziativa degli elettori

 

     Art. 5. Requisiti dell’iniziativa degli elettori

1. L’iniziativa degli elettori si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall’articolo 2, sottoscritta da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

 

     Art. 6. Inizio del procedimento e individuazione dei promotori

1. Al fine di esercitare l’iniziativa, almeno tre elettori della Regione che assumono la qualità di promotori dell’iniziativa presentano la proposta di legge al Presidente del Consiglio regionale.

2. I promotori all’atto della presentazione, indicano il loro nome, cognome, domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax.

3. I promotori:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento relativo all’iniziativa, effettuate mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) intervengono nelle fasi del procedimento secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. Valutazione della procedibilità dell’iniziativa

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un’istruttoria tecnica svolta da parte degli uffici consiliari e sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia in ordine alla procedibilità dell’iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e articolo 3, comma 2, entro trenta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 6, comma 1.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità dell’iniziativa, ne dà comunicazione ai promotori ed individua il responsabile del procedimento nell’ambito degli uffici consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità, ne dà comunicazione ai promotori.

 

     Art. 8. Stampa e vidimazione dei fogli per le firme

1. Per la raccolta delle firme, relative all’iniziativa dichiarata procedibile, sono utilizzati fogli di carta vidimati; ciascuno di essi riporta in epigrafe il testo della proposta di legge e la relazione illustrativa. Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a sé stante, unito a quello usato per la raccolta delle firme in modo da non poterne essere disgiunto ed è vidimato contemporaneamente a quello.

2. I fogli possono essere stampati a cura e spese del Consiglio regionale. A tal fine, i promotori presentano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale una richiesta scritta contenente il numero dei fogli richiesti, il testo della proposta e la relazione illustrativa da riprodurre sui fogli stessi.

3. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli. Il numero dei fogli complessivamente richiesti non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste dall’articolo 5.

4. I fogli sono vidimati dal responsabile del procedimento o da funzionari da lui delegati con l’apposizione del timbro, della data e della firma.

5. I fogli stampati e vidimati sono forniti dal Consiglio regionale entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di cui ai commi 2 e 4 [4].

6. I fogli stampati a cura dei promotori possono essere vidimati:

a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;

b) presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

7. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, non può essere presentata su fogli vidimati da oltre centottanta giorni.

 

     Art. 9. Raccolta e autenticazione delle firme

1. Gli elettori appongono la loro firma sui fogli vidimati, in calce alla proposta. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. I fogli recano uno spazio per l’indicazione, facoltativa, del numero di iscrizione nelle liste elettorali comunali.

3. Le firme sono autenticate, nello spazio del foglio a ciò dedicato, da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

4. L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

6. La verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico del Consiglio regionale che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:

a) verificare direttamente mediante consultazione per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;

b) richiedere la verifica ai comuni stessi: in tal caso il Consiglio regionale e i comuni utilizzano il fax o qualunque mezzo telematico.

7. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 6, i promotori curano che ciascun foglio contenga le firme dei sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali di un solo comune e raggruppano i fogli per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

 

     Art. 10. Deposito della proposta di legge

1. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, è depositata presso il Presidente del Consiglio regionale a cura dei promotori.

2. Il responsabile del procedimento dà atto del deposito della proposta e dei documenti prescritti mediante processo verbale che attesta la data del deposito e la dichiarazione dei promotori sul numero delle firme raccolte.

3. Il responsabile del procedimento provvede alla verifica ed al computo delle firme degli elettori entro quaranta giorni lavorativi [5].

4. Il Presidente, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, dichiara la procedibilità o meno della proposta di legge, dandone comunicazione ai promotori.

 

     Art. 11. Spese

1. Il Consiglio regionale, quando non è stata dichiarata l’improcedibilità della proposta ai sensi dell’articolo 10, eroga ai promotori un rimborso spese forfettario per le spese di organizzazione nella misura di euro 5.000,00 [6].

2. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta di legge, una richiesta scritta al Presidente del Consiglio regionale contenente l’indicazione del promotore a cui va effettuato il rimborso delle spese con effetto liberatorio.

3. L’entità del rimborso di cui al comma 1, può essere aggiornata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con periodicità almeno biennale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO III

Iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali

 

     Art. 12. Requisiti dell’iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali

1. L’iniziativa dei consigli comunali, dei consigli provinciali, della città metropolitana e del Consiglio delle autonomie locali si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall’articolo 2, approvata con deliberazione di almeno tre consigli comunali, di un consiglio provinciale, dell’organo deliberativo della città metropolitana o del Consiglio delle autonomie locali.

1.1. In deroga al comma 1, nel caso in cui l’istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione di comuni riguardi un solo comune o due comuni, la presentazione, nella forma indicata dall’articolo 2, delle relative proposte di legge, avviene con l’approvazione della deliberazione da parte del solo consiglio comunale o dei soli due consigli comunali interessati all’istituzione, alle modifiche o alla fusione [7].

1 bis. Nel caso di iniziativa di due o più consigli comunali le deliberazioni di ciascun consiglio devono avere ad oggetto l’identico testo della proposta di legge e delle relazioni di cui all’articolo 2, comma 2. Le deliberazioni devono essere depositate presso il Presidente del Consiglio regionale nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di adozione della prima deliberazione [8].

 

     Art. 13. Deposito della proposta di legge e individuazione dei delegati

1. Ogni sindaco di comune, ogni presidente di provincia, l’organo di vertice della città metropolitana ed il presidente del Consiglio delle autonomie locali, depositano la proposta di legge presso il Presidente del Consiglio regionale.

2. La proposta è accompagnata, a pena di improcedibilità, dalle deliberazioni di approvazione degli enti promotori.

3. I soggetti di cui al comma 1, all’atto della presentazione, provvedono ciascuno all’indicazione di un proprio delegato [9].

4. Ai delegati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3.

 

     Art. 14. Valutazione della procedibilità

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dagli uffici consiliari e sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia sulla procedibilità della proposta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, articolo 3, comma 2, e articolo 13, comma 2.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati ed individua il responsabile del procedimento nell’ambito degli uffici consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati.

 

TITOLO IV

Disposizioni sul procedimento e finali

 

     Art. 15. Esame e discussione

1. La proposta di legge dichiarata procedibile è portata all’esame del Consiglio regionale, che la vota nel merito, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, dello Statuto, non oltre nove mesi dalla presentazione.

1 bis. Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine di cui al comma 1, è prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del referendum [10].

2. La proposta di legge è portata all’esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente sono trasmessi separatamente e con il parere dei promotori di cui all’articolo 6 o dei delegati di cui all’articolo 13.

3. I promotori, in rappresentanza dei sottoscrittori, e i delegati sono ammessi all’esame istruttorio della proposta di legge nei modi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 16. Sospensione dei termini [11]

1. Il decorso dei termini di cui all’articolo 4, comma 5, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 10, comma 3, è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

 

     Art. 17. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte per il 2010 con le risorse allocate nel bilancio del Consiglio regionale a copertura delle spese di cui alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi). Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 18. Norma transitoria

1. Per i procedimenti di presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, in corso all’entrata in vigore della presente legge, restano validi gli atti già compiuti ai sensi della l.r. 19/1972.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, per procedimenti in corso s’intendono le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali, all’entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata in Consiglio regionale la richiesta di fogli di cui all’articolo 5, comma 5, della l.r. 19/1972 ovvero sia stata depositata, presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la proposta di legge ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della stessa l.r. 19/1972.

 

     Art. 19. Abrogazione

1. La legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi), è abrogata.

 


[1] Punto così sostituito dall'art. 19 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 71.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[5] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 71.

[7] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[10] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 18 giugno 2013, n. 30.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.