§ 1.2.53 - L.R. 30 giugno 2004, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1991, n. 38 (Norme per il riconoscimento dell’Associazione degli ex consiglieri regionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:30/06/2004
Numero:32


Sommario
Art. 1.      All’articolo 1 della l.r. 23 luglio 1991, n. 38, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      All’articolo 3 della l.r. 23 luglio 1991, n. 38, è aggiunto il seguente comma:


§ 1.2.53 - L.R. 30 giugno 2004, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1991, n. 38 (Norme per il riconoscimento dell’Associazione degli ex consiglieri regionali).

(B.U. 9 luglio 2004, n. 24).

 

Art. 1.

     All’articolo 1 della l.r. 23 luglio 1991, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

     “2. I consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di consiglieri regionali onorari”.

 

     Art. 2.

     All’articolo 3 della l.r. 23 luglio 1991, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

     “2. L’Associazione è consultata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato”.